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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 43/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1322/2024 pubblicata in data 31 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Nazario Sauro n.2 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Mannini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Clavature n.18 presso e nello studio dell'avv. Gianluca Rossi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti della e, in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, lo condannava a pagare alla la Controparte_1 somma di euro 8000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e alla rifusione delle spese legali.
In particolare in tale ricorso esponeva di essere Parte_1 stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al livello A del contratto collettivo applicato
(CCNL Chimici e Piccola Impresa) dal 30.1.2004 al 2.11.2022 data in cui aveva ricevuto la comunicazione della risoluzione del rapporto per giusta causa.
Sosteneva che il licenziamento fosse illegittimo sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la lettera del 17.11.2021 e che, per l'effetto, venisse annullata ovvero, in subordine, derubricata a richiamo verbale, o ammonizione scritta o multa.
Domandava, altresì, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la lettera del 18.11.2021 e, per l'effetto, annullata o in subordine derubricata a richiamo verbale, o ammonizione scritta o multa.
Chiedeva che, in ogni caso, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità, illiceità, nullità del licenziamento comminato con lettera datata 21.9.2022 e consegnato allo stesso in data 2.11.2022 e che, per l'effetto, la Controparte_1 fosse condannata alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con facoltà per il lavoratore di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.695,74 o diversa somma risultante dall'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.
Domandava, infine, che la fosse condannata al risarcimento subito CP_1 dallo stesso per il licenziamento stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.695,74, o diversa somma corrispondente al periodo trascorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannando, altresì, la Controparte_1
per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
[...]
2 assistenziali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.
Domandava, nel merito, in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento impugnato e che fosse condannata la al pagamento a favore dello stesso di un'indennità Controparte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
1.695,74, o alla diversa somma oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo, liquidando tale indennità nella misura massima pari a ventiquattro mensilità.
Si costituiva contestando le ragioni del lavoratore e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro
8000,00 relativa a un residuo debito per prestito infruttifero erogato dalla stessa al lavoratore, somma da porsi a compensazione con le somme che la stessa fosse stata eventualmente tenuta a versare al medesimo all'esito del giudizio.
Nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale Parte_1
non contestava di essere tenuto alla restituzione di detta somma,
[...] ma chiedeva che la stessa fosse posta anche a compensazione della somma che fosse eventualmente dovuta dal datore di lavoro all'esito del giudizio.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 proponeva appello
[...]
. Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito alla proporzionalità del provvedimento espulsivo e mancato raggiungimento della prova circa uno degli elementi fondanti la contestazione.
Evidenziava, infatti che gli era stato contestato di aver fatto registrare dal
22.8.2022 al 12.9.2022 ritardi nell'inizio della prestazione lavorativa contrattualmente prevista per le 8.30 da un minimo di 4 a un massimo di 18 minuti e che l'art. 60 lett b) del CCNL prevede che il lavoratore che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo è passibile di una sanzione conservativa che va dall'ammonizione alla sospensione.
Sosteneva, poi, l'infondatezza della contestazione contenuta nella lettera del
3 6.9.2022 con cui era stato contestato che il lavoratore in data 23.8.2022 aveva interrotto la sua prestazione a seguito di una telefonata giunta sul proprio telefono personale.
Sosteneva, quindi, che, stante l'infondatezza di tale contestazione e la mancanza di proporzionalità della sanzione non conservativa per i ritardi occorsi e la non conformità rispetto a quanto previsto all'art. 60 lett b) CCNL, avrebbe dovuto essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
Con il secondo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito all'esistenza della recidiva in ragione del difetto di proporzionalità del provvedimento disciplinare del 17.11.2021 rispetto alla condotta del lavoratore.
Con il terzo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito all'esistenza della recidiva in ragione del difetto di proporzionalità del provvedimento disciplinare del 18.11.2021 rispetto alla condotta del lavoratore.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente considerato in modo unitario e complessivo le singole condotte oggetto di diversi ed autonomi procedimenti disciplinari con conseguenti difetti di motivazione in relazione alla legittimità e proporzionalità di ciascuno dei provvedimenti disciplinari.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fossero accolte le conclusioni del ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 aprile 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa istruita con la produzione di documenti e con l'escussione di testi assunti in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. I primi tre motivi di appello, stante il loro stretto collegamento, vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni del CCNL.
L'articolo 60 del CCNL intitolato “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni” prevede che: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dal precedente art. 56 o abbandoni
4 il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti;
l) che sia inadempiente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), visite di controllo, dei precedenti artt.44, 44-bis e 45 del presente c.c.n.l.;
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all ” CP_2
L'articolo 61 del CCNL intitolato “Licenziamento per mancanze”, a sua volta, prevede che: “Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
5 In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni precedenti e/o seguenti ai festivi e alle ferie;
b) recidività al divieto di fumare di cui alla lettera d) del precedente art. 60, sempreché la infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) condanna ad una pena definitiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio e per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo;
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.”
Tanto premesso si rileva, innanzitutto, che il secondo motivo di appello è infondato.
6 Parte appellante non ha, innanzitutto, contestato né in sede di audizione né nel presente giudizio il fatto storico oggetto della contestazione del 14 ottobre 2021
e, cioè, di aver utilizzato il furgone aziendale per finalità differenti da quelle di servizio.
Ha, però, sostenuto che tale condotta non fosse di una gravità tale da giustificare la sanzione irrogata della sospensione in quanto non era sua intenzione disattendere le direttive aziendali dal momento che in passato era stato concesso ad altri lavoratori di utilizzare il mezzo anche per contenute esigenze private e non aveva, comunque, detto la frase contestatagli relativa alla deliberata intenzione di sottrarsi ad una direttiva aziendale.
Orbene dall'istruttoria espletata, che ha confermato il fatto contestato, è risultato che per l'utilizzo del mezzo per uso personale era necessaria un'autorizzazione che nel caso di specie non è stata richiesta, né comunque data.
Il teste responsabile del dipartimento della logistica della società Tes_1 da aprile 2017, ha, infatti, riferito: “Confermo la contestazione relativa ai fatti del 14.10.2021 di cui all'allegato 7 di parte convenuta e confermo che il ricorrente aveva usato il furgone di ANT e il carburante nello stesso contenuto per fini personali. In quell'occasione il ricorrente aveva confermato l'uso personale del furgone anche senza l'autorizzazione di CP_1
Il teste ha parimenti detto che: “ Se qualche autista ha bisogno di usare Tes_2
Cont il mezzo di per fini personali deve chiedere l'autorizzazione al signor
. Tes_1
Ne consegue, pertanto, che dal momento che i testi hanno confermato che era necessaria la previa autorizzazione della per l'utilizzo del mezzo a CP_1 fini personali e l'appellante non ha chiesto alcuna autorizzazione, né vi è prova che tale autorizzazione sia stata, comunque, data, sussiste il disvalore della condotta e la sanzione deve considerarsi legittima tenuto conto delle declaratorie del CCNL e stante il disvalore oggettivo e soggettivo della condotta.
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. Contr Con lettera datata 19.10.2021 contestava all'appellante sia di non essersi presentato in servizio il 15 ottobre 2021, avvertendo solo alle 13,55 il proprio responsabile di avere subito un incidente, dopo che in precedenza, alle 8,42, in un contatto telefonico con lo stesso responsabile non aveva fornito motivazione
7 comprensibile sia frequenti e costanti ritardi talvolta anche di 20/30 minuti sull'orario di inizio di servizio che avevano determinato notevoli disagi nell'attività di competenza programmate del servizio logistica.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla tardiva comunicazione dell'assenza si osserva quanto segue
L'appellante è stato contattato dal proprio responsabile alle 8,42 che, però, non ha capito il motivo dell'assenza.
E', poi, provato dalla deposizione del teste Testimone_3 fratello dell'appellante e dalla certificazione medica ( cfr. doc n. 16 di parte appellante) che lo stesso nella prima mattina del 15.10.2021 è stato effettivamente coinvolto in un incidente.
In particolare il suddetto teste ha riferito che: “Confermo di aver ricevuto una telefonata da mio fratello il 15.10.2021 verso le 8.30 nella quale egli mi ha riferito di essere stato vittima d un incidente stradale. L'ho raggiunto all'incrocio tra Porta San Felice e il viale ove ho riscontrato che egli era ferito sulla parte destra del corpo e la sua bicicletta era stata danneggiata nella ruota anteriore. Era scosso per l'incidente quindi l'ho accompagnato all'Ospedale
Maggiore al Pronto soccorso e poi dal suo medico di base perchè l'attesa in
Pronto soccorso era davvero troppo lunga.”
Si ritiene, quindi, che, così ricostruiti i fatti, la contestazione in parte qua non sia fondata in quanto l'appellante è stato coinvolto in un incidente che gli ha provocato lesioni verso le 8,30 e, quindi, circa all'orario in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa e probabilmente a causa dell'agitazione del momento non ha dato spiegazioni ben comprensibili al responsabile in merito alla sua assenza.
Si reputa, invece, provata la seconda contestazione relativa ai ritardi
Tale contestazione non può essere considerata generica in quanto fa riferimento a mesi specifici e alle risultanze dei cartellini marcatempo.
La stessa risulta, poi, provata dall'istruttoria orale e dalla documentazione prodotta da parte appellata e, cioè, dalla mail con cui il responsabile dell'appellato ha chiesto alla di valutare l'applicazione di una CP_1 sanzione disciplinare a cui sono allegati i cartellini marcatempo ( cfr. doc n. 12 di parte appellata).
Considerato che i ritardi come risulta dai cartellini marcatempo di agosto 2021,
8 settembre 2021, ottobre 2021 sono pressochè costanti e a settembre e ottobre
2021 anche consistenti arrivando anche a 20 /30 minuti si ritiene che la sanzione irrogata considerata la declaratoria del CCNL e il comportamento dell'appellante che, tenuto conto anche le sue mansioni e l'organizzazione della denota quantomeno grave negligenza, sia legittima. CP_1
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che nella lettera del 06.09.2022 la CP_1 ha contestato all'appellante non solo i reiterati e costanti ritardi variabili
[...] da 5 a 12 minuti nei giorni 22/08, 23/08, 24/08, 25/08,26/08, 29/08, 30/08, 31/08, ma anche che il fatto che l'appellante il 23 agosto 2021, mentre stava scaricando del materiale con il collega rispondeva al telefono personale Parte_2 interrompendo l'attività lavorativa e non rendendosi di fatto più disponibile a terminare il lavoro che, quindi, doveva essere portata a termine dal solo il Pt_2 fatto che in data 24 agosto 2022, benchè avesse provato Persona_1 ripetutamente a contattarlo telefonicamente, non risultava raggiungibile e la circostanza che il 25 agosto 2022, pur dovendo uscire con il collega Tes_4
non risultava rintracciabile e, quindi, era necessario sostituirlo.
[...]
Nel presente giudizio l'appellante ha contestato solo la ricostruzione di quanto accaduto in data 23 agosto 2022, ma la ricostruzione dell'appellante non trova riscontro probatorio, mentre il fatto come contestato dalla è stato CP_1 provato dall'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare dalla deposizione del teste che ha riferito: ” Esaminato il doc.14 di parte Tes_5 resistente che mi è stato rammostrato confermo che il giorno 23 agosto 2022 il signor era molto arrabbiato perché era andato a consegnare un Parte_2 letto con il ricorrente che avendo ricevuto una telefonata aveva abbandonato il lavoro lasciando il signor montare il letto da solo. Ciò mi è stato riferito Pt_2 dal signor , che era assai alterato al rientro dalla consegna.” Pt_2
Orbene, seppure si tratti di deposizione de relato considerate anche le difese dell'appellante e la mail inviata dallo stesso a e a Parte_2 Tes_1
in cui viene descritto tale episodio esprimendo le relative Parte_3 doglianze (cfr. doc n. 17 di parte appellata) ed in difetto di elementi dirimenti in contrario, si può ritenere provato il fatto contestato sulla base della stessa.
9 Si evidenzia, comunque, che, anche a voler ritenere non provato tale fatto, risultano, comunque, provate le altre contestazioni che costituiscono, considerato anche che l'appellante era già stato più volte sanzionato per ritardi e dell'importanza del rispetto dell'orario di lavoro e della sua reperibilità per l'espletamento delle sue mansioni, una significativa violazione dei suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro dimostrando anche scarsa considerazione delle direttive e dell'organizzazione aziendale.
In relazione alla successiva contestazione del 14 settembre 2022 con cui sono stati contestati reiterati ritardi da un minimo di 4 a un massimo di 18 minuti nei giorni 01/09, 02/09, 05/09, 06/09,07/09, 08/09, 09/09, 12/09/2022 si rileva che il lavoratore non li ha contestati e non ha fornito prove atte a giustificarli limitandosi ad argomentare in relazione alla proporzionalità del licenziamento.
Occorre, quindi, verificare se sussista il requisito della proporzionalità del licenziamento considerato che lo stesso si fonda sulle contestazioni del 6 settembre 2022 e del 14 settembre 2022 e sulla recidiva di cui alle sanzioni di sospensione dal lavoro di cui sopra si è detto.
Come sopra detto l'art. 61 del CCNL prevede che: ““Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:.. p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.”
Si osserva, innanzitutto, che nel caso di specie è stata contestata la recidiva in relazione alle due sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro da ritenersi legittime per quanto sopra esposto.
Si evidenzia, poi, che i ritardi sistematici, seppure di modesta entità, e gli episodi contestati con le lettere del 6 settembre 2022 e del 14 settembre 2022 costituiscono senza dubbio illeciti disciplinari essendo, peraltro, il ritardo non giustificato nell'inizio della prestazione lavorativo previsto tra gli illeciti dall'art. 60 CCNL.
Considerata la recidiva contestata sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 10 61 lett p) CCNL.
Occorre, quindi, verificare se in concreto sussista la proporzionalità del licenziamento.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav n.
13412/2020) “La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119
c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.” e ( Cass. lav n.
19023/2019) “La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.”
Si ritiene che considerato il comportamento complessivo del lavoratore che ha continuato, nonostante le sanzioni disciplinari già irrogate, a tenere un comportamento gravemente contrario agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in particolare non rispettando sistematicamente l'orario di inizio del lavoro che era importante per l'organizzazione del lavoro della CP_1 dovendo lo stesso effettuare consegne da solo o con colleghi, e creando, peraltro, malcontento tra i colleghi, come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellata, e rendendosi in alcune occasioni non reperibile, sussista la proporzionalità del licenziamento.
Del resto la gravità del comportamento del lavoratore emerge anche dalle mail inviate all'appellata dal dipendente responsabile dell'appellante che ha Tes_1 chiesto due volte alla di valutare il comportamento di per CP_1 Pt_1
11 l'applicazione di una sanzione (cfr. doc n.12,16 di parte appellata) e dal collega
(cfr. doc. 17 di parte appellata) in cui, tra l'altro, si legge “ Parte_2 Pt_1 pur abitando a meno di 10 min dalla sede lavorativa arrivi puntualmente con
10-15min di ritardo ( oggi avrebbe dovuto venire a lavorare con me, ma essendo lui in ritardo sono partito con sotto direttiva di )”. Per_2 Tes_5
Né in contrario rileva che i ritardi contestati nelle ultime due contestazioni siano contenuti in quanto l'atteggiamento complessivo tenuto dal lavoratore indica che lo stesso non era rispettoso delle direttive aziendali con conseguente lesione del vincolo fiduciario.
Da quanto sopra esposto deriva che anche il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Il quarto motivo di appello risulta assorbito in quanto, per quanto sopra detto, pur considerando singolarmente le diverse condotte, sussiste la legittimità del licenziamento.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.43/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 43/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1322/2024 pubblicata in data 31 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliato a Bologna via Nazario Sauro n.2 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Mannini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Clavature n.18 presso e nello studio dell'avv. Gianluca Rossi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti della e, in accoglimento della domanda Controparte_1 riconvenzionale, lo condannava a pagare alla la Controparte_1 somma di euro 8000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e alla rifusione delle spese legali.
In particolare in tale ricorso esponeva di essere Parte_1 stato assunto alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo indeterminato ed inquadramento al livello A del contratto collettivo applicato
(CCNL Chimici e Piccola Impresa) dal 30.1.2004 al 2.11.2022 data in cui aveva ricevuto la comunicazione della risoluzione del rapporto per giusta causa.
Sosteneva che il licenziamento fosse illegittimo sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la lettera del 17.11.2021 e che, per l'effetto, venisse annullata ovvero, in subordine, derubricata a richiamo verbale, o ammonizione scritta o multa.
Domandava, altresì, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con la lettera del 18.11.2021 e, per l'effetto, annullata o in subordine derubricata a richiamo verbale, o ammonizione scritta o multa.
Chiedeva che, in ogni caso, fosse accertata e dichiarata l'illegittimità, illiceità, nullità del licenziamento comminato con lettera datata 21.9.2022 e consegnato allo stesso in data 2.11.2022 e che, per l'effetto, la Controparte_1 fosse condannata alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con facoltà per il lavoratore di optare, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, per un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.695,74 o diversa somma risultante dall'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.
Domandava, infine, che la fosse condannata al risarcimento subito CP_1 dallo stesso per il licenziamento stabilendo, a tal fine, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.695,74, o diversa somma corrispondente al periodo trascorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, condannando, altresì, la Controparte_1
per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
[...]
2 assistenziali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo.
Domandava, nel merito, in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento impugnato e che fosse condannata la al pagamento a favore dello stesso di un'indennità Controparte_1 risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
1.695,74, o alla diversa somma oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo, liquidando tale indennità nella misura massima pari a ventiquattro mensilità.
Si costituiva contestando le ragioni del lavoratore e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di restituzione della somma di euro
8000,00 relativa a un residuo debito per prestito infruttifero erogato dalla stessa al lavoratore, somma da porsi a compensazione con le somme che la stessa fosse stata eventualmente tenuta a versare al medesimo all'esito del giudizio.
Nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale Parte_1
non contestava di essere tenuto alla restituzione di detta somma,
[...] ma chiedeva che la stessa fosse posta anche a compensazione della somma che fosse eventualmente dovuta dal datore di lavoro all'esito del giudizio.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 proponeva appello
[...]
. Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito alla proporzionalità del provvedimento espulsivo e mancato raggiungimento della prova circa uno degli elementi fondanti la contestazione.
Evidenziava, infatti che gli era stato contestato di aver fatto registrare dal
22.8.2022 al 12.9.2022 ritardi nell'inizio della prestazione lavorativa contrattualmente prevista per le 8.30 da un minimo di 4 a un massimo di 18 minuti e che l'art. 60 lett b) del CCNL prevede che il lavoratore che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo è passibile di una sanzione conservativa che va dall'ammonizione alla sospensione.
Sosteneva, poi, l'infondatezza della contestazione contenuta nella lettera del
3 6.9.2022 con cui era stato contestato che il lavoratore in data 23.8.2022 aveva interrotto la sua prestazione a seguito di una telefonata giunta sul proprio telefono personale.
Sosteneva, quindi, che, stante l'infondatezza di tale contestazione e la mancanza di proporzionalità della sanzione non conservativa per i ritardi occorsi e la non conformità rispetto a quanto previsto all'art. 60 lett b) CCNL, avrebbe dovuto essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento.
Con il secondo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito all'esistenza della recidiva in ragione del difetto di proporzionalità del provvedimento disciplinare del 17.11.2021 rispetto alla condotta del lavoratore.
Con il terzo motivo di appello deduceva erronea valutazione e difetto di motivazione in merito all'esistenza della recidiva in ragione del difetto di proporzionalità del provvedimento disciplinare del 18.11.2021 rispetto alla condotta del lavoratore.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente considerato in modo unitario e complessivo le singole condotte oggetto di diversi ed autonomi procedimenti disciplinari con conseguenti difetti di motivazione in relazione alla legittimità e proporzionalità di ciascuno dei provvedimenti disciplinari.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fossero accolte le conclusioni del ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 aprile 2025 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa istruita con la produzione di documenti e con l'escussione di testi assunti in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 6 novembre 2025 dando lettura del dispositivo.
3. I primi tre motivi di appello, stante il loro stretto collegamento, vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni del CCNL.
L'articolo 60 del CCNL intitolato “Ammonizioni scritte, multe e sospensioni” prevede che: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dal precedente art. 56 o abbandoni
4 il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca, entro le officine dell'azienda, oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti;
l) che sia inadempiente alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), visite di controllo, dei precedenti artt.44, 44-bis e 45 del presente c.c.n.l.;
m) che non rispetti le norme antinfortunistiche, preventivamente portate a conoscenza;
n) che si rifiuti di adempiere a disposizioni legittime impartite dai suoi superiori.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la sospensione per quelle di maggior rilievo, nonché in caso di precedente adozione per due volte di provvedimenti di multa non prescritti.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all ” CP_2
L'articolo 61 del CCNL intitolato “Licenziamento per mancanze”, a sua volta, prevede che: “Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
5 In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni precedenti e/o seguenti ai festivi e alle ferie;
b) recidività al divieto di fumare di cui alla lettera d) del precedente art. 60, sempreché la infrazione non costituisce pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) condanna ad una pena definitiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimenti di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
h) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
i) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
l) costruzione, entro le officine dell'azienda, di progetti per uso proprio e per conto terzi, con danno dell'azienda stessa;
m) grave insubordinazione;
n) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo;
o) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche preventivamente portate a conoscenza che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.”
Tanto premesso si rileva, innanzitutto, che il secondo motivo di appello è infondato.
6 Parte appellante non ha, innanzitutto, contestato né in sede di audizione né nel presente giudizio il fatto storico oggetto della contestazione del 14 ottobre 2021
e, cioè, di aver utilizzato il furgone aziendale per finalità differenti da quelle di servizio.
Ha, però, sostenuto che tale condotta non fosse di una gravità tale da giustificare la sanzione irrogata della sospensione in quanto non era sua intenzione disattendere le direttive aziendali dal momento che in passato era stato concesso ad altri lavoratori di utilizzare il mezzo anche per contenute esigenze private e non aveva, comunque, detto la frase contestatagli relativa alla deliberata intenzione di sottrarsi ad una direttiva aziendale.
Orbene dall'istruttoria espletata, che ha confermato il fatto contestato, è risultato che per l'utilizzo del mezzo per uso personale era necessaria un'autorizzazione che nel caso di specie non è stata richiesta, né comunque data.
Il teste responsabile del dipartimento della logistica della società Tes_1 da aprile 2017, ha, infatti, riferito: “Confermo la contestazione relativa ai fatti del 14.10.2021 di cui all'allegato 7 di parte convenuta e confermo che il ricorrente aveva usato il furgone di ANT e il carburante nello stesso contenuto per fini personali. In quell'occasione il ricorrente aveva confermato l'uso personale del furgone anche senza l'autorizzazione di CP_1
Il teste ha parimenti detto che: “ Se qualche autista ha bisogno di usare Tes_2
Cont il mezzo di per fini personali deve chiedere l'autorizzazione al signor
. Tes_1
Ne consegue, pertanto, che dal momento che i testi hanno confermato che era necessaria la previa autorizzazione della per l'utilizzo del mezzo a CP_1 fini personali e l'appellante non ha chiesto alcuna autorizzazione, né vi è prova che tale autorizzazione sia stata, comunque, data, sussiste il disvalore della condotta e la sanzione deve considerarsi legittima tenuto conto delle declaratorie del CCNL e stante il disvalore oggettivo e soggettivo della condotta.
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. Contr Con lettera datata 19.10.2021 contestava all'appellante sia di non essersi presentato in servizio il 15 ottobre 2021, avvertendo solo alle 13,55 il proprio responsabile di avere subito un incidente, dopo che in precedenza, alle 8,42, in un contatto telefonico con lo stesso responsabile non aveva fornito motivazione
7 comprensibile sia frequenti e costanti ritardi talvolta anche di 20/30 minuti sull'orario di inizio di servizio che avevano determinato notevoli disagi nell'attività di competenza programmate del servizio logistica.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla tardiva comunicazione dell'assenza si osserva quanto segue
L'appellante è stato contattato dal proprio responsabile alle 8,42 che, però, non ha capito il motivo dell'assenza.
E', poi, provato dalla deposizione del teste Testimone_3 fratello dell'appellante e dalla certificazione medica ( cfr. doc n. 16 di parte appellante) che lo stesso nella prima mattina del 15.10.2021 è stato effettivamente coinvolto in un incidente.
In particolare il suddetto teste ha riferito che: “Confermo di aver ricevuto una telefonata da mio fratello il 15.10.2021 verso le 8.30 nella quale egli mi ha riferito di essere stato vittima d un incidente stradale. L'ho raggiunto all'incrocio tra Porta San Felice e il viale ove ho riscontrato che egli era ferito sulla parte destra del corpo e la sua bicicletta era stata danneggiata nella ruota anteriore. Era scosso per l'incidente quindi l'ho accompagnato all'Ospedale
Maggiore al Pronto soccorso e poi dal suo medico di base perchè l'attesa in
Pronto soccorso era davvero troppo lunga.”
Si ritiene, quindi, che, così ricostruiti i fatti, la contestazione in parte qua non sia fondata in quanto l'appellante è stato coinvolto in un incidente che gli ha provocato lesioni verso le 8,30 e, quindi, circa all'orario in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione lavorativa e probabilmente a causa dell'agitazione del momento non ha dato spiegazioni ben comprensibili al responsabile in merito alla sua assenza.
Si reputa, invece, provata la seconda contestazione relativa ai ritardi
Tale contestazione non può essere considerata generica in quanto fa riferimento a mesi specifici e alle risultanze dei cartellini marcatempo.
La stessa risulta, poi, provata dall'istruttoria orale e dalla documentazione prodotta da parte appellata e, cioè, dalla mail con cui il responsabile dell'appellato ha chiesto alla di valutare l'applicazione di una CP_1 sanzione disciplinare a cui sono allegati i cartellini marcatempo ( cfr. doc n. 12 di parte appellata).
Considerato che i ritardi come risulta dai cartellini marcatempo di agosto 2021,
8 settembre 2021, ottobre 2021 sono pressochè costanti e a settembre e ottobre
2021 anche consistenti arrivando anche a 20 /30 minuti si ritiene che la sanzione irrogata considerata la declaratoria del CCNL e il comportamento dell'appellante che, tenuto conto anche le sue mansioni e l'organizzazione della denota quantomeno grave negligenza, sia legittima. CP_1
Il terzo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
Tanto premesso e venendo ad esaminare il primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che nella lettera del 06.09.2022 la CP_1 ha contestato all'appellante non solo i reiterati e costanti ritardi variabili
[...] da 5 a 12 minuti nei giorni 22/08, 23/08, 24/08, 25/08,26/08, 29/08, 30/08, 31/08, ma anche che il fatto che l'appellante il 23 agosto 2021, mentre stava scaricando del materiale con il collega rispondeva al telefono personale Parte_2 interrompendo l'attività lavorativa e non rendendosi di fatto più disponibile a terminare il lavoro che, quindi, doveva essere portata a termine dal solo il Pt_2 fatto che in data 24 agosto 2022, benchè avesse provato Persona_1 ripetutamente a contattarlo telefonicamente, non risultava raggiungibile e la circostanza che il 25 agosto 2022, pur dovendo uscire con il collega Tes_4
non risultava rintracciabile e, quindi, era necessario sostituirlo.
[...]
Nel presente giudizio l'appellante ha contestato solo la ricostruzione di quanto accaduto in data 23 agosto 2022, ma la ricostruzione dell'appellante non trova riscontro probatorio, mentre il fatto come contestato dalla è stato CP_1 provato dall'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare dalla deposizione del teste che ha riferito: ” Esaminato il doc.14 di parte Tes_5 resistente che mi è stato rammostrato confermo che il giorno 23 agosto 2022 il signor era molto arrabbiato perché era andato a consegnare un Parte_2 letto con il ricorrente che avendo ricevuto una telefonata aveva abbandonato il lavoro lasciando il signor montare il letto da solo. Ciò mi è stato riferito Pt_2 dal signor , che era assai alterato al rientro dalla consegna.” Pt_2
Orbene, seppure si tratti di deposizione de relato considerate anche le difese dell'appellante e la mail inviata dallo stesso a e a Parte_2 Tes_1
in cui viene descritto tale episodio esprimendo le relative Parte_3 doglianze (cfr. doc n. 17 di parte appellata) ed in difetto di elementi dirimenti in contrario, si può ritenere provato il fatto contestato sulla base della stessa.
9 Si evidenzia, comunque, che, anche a voler ritenere non provato tale fatto, risultano, comunque, provate le altre contestazioni che costituiscono, considerato anche che l'appellante era già stato più volte sanzionato per ritardi e dell'importanza del rispetto dell'orario di lavoro e della sua reperibilità per l'espletamento delle sue mansioni, una significativa violazione dei suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro dimostrando anche scarsa considerazione delle direttive e dell'organizzazione aziendale.
In relazione alla successiva contestazione del 14 settembre 2022 con cui sono stati contestati reiterati ritardi da un minimo di 4 a un massimo di 18 minuti nei giorni 01/09, 02/09, 05/09, 06/09,07/09, 08/09, 09/09, 12/09/2022 si rileva che il lavoratore non li ha contestati e non ha fornito prove atte a giustificarli limitandosi ad argomentare in relazione alla proporzionalità del licenziamento.
Occorre, quindi, verificare se sussista il requisito della proporzionalità del licenziamento considerato che lo stesso si fonda sulle contestazioni del 6 settembre 2022 e del 14 settembre 2022 e sulla recidiva di cui alle sanzioni di sospensione dal lavoro di cui sopra si è detto.
Come sopra detto l'art. 61 del CCNL prevede che: ““Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:.. p) precedente adozione per due volte di provvedimenti di sospensione non prescritti.”
Si osserva, innanzitutto, che nel caso di specie è stata contestata la recidiva in relazione alle due sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro da ritenersi legittime per quanto sopra esposto.
Si evidenzia, poi, che i ritardi sistematici, seppure di modesta entità, e gli episodi contestati con le lettere del 6 settembre 2022 e del 14 settembre 2022 costituiscono senza dubbio illeciti disciplinari essendo, peraltro, il ritardo non giustificato nell'inizio della prestazione lavorativo previsto tra gli illeciti dall'art. 60 CCNL.
Considerata la recidiva contestata sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 10 61 lett p) CCNL.
Occorre, quindi, verificare se in concreto sussista la proporzionalità del licenziamento.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav n.
13412/2020) “La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119
c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.” e ( Cass. lav n.
19023/2019) “La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.”
Si ritiene che considerato il comportamento complessivo del lavoratore che ha continuato, nonostante le sanzioni disciplinari già irrogate, a tenere un comportamento gravemente contrario agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in particolare non rispettando sistematicamente l'orario di inizio del lavoro che era importante per l'organizzazione del lavoro della CP_1 dovendo lo stesso effettuare consegne da solo o con colleghi, e creando, peraltro, malcontento tra i colleghi, come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellata, e rendendosi in alcune occasioni non reperibile, sussista la proporzionalità del licenziamento.
Del resto la gravità del comportamento del lavoratore emerge anche dalle mail inviate all'appellata dal dipendente responsabile dell'appellante che ha Tes_1 chiesto due volte alla di valutare il comportamento di per CP_1 Pt_1
11 l'applicazione di una sanzione (cfr. doc n.12,16 di parte appellata) e dal collega
(cfr. doc. 17 di parte appellata) in cui, tra l'altro, si legge “ Parte_2 Pt_1 pur abitando a meno di 10 min dalla sede lavorativa arrivi puntualmente con
10-15min di ritardo ( oggi avrebbe dovuto venire a lavorare con me, ma essendo lui in ritardo sono partito con sotto direttiva di )”. Per_2 Tes_5
Né in contrario rileva che i ritardi contestati nelle ultime due contestazioni siano contenuti in quanto l'atteggiamento complessivo tenuto dal lavoratore indica che lo stesso non era rispettoso delle direttive aziendali con conseguente lesione del vincolo fiduciario.
Da quanto sopra esposto deriva che anche il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Il quarto motivo di appello risulta assorbito in quanto, per quanto sopra detto, pur considerando singolarmente le diverse condotte, sussiste la legittimità del licenziamento.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.43/2025 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
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