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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000015990001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio chiede la condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 26.3.2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l' avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021/001/SC/000001599/0/001 notificato il 6.5.2024, per il complessivo importo di € 6700,75, per omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale di Bergamo IV sezione civile, n. 1599/2021 pubblicata il 01/09/2021 RG n.
3252/2020. La predetta sentenza aveva accertato l'assegnazione al socio unico e liquidatore, Nominativo_1
, unità immobiliari facenti in precedenza parte del patrimonio della Società Società_1 S.R.L., cancellata dal Registro delle Imprese in data 25/08/2015, i cui beni immobili non erano stati liquidati.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell' avviso di liquidazione per nullità derivata in quanto l' operazione di finanziamento che sarebbe l' oggetto della sentenza tassata, in quanto soggetta a IVA anche se in regime di esenzione, sarebbe soggetta all'imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale;
2) illegittimità dell' autonoma tassazione della cessione del credito;
3) illegittimità del trattamento degli interessi.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecuzione, l' annullamento dell' atto impositivo e in subordine l' applicazione dell' imposta fissa, con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario
.
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo si costituiva eccependo preliminarmente inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto oltre il termine decadenziale.
Nel merito deduceva l'incongruenza dei motivi di ricorso in quanto relativi a decreto ingiuntivo per operazione di finanziamento mentre la sentenza tassata aveva ad oggetto l'assegnazione di un immobile. In ogni caso la pretesa impositiva sarebbe stata pienamente fondata.
Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il rigetto dello stesso con vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 10.7.2025 il giudice respingeva la richiesta di sospensione dell' esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte in composizione monocratica rileva l' inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell' atto impugnato. Nel merito il ricorso è comunque infondato perché i motivi di impugnazione non sono pertinenti, avendo ad oggetto un decreto ingiuntivo per un credito derivante da operazione finanziaria, mentre la sentenza tassata ha ad oggetto l' assegnazione di un immobile.
Le spese legali, maggiorate di € 500 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 1.000,00, oltre all'importo di ulteriori euro 500,00 ex art. 96 c.p.c.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
SI GA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GABALLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000015990001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: L'Ufficio chiede la condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 26.3.2025 la società Ricorrente_1 S.R.L. impugnava l' avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2021/001/SC/000001599/0/001 notificato il 6.5.2024, per il complessivo importo di € 6700,75, per omesso versamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza del Tribunale di Bergamo IV sezione civile, n. 1599/2021 pubblicata il 01/09/2021 RG n.
3252/2020. La predetta sentenza aveva accertato l'assegnazione al socio unico e liquidatore, Nominativo_1
, unità immobiliari facenti in precedenza parte del patrimonio della Società Società_1 S.R.L., cancellata dal Registro delle Imprese in data 25/08/2015, i cui beni immobili non erano stati liquidati.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) illegittimità dell' avviso di liquidazione per nullità derivata in quanto l' operazione di finanziamento che sarebbe l' oggetto della sentenza tassata, in quanto soggetta a IVA anche se in regime di esenzione, sarebbe soggetta all'imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale;
2) illegittimità dell' autonoma tassazione della cessione del credito;
3) illegittimità del trattamento degli interessi.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecuzione, l' annullamento dell' atto impositivo e in subordine l' applicazione dell' imposta fissa, con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario
.
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo si costituiva eccependo preliminarmente inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto oltre il termine decadenziale.
Nel merito deduceva l'incongruenza dei motivi di ricorso in quanto relativi a decreto ingiuntivo per operazione di finanziamento mentre la sentenza tassata aveva ad oggetto l'assegnazione di un immobile. In ogni caso la pretesa impositiva sarebbe stata pienamente fondata.
Chiedeva pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il rigetto dello stesso con vittoria di spese legali.
Con ordinanza del 10.7.2025 il giudice respingeva la richiesta di sospensione dell' esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte in composizione monocratica rileva l' inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla notifica dell' atto impugnato. Nel merito il ricorso è comunque infondato perché i motivi di impugnazione non sono pertinenti, avendo ad oggetto un decreto ingiuntivo per un credito derivante da operazione finanziaria, mentre la sentenza tassata ha ad oggetto l' assegnazione di un immobile.
Le spese legali, maggiorate di € 500 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 1.000,00, oltre all'importo di ulteriori euro 500,00 ex art. 96 c.p.c.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
SI GA