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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3644/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. LAUDANDO ANTONIO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
CP_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace. CP_1
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755). Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott.ssa. nominata nella Testimone_1 fase di opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per il ricnoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' 1.1.2024 ( cfr. perizia ….”Successivamente alla data delle precedenti Operazioni Peritali del 15-7-2023 si è verificato un graduale peggioramento del quadro morboso che affligge la signora;
non si sono Pt_1 manifestate ulteriori patologie degne di nota. Quindi, tenuto conto del grado e della natura del quadro morboso accertato – sulla scorta delle tabelle approvate con D.M.
05/02/92 - si può affermare che esso ha determinato in : un'invalidità Parte_1 pari al 61% (sessantuno per cento), dalla data della domanda, come valutato dal precedente CTU dott. , al 31 dicembre 2023; un'invalidità pari al 74% Per_1
(settantaquattro per cento), da gennaio 2024 epoca in cui, secondo scienza e coscienza si è manifestato il peggioramento delle condizioni di salute della . Parte_2
Pertanto, si riconosce il diritto all'assegno d'invalidità da gennaio 2024.”
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non contestate.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente all' assegno di invalidità civile dall' 1.1.2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dall' 1.1.2024;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta in E. 1.100,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione. Spese nel resto compensate.
c) spese di ctu a carico dell' CP_1 Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 11/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 3644/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. LAUDANDO ANTONIO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
CP_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14.2.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' non si costituiva in giudizio, preferendo restare contumace. CP_1
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755). Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott.ssa. nominata nella Testimone_1 fase di opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per il ricnoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' 1.1.2024 ( cfr. perizia ….”Successivamente alla data delle precedenti Operazioni Peritali del 15-7-2023 si è verificato un graduale peggioramento del quadro morboso che affligge la signora;
non si sono Pt_1 manifestate ulteriori patologie degne di nota. Quindi, tenuto conto del grado e della natura del quadro morboso accertato – sulla scorta delle tabelle approvate con D.M.
05/02/92 - si può affermare che esso ha determinato in : un'invalidità Parte_1 pari al 61% (sessantuno per cento), dalla data della domanda, come valutato dal precedente CTU dott. , al 31 dicembre 2023; un'invalidità pari al 74% Per_1
(settantaquattro per cento), da gennaio 2024 epoca in cui, secondo scienza e coscienza si è manifestato il peggioramento delle condizioni di salute della . Parte_2
Pertanto, si riconosce il diritto all'assegno d'invalidità da gennaio 2024.”
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non contestate.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente all' assegno di invalidità civile dall' 1.1.2024.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dall' 1.1.2024;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 in tale misura ridotta in E. 1.100,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione. Spese nel resto compensate.
c) spese di ctu a carico dell' CP_1 Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 11/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo