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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Ripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043036964000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6326/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, riferita a “somme iscritte a ruolo per Registrazione atti giudiziari anno 2018 ed anno 2021”, emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata in data 10.01.2025.
Rappresenta trattarsi di imposta relativa a ordinanze di assegnazione somme, nell'ambito delle procedure esecutive del Tribunale di Catanzaro nn. Numero_1_2_3_4_5_6_7
, iscritte al registro generale Esecuzioni Mobiliari del citato Tribunale per un importo inferiore a
€ 1.033,00.
Deduce, perciò, che la somma richiesta promana da titoli inferiori a € 1.033,00 (per come desumibile dagli allegati), con esenzione dall'imposta, per come peraltro ritenuto dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che la pretesa risulta ormai definitiva, avendo regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione, non impugnati da controparte.
Deduce, comunque, trattarsi di procedure di esecuzione mobiliare in controversie di valore superiore a
€ 1.033,00; sul punto evidenzia che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, deve essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), non in base alla domanda
(petitum), per come chiarito dal Tribunale di Catanzaro con apposita nota.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità a quanto già deciso in contenziosi analoghi, alle cui motivazioni si rimanda (v. sentenza n. 1376/2025), dovendosi fare riferimento, per il valore, al titolo da cui promana, poi, la fase dell'esecuzione.
Nella fattispecie in trattazione, inoltre, emerge, sulla base delle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni della stessa parte resistente, un'irregolare formazione della pretesa tributaria per come confluita nella cartella: l'Agenzia, infatti, deduce la previa notifica di avvisi di liquidazione, che renderebbe inammissibile il ricorso, ma non indica alcuna data di notifica degli stessi, né alcuna data di notifica risulta dal contenuto della cartella opposta nella parte rubricata “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” in riferimento alle singole poste (n. 7 poste in totale) iscritte a ruolo.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 (duecento).
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Ripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240043036964000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6326/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, riferita a “somme iscritte a ruolo per Registrazione atti giudiziari anno 2018 ed anno 2021”, emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata in data 10.01.2025.
Rappresenta trattarsi di imposta relativa a ordinanze di assegnazione somme, nell'ambito delle procedure esecutive del Tribunale di Catanzaro nn. Numero_1_2_3_4_5_6_7
, iscritte al registro generale Esecuzioni Mobiliari del citato Tribunale per un importo inferiore a
€ 1.033,00.
Deduce, perciò, che la somma richiesta promana da titoli inferiori a € 1.033,00 (per come desumibile dagli allegati), con esenzione dall'imposta, per come peraltro ritenuto dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che la pretesa risulta ormai definitiva, avendo regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione, non impugnati da controparte.
Deduce, comunque, trattarsi di procedure di esecuzione mobiliare in controversie di valore superiore a
€ 1.033,00; sul punto evidenzia che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, deve essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum), non in base alla domanda
(petitum), per come chiarito dal Tribunale di Catanzaro con apposita nota.
Non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità a quanto già deciso in contenziosi analoghi, alle cui motivazioni si rimanda (v. sentenza n. 1376/2025), dovendosi fare riferimento, per il valore, al titolo da cui promana, poi, la fase dell'esecuzione.
Nella fattispecie in trattazione, inoltre, emerge, sulla base delle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni della stessa parte resistente, un'irregolare formazione della pretesa tributaria per come confluita nella cartella: l'Agenzia, infatti, deduce la previa notifica di avvisi di liquidazione, che renderebbe inammissibile il ricorso, ma non indica alcuna data di notifica degli stessi, né alcuna data di notifica risulta dal contenuto della cartella opposta nella parte rubricata “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” in riferimento alle singole poste (n. 7 poste in totale) iscritte a ruolo.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00 (duecento).