Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B17FA1932A, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, Francesca Zambuco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale della NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Saitta, Mario Di Carlo, Tania Cinalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TH - Clinical Diagnostics Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AO Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-NA, Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'AU NA n. 2507 del 4 settembre 2025, inclusi i relativi allegati, nelle parti in cui è stata disposta, in favore del TI HO, l'aggiudicazione del Lotto 9 (CIG: B17FA1932A) della « Gara a procedura aperta telematica avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e analitici per i settori specialistici ad alta complessità del laboratorio analisi di riferimento e dell'officina trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina dell'AU della NA (capofila) e del laboratorio dell'AU di Piacenza, suddivisa in 11 lotti aggiudicabili singolarmente »;
di tutti i verbali di gara, ivi compresi il verbale della Commissione C con i relativi allegati e il verbale di apertura della busta economica, nelle parti specificamente censurate in ricorso;
in via subordinata, della disciplina di gara, ivi compresi il disciplinare di gara e il capitolato tecnico, nelle parti di cui in esposizione;
di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra;
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e il TI HO;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBOTT S.R.L. il 4 novembre 2025:
della nota dell’AU NA prot. 266286/2025, trasmessa ad AB via PEC in data 17 ottobre 2025, con la quale la Stazione Appaltante ha riscontrato l’istanza di autotutela avanzata da AB in data 1 ottobre 2025;
del “verbale di riesame Commissione Giudicatrice a seguito di istanza di autotutela TT AB in relazione alla “Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e analitici per i settori specialistici ad alta complessità del laboratorio analisi di riferimento e dell’officina trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina dell’AU della NA e del Laboratorio dell’AU di Piacenza. ED 2 Lotto n. 9 – Sistemi per indagini sierovirologiche per screening donatori e validazione delle unità di sangue ed emocomponenti – CIG B17FA1932A. Determinazione dirigenziale: n. 2507 del 04/09/2025. Istanza di autotutela” del 13 ottobre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TH- Clinical Diagnostics Italy S.r.l. e di Azienda Unità Sanitaria Locale della NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando di gara pubblicato in data 6 maggio 2025, l’AU NA ha indetto la procedura aperta per l’affidamento della « fornitura di sistemi diagnostici e analitici per i settori specialistici ad alta complessità del laboratorio analisi di riferimento e dell’officina trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina dell’AU 3 della NA (capofila) e del Laboratorio dell’AU di Piacenza », suddivisa in 11 lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 227.849.886,28 (IVA esclusa).
Il Lotto n. 9, in particolare, aveva ad oggetto la fornitura di “ Sistemi per indagini sierovirologiche per screening donatori e validazione delle unità di sangue ed emocomponenti ”, per un importo unitario a base d’asta pari ad oltre 21 milioni di euro.
Con riguardo al suddetto lotto, hanno presentato offerta, da una parte, il costituendo TI HO (d’ora in poi “TH”) e, dall’altra, il costituendo TI AB-Diasorin (d’ora in poi “AB”).
Con determinazione n. 2507 del 4 settembre 2025, la Stazione Appaltante ha aggiudicato il Lotto 9 a TH con un punteggio totale pari a 86,92 punti, di cui 64,40 per l’offerta tecnica e 22,52 per l’offerta economica.
Il TI AB-Diasorin ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 84,90 punti, di cui 54,90 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica, con uno scarto, quindi, di 2,02 punti, rispetto all’offerta dell’aggiudicataria.
Successivamente, AB ha presentato alla Stazione appaltante istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e rilevando: (i) la non conformità dell’offerta di TH al requisito “I_9.25” inerente alla presentazione di un dettagliato piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione hardware e software; (ii) l’erroneità del punteggio assegnato all’offerta di TH in relazione al criterio di valutazione tabellare 4 ID Q_12.
In data 3 ottobre 2025, la Stazione Appaltante ha riscontrato la predetta istanza di autotutela, informando AB dell’avvio del riesame delle valutazioni svolte.
Quest’ultima, con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025, ha impugnato gli atti di gara, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione non avrebbe correttamente applicato l’art. 1.9.1. del Capitolato tecnico, cui l’art. 18 del Disciplinare fa rinvio, il cui punto I-9.25 individua un “requisito indispensabile pena esclusione” richiedendo la presentazione di un piano di gestione volto a individuare soluzioni alternative per garantire la continuità operativa in caso di blocco dell’automazione hardware e software e, dunque, l’ottenimento della refertazione anche nello scenario peggiore (c.d. worst case );
2. secondo parte ricorrente, TH avrebbe dovuto essere escluso dalla gara anche per aver presentato un’offerta economica che, per un verso, si discosta, in tesi, dallo schema di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante e facente parte della documentazione di gara, per altro verso, contempla l’introduzione di elementi tali da renderla contraddittoria, incerta ed indeterminata, con particolare riguardo all’indicazione e calcolo del c.d. “prezzo a test”;
3. la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente assegnato all’offerta del TI controinteressato il punteggio tabellare pari a 4 punti relativo al criterio di valutazione tabellare ID Q_12 (“Reagenti pronti all’uso”).
Si sono costituiti in giudizio AU NA e TH per resistere al ricorso.
Nelle more, in data il 17 ottobre 2025, con nota prot. n. 266286/2025, l’AU NA ha riscontrato l’istanza di autotutela avanzata da AB s.r.l. facendo proprie le argomentazioni con le quali la Commissione giudicatrice, riunitasi nella seduta del 13 ottobre 2025, a seguito di riconvocazione, ha confermato le valutazioni in precedenza espresse e, dunque, il provvedimento di aggiudicazione in favore di TH.
Avverso il provvedimento di conferma, quindi, AB ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4 novembre 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1a. in ordine all’assenza del requisito indispensabile di cui al punto I_9.25 dell’art. 1.9.1. del Capitolato tecnico, il contenuto della Relazione Tecnica di TH alle pagg. 30 e 65 non consentirebbe in alcun modo di ritenere ottemperato il requisito in questione, in quanto (i) non illustra un piano di gestione dettagliato delle situazioni di blocco totale dell’automazione, e cioè quella situazione in cui tutte le funzioni automatiche del sistema diagnostico risultino interrotte o disattivate, con la conseguenza che il sistema non è più in grado di eseguire autonomamente le analisi dei campioni; (ii) non fornisce gli “schemi di utilizzo” (e cioè l’illustrazione delle modalità di utilizzo degli strumenti in assenza di automazione) e le “specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione” (tra cui, ad esempio, le modalità di caricamento dei campioni in caso di blocco dell’automazione);
2a. in ordine alla seconda censura, il fatto di avere integrato il documento predisposto dalla Stazione appaltante, inserendo un dato calcolato in modo errato, giustificherebbe l’esclusione dell’offerta;
3a. in merito alla terza censura, le motivazioni addotte dalla Commissione sarebbero errate, in parte perché valorizzano un concetto di “pronto all’uso” dei calibratori e controlli, che non è contemplato nella legge di gara; in parte perché con riferimento ai controlli “PreciControl HIV Gen II” e “PreciControl Syphilis” l’argomentazione della Stazione appaltante non sarebbe coerente e condivisibile; ancora, la valutazione con la quale la Commissione ha ritenuto come “pronto all’uso” anche un prodotto liofilizzato che, dopo essere stato ricostituito, resta stabile per un periodo più o meno lungo grazie alle sue proprietà conservative, oltre ad essere erronea, si porrebbe anche in contraddizione con la valutazione effettuata dalla stessa Commissione in relazione all’offerta di AB, sì che, in via subordinata, viene censurata anche la mancata attribuzione a quest’ultima del punteggio tabellare relativo al criterio in questione, in violazione del principio di imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti, nonché dei canoni di logicità e ragionevolezza;
4. i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sarebbero, infine, illegittimi anche per invalidità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare: sull’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione.
L’AU ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale, in ragione della intervenuta adozione del provvedimento di conferma sopra ricordato n. 2507 del 04/09/2025 da parte Stazione appaltante, a seguito del riesame effettuato dalla Commissione (di cui al verbale di seduta riservata del 13 ottobre 2025), con il quale è stata respinta l’istanza di autotutela proposta dalla ricorrente.
L’eccezione deve essere respinta, in considerazione, tra l’altro, dell’intervenuta proposizione dei motivi aggiunti con i quali la società ricorrente ha impugnato anche in via derivata il provvedimento di conferma e gli atti ad esso presupposti, sulla scorta della lamentata illegittimità dei provvedimenti e degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
1.1. Sempre in via preliminare: sull’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Secondo sia l’AU che TH, il ricorso e i motivi aggiunti conterrebbero censure inerenti il merito
delle valutazioni operate dalla Commissione di gara e dalla Stazione appaltante.
L’eccezione nella sua generalità deve essere respinta.
Il Collegio certamente fa proprio l’insegnamento giurisprudenziale (recentemente si veda Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9316, con riguardo alle valutazioni tecniche delle Commissioni di gara, ma valevole, mutatis mutandis , quando vengono in rilievo valutazioni inerenti la sussistenza dei c.d. requisiti di minima concernenti l’offerta tecnica), secondo il quale: « a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell'amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
c3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l'accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate;
e) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell'amministrazione;
g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931) ».
Come si potrà evincere dall’esame delle singole censure dedotte da parte ricorrente, le stesse sono sostanzialmente tese a lamentare o delle difformità rispetto a specifiche previsioni di gara che richiedono il rispetto di c.d. “requisiti di minima”; o delle difformità rispetto ad asseriti obblighi documentali inerenti l’offerta economica, o, infine, la palese erroneità o irragionevolezza della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di gara con riferimento, in particolare, ad uno specifico criterio di valutazione.
Le censure, nella loro generalità, non sono chiaramente e integralmente inammissibili per impingere specificamente il merito delle valutazioni operate dalla Commissione di Gara e dalla Stazione appaltante.
Nel valutare la fondatezza o meno delle censure dedotte da parte ricorrente, ovviamente il sindacato esercitabile da parte del Collegio risponderà ai principi sopra esposti applicabili in tutti i casi vengano in rilievo profili di discrezionalità in senso tecnico.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
2. Nel merito.
2.1. Sul primo motivo di ricorso principale e sul primo motivo aggiunto.
2.1.1. Premessa.
Ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara (recante “OFFERTA TECNICA”), « l’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER ..…., a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 1. Proposta/relazione tecnica; 2. Compilazione dell’Allegato A) parte integrante del presente capitolato tecnico. 3. Schede tecniche, Manuali d’uso, ed eventuale materiale illustrativo di ogni strumento/prodotto/reagente/riferimento inserito nel lotto offerto: la documentazione tecnica deve contenere tutte le informazioni utili alla Commissione giudicatrice al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche di minima in relazione alla conformità del prodotto e le caratteristiche migliorative al fine dell’attribuzione dei punteggi di qualità. Altresì deve riportare la denominazione commerciale del prodotto offerto, nome produttore, CND, N. Repertorio, ecc.) e con evidenza del numero dei lotti offerti e privo di qualsiasi indicazione di tipo economico, pena la nullità dell’offerta complessiva. Il materiale fornito deve essere in lingua italiana. 4. Copia delle Dichiarazioni di conformità richieste nel presente capitolato tecnico 5. Schede dati sicurezza ove previste da normativa 6. Certificati di rispondenza a normative specificate nel presente capitolato 7. Modulo Scheda offerta economica relativamente al lotto offerto debitamente compilato MA SENZA INDICAZIONE DEL PREZZO, e privo di qualunque indicazione di tipo economico pena la nullità dell’offerta complessiva. (Allegato 6) 8. Modulo manutenzione di apparecchiature (Allegato 8) 9. Modulo Scheda rifiuti e scarichi (Allegato 11b), Modulo Scheda prodotti chimici pericolosi (Allegato 11a); Modello di scheda riassuntiva (Allegato 11c) da compilarsi relativamente alle caratteristiche dei reagenti forniti per i singoli analiti; 10. Modello MR P01_01 (collaudo) per presa visione (Allegato 9) 11. in caso di segreti tecnici e commercial: Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza come specificato nel prosieguo. 12. Indice riepilogativo di tutti i documenti componenti l’offerta tecnica Con riferimento alla Proposta Tecnica, si precisa che la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra in merito alle caratteristiche e requisiti indispensabili e ai criteri qualitativi, come indicati dal Capitolato tecnico (Allegato 1) al quale si rimanda integralmente L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza ».
Con riferimento al “Lotto n. 9” (relativo a “ sistemi per indagini sierovirologiche per screening donatori e validazione delle unità di sangue ed emocomponenti ”), qui in esame, l’art. 1.9.1 del capitolato speciale (recante “ composizione del lotto 9, fabbisogno, caratteristiche tecniche e requisiti indispensabili di minima, criteri / elementi di valutazione qualitativa ”), tra i requisiti definiti espressamente “indispensabili pena esclusione”, al punto 1_9.25 prevede espressamente che « Per il sistema offerto dovrà essere previsto e dettagliato un piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software (in particolare la gestione dei worst case con eventuale utilizzo di hot back-up o dynamic back-up), indicando gli schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e le specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione. Per ottenere gli obiettivi espressi in premessa, si ritiene indispensabile la fornitura di due sistemi analitici con metodi alternativi entrambi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale. La necessità di due sistemi è tesa a gestire la situazione di donatori ripetutamente reattivi. Esiste, infatti, un numero rilevante di donazioni non utilizzate a scopo trasfusionale poiché per alcuni donatori i test di validazione eseguiti risultano reattivi o nella zona grigia nonostante ulteriori accertamenti escludano ogni tipo di infezione. Tale interferenza è legata verosimilmente ad anticorpi aspecifici del donatore diretti verso costituenti del kit commerciale utilizzato. Si sottolinea inoltre che la possibilità di accedere a due metodi alternativi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale, aumenta la sicurezza del sistema. Allegare documentazione tecnica a comprova e relazionare ».
Risulta, altresì, dagli atti che la Stazione Appaltante, in riferimento al requisito in esame aveva reso anche un apposito chiarimento (PI243360-24 - doc. 10), relativo alla seguente richiesta: « Si chiede conferma che la richiesta di “garantire per ciascun parametro sieroimmunologico il back up strumentale, al fine di garantire le tempistiche di validazione precedentemente espresse e l'esecuzione degli esami in caso di malfunzionamento strumentale o in caso di picchi di attività…. (cit. capitolato di gara pagina 83)” si riferisca alla fornitura di almeno due strumenti/dispositivi per ciascun metodo, ciascuno dotato di: - Proprio Software interno di gestione e controllo strumentale (con interfaccia utente) - Proprio Sistema di caricamento campioni - Proprio Sistema di analisi del campione tali da risultare entrambi autonomi nell’esecuzione degli esami in casi di malfunzionamento del software, strumentale o di blocco dell’automazione” »; - Risposta: « Si conferma il requisito: per il sistema offerto dovrà essere previsto e dettagliato un piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software ».
2.1.2. Il primo motivo di ricorso principale.
Secondo la società ricorrente, alla luce di quanto dedotto nel ricorso principale, l’offerta presentata da TH non ottempererebbe al requisito indispensabile in argomento perché:
a) pur illustrando come la soluzione proposta (denominata “Vitros® Automation Solutions”) consenta “ il back-up funzionale e logico del processo, preanalitico, analitico e post analitico ”, descrivendo nei paragrafi “ Area Preanalitica ”, “ Area Analitica ”, “ Area Postanalitica ” e “ Software e Middleware ” come l’automazione sopperisca in caso di malfunzionamenti del software e di alcuni componenti del sistema di preanalitica e di postanalitica, ometterebbe di relazionare sulle situazioni di blocco dell’automazione, con particolare riferimento al worst case relativo al blocco totale dell’automazione che coinvolga sia l’hardware che il software in cui il sistema non sia più in grado di eseguire autonomamente le operazioni di analisi dei campioni. In particolare, non sarebbe stato precisato come vengano gestite quelle ipotesi di blocco totale dell’hardware e del software che possono verificarsi a causa, ad esempio, della rottura del nastro trasportatore o del motore, di un guasto all’alimentatore o di altre situazioni che impediscano il movimento fisico delle provette all’interno della automazione, rendendola indisponibile, quindi, in “assenza di automazione”.
b) l’offerta della controinteressata, poi, non prenderebbe in considerazione l’ipotesi che più moduli della stessa possano essere non disponibili contemporaneamente.
c) inoltre, l’offerta di TH sarebbe priva degli “schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e [del]le specifiche”, non evincendosi dalla documentazione in gara le modalità di utilizzo delle piattaforme analitiche in caso di indisponibilità dell’automazione TCA offerta anche perché, avendo offerto TH strumenti tra loro integrati (e non stand-alone), avrebbe dovuto essere fornito un piano di gestione delle situazioni di blocco totale ancora più puntuale e dettagliato.
In via subordinata, poi, AB, ha impugnato la disciplina di gara nella parte relativa alla descrizione del requisito minimo in questione qualora fosse interpretata nel senso di ritenere conforme un’offerta quale quella presentata da TH che, a fronte di un’espressa richiesta di fornire un “piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software (in particolare la gestione dei worst case con eventuale utilizzo di hot back-up o dynamic back-up ), indicando gli schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e le specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione, non avrebbe proposto soluzioni alternative all’automazione applicabili nei casi di blocco totale hardware e software né ha descritto le specifiche procedure da utilizzarsi in tali casi.
2.1.3. Il provvedimento di conferma in autotutela.
Nella determinazione di conferma assunta dalla Stazione appaltante in sede di autotutela, quest’ultima ha ritenuto non fondate le contestazioni della società ricorrente, in quanto: « dalla relazione tecnica del TI HO - nello specifico pagg. 30, 65, 84 e 85 – è acclarato come l’offerta tecnica presentata dalla suddetta TI ottemperi al requisito indispensabile richiesto da capitolato e denominato I_9.25. La relazione tecnica, infatti, illustra non solo come la soluzione proposta - “Vitros® Automation Solutions” - permetta il back-up funzionale e logico del processo preanalitico, analitico e post analitico, ma anche e soprattutto, ragguaglia sia sulle caratteristiche del software che dell’hardware presentando anche le eventuali soluzioni in caso di blocco hardware/software (ossia blocco parziale o totale dell’automazione e del software). In particolare, relativamente al blocco hardware dell’automazione e all’impiego degli analizzatori in caso di automazione non disponibile, a pag. 30 della relazione tecnica è specificato che il sistema analitico Vitros 3600, anche se collegato con l’automazione, non presenta alcuna limitazione all’utilizzo front-end della strumentazione. Pertanto, in caso di fermo dell’automazione è possibile, comunque, caricare manualmente i campioni biologici sul sistema analitico ed eseguire le analisi. A pag. 65 della medesima relazione, inoltre, viene chiaramente indicato che in caso di preanalitica connessa, l’unità core del sistema cobas 8000/e801 costituisce la porta di accesso per i campioni urgenti e un efficiente sistema di backup in caso di fermo della catena. Vi è, infatti, la possibilità di caricare i campioni fronte macchina sugli analizzatori, in modo da bypassare l’automazione. Quindi, anche in questo caso, in presenza di automazione non funzionante, è possibile continuare a caricare manualmente i campioni sull’unità core ed eseguire le analisi. Detta funzionalità è poi dettagliata nello specifico a pagina 682 del manuale “Cobas® 8000 modular analyzer series”, nella parte relativa all’uso dello strumento in modalità operativa di backup, in cui è specificato che “Se i rack non vengono trasportati ai moduli analitici, la modalità Backup - Elaborazione permette di continuare la misurazione dei campioni sui moduli” ».
2.1.4. Il primo motivo aggiunto (corrispondente al primo motivo di ricorso principale).
AB ha contestato le argomentazioni dell’Amministrazione, in quanto il contenuto della Relazione Tecnica alle pagg. 30 e 65:
(i) non illustrerebbe un piano di gestione dettagliato delle situazioni di blocco totale dell’automazione, e cioè quella situazione in cui tutte le funzioni automatiche del sistema diagnostico risultino interrotte o disattivate, con la conseguenza che il sistema non è più in grado di eseguire autonomamente le analisi dei campioni;
(ii) non fornisce gli “schemi di utilizzo” (e cioè l’illustrazione delle modalità di utilizzo degli strumenti in assenza di automazione) e le “specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione” (tra cui, ad esempio, le modalità di caricamento dei campioni in caso di blocco dell’automazione).
Secondo parte ricorrente, la lex di gara non richiedeva la mera possibilità di caricamento dei prodotti fronte-macchina nel caso di fermo dell’automazione, ma richiedeva esplicitamente un dettagliato piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software (in particolare la gestione dei worst case con eventuale utilizzo di hot backup o dynamic back-up ), indicando gli schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e le specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione”. Tali elaborati (piano di gestione dettagliato, corredato da schemi di utilizzo e specifiche) risulterebbero del tutto mancanti nella documentazione fornita dal TI HO, anche se complessivamente considerata.
Mancherebbe, in sostanza, l’indicazione del “come” e della “procedura” da attuare e la modalità attraverso la quale l’operatore sia in grado di comprendere quale sia lo stato dei campioni che si trovasse costretto a rimuovere manualmente dall’automazione in fase di blocco per poi continuarne la lavorazione in modalità manuale fronte-macchina, come indicato alle pagg. 30 e 65 della suddetta Relazione. Inoltre, dall’offerta tecnica di TH non si evincerebbe se, in ipotesi, l’operatore debba eseguire o meno delle attività di configurazione manuali sul middleware (come, ad esempio, il passaggio all’utilizzo in modalità manuale degli analizzatori e, nel caso, come debba procedere), se debba registrare nuovamente i campioni nel sistema con ulteriore lettura del barcode , richiedere ripetizioni dei test pendenti o interrotti (un campione ha solo 3 test su 4 portati a buon fine prima del blocco) e se, nel caso, tale attività sia da eseguire sul middleware o sul software strumento o entrambi, né si comprenderebbe come debbano essere trattati i campioni con preparazione incompleta (centrifugazione, stappatura). Inoltre, non risulterebbe fornita alcuna indicazione in relazione ai campioni biologici già in lavorazione sull’automazione nel momento del blocco.
Quanto precede varrebbe anche con riguardo ai richiami, operati dalla Stazione appaltante (e dalla Commissione), in sede di riesame in autotutela, alla “pagina 682 del manuale “Cobas® 8000 modular analyzer series” e alle pagg. 84- 85 della Relazione Tecnica.
2.1.5. La valutazione del Collegio.
Anzitutto, dall’esame della censura così come dedotta tanto nel ricorso principale che nel ricorso per motivi aggiunti, il Collegio non ritiene che AB abbia “sconfinato” in valutazioni di merito, la censura attenendo alla asserita mancanza di un “piano di gestione” così come indicato nella previsione della lex di gara, che, come detto, lo qualifica come requisito di minima.
Venendo, quindi, alla valutazione nel merito delle contestazioni sollevate da AB, il Collegio ritiene che le stesse non siano fondate, nel senso che non si ravvisa nel caso di specie un difetto del requisito di minima tale da giustificare l’esclusione di TH.
Più nello specifico, non ritiene il Collegio che il giudizio tecnico-discrezionale formulato dalla stazione appaltante (ribadito e approfondito in sede di riesame) presenti quei profili di inattendibilità (metodologica e contenutistica) in presenza dei quali soltanto è consentito al giudice, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, di ritenere invalido e meritevole di annullamento il provvedimento amministrativo di ammissione e di aggiudicazione impugnato. E ciò risulta tanto più vero quando, come nel caso di specie in esame, il requisito minimo previsto dagli atti di gara, redatto in termini estremamente analitici e per certi aspetti sovrabbondanti, debba essere letto e interpretato conformemente sia ai principi pubblicistici del risultato e della fiducia, sia ai principi civilistici di interpretazione dei negozi giuridici (gli atti di gara essendo sul versante privatistico atti della trattativa negoziale volta alla stipula di un contratto di fornitura) dettati dagli artt. 1362 ss. del codice civile (rilievo dell’intenzione delle parti, oltre il dato letterale, interpretazione complessiva, interpretazione di buona fede, etc .). In altri termini, occorre, ad avviso del Collegio, nella considerazione complessiva della procedura, optare per un’interpretazione della clausola di minima che la renda proporzionatamente corrispondente al risultato perseguito dalla stazione committente, avendo riguardo all’effettiva utilità del prodotto offerto rispetto al reale fabbisogno che l’amministrazione intendeva soddisfare attraverso la previsione della clausola stessa, evitando un’interpretazione troppo rigida e formale, che ne evidenzierebbe negativamente i profili di forse eccessiva analiticità.
Per comprendere meglio tale conclusione, occorre anzitutto rammentare l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale certamente « l'Amministrazione - pur essendo vincolata all'applicazione del principio di favor partecipationis, che tutela la libera concorrenza alle procedure di evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l'introduzione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea (Consiglio di Stato, Sezione III, 13 dicembre 2022, n. 10932) - ben può in linea generale adottare regole di gara che, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità in materia, possano garantire il perseguimento dell'obiettivo di fornire servizi che, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara, siano meglio rispondenti alle esigenze della stazione appaltante (sui limiti all'inserimento di requisiti tecnico-professionali dell'impresa, cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 luglio 2023, n. 6826; Sezione V, 8 agosto 2023, n. 7649) » (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8094).
In questo senso, possono essere previsti dei requisiti di c.d. “minima”, la cui mancanza, anche in assenza di una espressa previsione di esclusione, può dar luogo ad un c.d. aliud pro alio , venendo in rilievo caratteristiche tecniche essenziali senza le quali il bene o il servizio offerto non sono sostanzialmente idonei a soddisfare l’interesse e il risultato perseguiti dall’Amministrazione. Al riguardo, si rammenta l’insegnamento secondo il quale « la difformità dell'offerta alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un aliud pro alio e giustificare, pertanto, l'esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva; nondimeno l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività (intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità) delle cause di esclusione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 12 agosto 2024, n. 7102) » (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8443).
Tuttavia, tale potere discrezionale della stazione appaltante deve in ogni caso esser contenuto entro limiti di logicità, proporzionalità e ragionevolezza e non deve risultare tale da aggravare e complicare in modo ingiustificato la partecipazione concorrenziale e la spedita e semplice definizione della procedura selettiva.
Il criterio dell’essenzialità del requisito rispetto al risultato perseguito, quale presupposto per affermare la sussistenza di un aliud pro alio tale da giustificare l’esclusione dell’operatore economico, deve pertanto essere conforme al principio del risultato come definito e disciplinato dall’art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.
Si rammenta, al riguardo, che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare. Il principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 d.lgs. n. 36 del 2023, poi, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell'amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Cons. Stato, sez. V, 01 ottobre 2024, n. 7875)
Da quanto precede, quindi, il criterio dell’essenzialità del requisito – aliud pro alio , deve guidare l’interprete anche laddove si debba applicare, come nel caso di specie, una clausola della lex di gara, che, pur afferendo ad un requisito definito espressamente “di minima”, è così ampia e articolata, da far ritenere dubbio il rilievo da attribuire ad una inosservanza “non integrale” alla previsione stessa, e deve favorire, quindi, per quanto sopra esposto, una sua lettura applicativa improntata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
La scelta di stabilire dei requisiti minimi, come detto, è certamente, in astratto, legittima e giustificabile laddove gli stessi siano ragionevoli e funzionali al risultato perseguito dall’Amministrazione.
D’altronde, anche in considerazione degli effetti particolarmente significativi sulle sorti della partecipazione degli operatori economici (determinando l’esclusione degli stessi), l’Amministrazione dovrebbe curare la scelta e la redazione delle stesse in modo da individuare in modo sintetico e preciso specifici requisiti tecnici afferenti il bene o servizio offerto.
Nel caso di specie, invece, la clausola in esame, se, da un lato, sembra chiaramente individuare, quale elemento essenziale richiesto a pena di esclusione la previsione dettagliata, per il sistema offerto, di un “piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software (in particolare la gestione dei worst case con eventuale utilizzo di hot back-up o dynamic back-up )”, richiede altresì che siano indicati “gli schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e le specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione”.
Inoltre, la clausola continua sottolineando come per ottenere gli obiettivi espressi in premessa nell’art. 1.9.1., sia esplicitamente considerata “indispensabile” la fornitura di due sistemi analitici con metodi alternativi entrambi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale, precisando anche perché.
In particolare, la necessità di due sistemi è tesa a gestire la situazione di donatori ripetutamente reattivi. Esiste, infatti, un numero rilevante di donazioni non utilizzate a scopo trasfusionale poiché per alcuni donatori i test di validazione eseguiti risultano reattivi o nella zona grigia nonostante ulteriori accertamenti escludano ogni tipo di infezione. Tale interferenza è legata verosimilmente ad anticorpi aspecifici del donatore diretti verso costituenti del kit commerciale utilizzato. Si sottolinea inoltre che la possibilità di accedere a due metodi alternativi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale, aumenta la sicurezza del sistema. Si richiede ulteriormente di allegare documentazione tecnica a comprova e relazionare.
Come si può notare, quindi, la clausola è articolata e contempla un elemento sostanziale “indispensabile” (la fornitura di due sistemi analitici) e un elemento formale “il piano di gestione” delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software , peraltro con la ulteriore specificazione dell’indicazione degli schemi di utilizzo della piattaforma strumentale e delle specifiche da utilizzarsi in assenza di automazione.
Questa complessità della clausola si riflette sul piano dei presupposti per poter legittimamente escludere il concorrente, quando, come nel caso di specie, la violazione della stessa appare solo parziale.
Infatti, anzitutto non è contestato che TH abbia offerto “ due sistemi analitici con metodi alternativi entrambi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale ”; sotto altro profilo, dall’esame degli atti di causa e della documentazione prodotta in giudizio, emerge come in realtà nella relazione tecnica prodotta da TH siano descritte le soluzioni di gestione del “ worst case ”, che prevedono anche l’intervento umano laddove necessario: a tal proposito, si vedano le pagine 19 e 20 della relazione tecnica di TH, oltre ai riferimenti alla medesima relazione contenuti nel provvedimento di conferma impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, che, per ragioni di sinteticità non si riportano, ma si richiamano.
A tal proposito, si ritiene fondata l’argomentazione dell’Amministrazione e di TH secondo la quale il c.d. “ worst case scenario ”, ossia lo scenario peggiore, prospettato dalla ricorrente (“ipotesi di blocco hardware della automazione che possono verificarsi a causa, ad esempio, della rottura del nastro trasportatore o del motore, di un guasto all’alimentatore o di altre situazioni che impediscano il movimento fisico delle provette all’interno dell’automazione stessa”), non è quello prefigurato dalla stazione appaltante nella lex specialis .
Pare, infatti, ragionevole ritenere che le “situazioni di blocco dell’automazione hardware e software”, di cui all’art. 1.9.1. del capitolato tecnico siano quelle “gestibili” dagli operatori sanitari, i quali – senza intervenire sulle parti meccaniche e/o tecnologiche – sono in grado di riavviare il processo funzionale. Il “worst case scenario” prospettato dalla ricorrente, per contro, afferisce a ipotesi così radicalmente gravi (come la “rottura del nastro trasportatore o del motore”) da essere difficilmente affrontabili dal personale sanitario, essendo necessario l’intervento del personale tecnico qualificato.
Va detto, peraltro, che il livello e le modalità di gestione delle criticità possono non essere le medesime per ciascun operatore economico, mutando al mutare delle caratteristiche del sistema offerto, sì che anche le modalità di esplicazione del sistema di gestione siano differenti.
Il fatto, poi, che non sia stato prodotto un formale “piano di gestione”, ovviamente non è escludente nella misura in cui le soluzioni tecniche gestionali emergano, come nel caso di specie, dalla relazione tecnica prodotta in gara.
Ciò che, d’altronde, non risulta adeguatamente dimostrato nella documentazione tecnica di TH è l’indicazione degli “schemi di utilizzo” e delle specifiche tecniche da utilizzarsi in assenza di automazione. Non a caso, rileggendo accuratamente gli atti, su tali aspetti tanto l’Amministrazione, quanto TH non hanno fornito argomentazioni ed elementi difensivi concreti in senso contrario rispetto alle contestazioni sollevate da AB.
E tuttavia, e qui si ritorna al problema interpretativo sopra ricordato, quella che precede è una mancanza meramente “parziale”, perché, come detto, non può né affermarsi l’assenza di un piano di gestione delle situazioni di blocco dell’automazione, hardware e software (in particolare la gestione dei worst case con eventuale utilizzo di hot back-up o dynamic back-up )”, né è contestata la mancanza di due sistemi analitici con metodi alternativi entrambi validati per l’utilizzo a scopo trasfusionale.
Ritiene il Collegio che, in forza anche dei criteri ermeneutici sopra più volte richiamati, non si possa ritenere che la previsione di indispensabilità a pena di esclusione contemplasse anche il mero inadempimento parziale alla clausola in contestazione.
A fronte di un dato testuale della clausola di gara che non offre elementi di certezza, alla luce di quanto sopra detto, si rende indispensabile il ricorso al criterio interpretativo “dell’essenzialità” della clausola, ossia della sua interpretazione secondo logica, ragionevolezza e proporzionalità, nella linea del principio del risultato, di cui si è detto.
Ci si deve chiedere, cioè, se la mancanza di una esplicita indicazione degli schemi di utilizzo e delle specifiche tecniche da utilizzarsi in assenza di automazione sia così essenziale da determinare un aliud pro alio , non consentendo il raggiungimento del risultato prefissato dall’Amministrazione.
D’altronde, tale censura avrebbe dovuto essere chiaramente dedotta e provata da AB: quest’ultima in particolare, avrebbe dovuto dedurre e, soprattutto, dimostrare che la mancanza di elementi atti a dare conto degli schemi di utilizzo e delle specifiche tecniche da utilizzarsi in assenza di automazione sia tale da impedire o rendere estremamente difficoltoso in concreto al personale sanitario, ancorché adeguatamente formato, di poter intervenire utilmente per la risoluzione delle situazioni di blocco.
Poiché tale deduzione e prova non è stata offerta e, comunque, tale impossibilità o estrema difficoltà non emerge chiaramente dagli atti di causa, non può giustificarsi l’esclusione dell’operatore economico controinteressato.
Sotto altro profilo, con riguardo alla censura dedotta da AB in via subordinata, e sopra ricordata, la stessa deve essere respinta, in quanto la predetta soluzione accolta dal Collegio non impatta sul piano dell’interpretazione degli “oneri” o “obblighi” documentali o assertivi imposti dalla lex di gara, ma sul piano degli effetti “escludenti” in considerazione della natura non essenziale dello specifico “inadempimento” posto in essere.
Pertanto, il primo motivo di ricorso principale e il correlativo primo motivo aggiunto, devono essere respinti.
2.2. Sul secondo motivo di ricorso.
2.2.1. Premessa.
Ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara, recante “Offerta economica”, l’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi, in particolare, per quanto in questa sede di interesse: «… b) il “Modulo scheda offerta economica” per il lotto offerto, compilata sul modello Allegato 6, deve indicare, per ciascun lotto: - Descrizione della configurazione offerta, Nome produttore, Nome commerciale, Codice, CND/IVD, UDI, N. pz. per confez., N. TOTALE confez. Necessarie, Rendimento effettivo del kit (%), N. confez. calibr./ctrl altri consumabili, prezzo di listino, % sconto offerta; - Prezzo unitario e prezzo complessivo sessennale (per il solo lotto 10 prezzo complessivo quadriennale) che non potrà essere superiore alla base d’asta indicata a pena l’esclusione ».
L’art. 22, ultimo comma, del disciplinare di gara, poi, prevede l’esclusione dell’offerta, per quanto in questa sede di interesse, in caso di: « presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse ».
2.2.2. AB, nel ricorso principale, si lamenta del fatto che l’operatore controinteressato avrebbe presentato la propria offerta economica non attenendosi al modello fornito dalla Stazione Appaltante, ma aggiungendo allo schema fornito due colonne ulteriori: una con l’indicazione della “TT offerente” e una recante “PREZZO A TEST”, nell’ambito della quale, in corrispondenza di ciascuna tipologia di test, è stato indicato uno specifico valore economico.
Tale differenziazione, rispetto al modello fornito dalla Stazione Appaltante:
a) costituirebbe di per sé motivo di illegittimità dell’offerta a pena d’esclusione, come prescritto dall’art. 22 del disciplinare di gara che prevedeva l’esclusione in caso di offerte che “non rispettano i documenti di gara”.
b) il valore economico inserito nella voce aggiunta come “PREZZO A TEST” deriverebbe da un calcolo errato tale da rendere l’offerta economica inammissibile, perché il quadro negoziale complessivo risulterebbe incerto e indeterminato.
2.2.3. Il provvedimento in autotutela dell’Amministrazione.
La stazione appaltante, nella determinazione di conferma, a tal proposito, ha sottolineato che: « il “Modulo scheda offerta economica” è un modello predisposto dalla stazione appaltante, da considerarsi pertanto come mero esempio di scheda offerta economica contenente tutte le informazioni sopra riportate. Unica condizione rilevante, ai fini dell’aggiudicazione, è che l’indicazione del prezzo complessivo non deve superare la base d’asta stabilita in “Valore sessennale” comprensivo di tutte le voci (canoni noleggio, assistenza tecnica, materiale di consumo etc). Dunque, il concorrente, per formulare la propria offerta economica, è chiamato a specificare il numero di confezioni necessarie per eseguire 83.000 test e il prezzo unitario a confezione. Il prezzo complessivo offerto discenderà quindi dalla moltiplicazione del prezzo unitario a confezione per il numero di confezioni, non essendo in alcun modo prevista un’aggiudicazione “a test”. Il fatto che il RTO HO abbia modificato il modello aggiungendo colonne riportanti indicazioni non richieste dal bando di gara, non inficia minimamente il valore dell’offerta complessiva, unico dato rilevante ai fini dell’aggiudicazione, tanto più che tutte le informazioni richieste da bando sono presenti e assolutamente coerenti tra loro. La stazione appaltante ha pertanto ritenuto di non considerare le informazioni supplementari presentate dalla concorrente TI TH_Roche, dal momento che è chiamata a valutare le offerte, basandosi esclusivamente sui criteri definiti nel bando, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i partecipanti ».
2.2.4. Il secondo motivo aggiunto.
Secondo AB, anzitutto, il modello dell’offerta economica rientra tra i “documenti di gara” che i concorrenti erano obbligati a rispettare a pena d’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara al quale l’AU NA si era autovincolata. Inoltre, avendo TH inserito nella propria offerta economica ulteriori elementi non previsti nel modello vincolante messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e tali da rendere, in tesi, incoerente ed indeterminata l’offerta stessa – perché asseritamente determinati secondo una formula errata - , la Stazione Appaltante era obbligata a prendere in considerazione tali elementi e valutarne le conseguenze in termini di ammissibilità dell’offerta.
2.2.5. Secondo il Collegio.
Le censure in esame non risultano fondate.
Infatti, non è contestato che il “Modulo scheda offerta economica” prodotto in gara da TH contenga i requisiti indicati dall’art. 15.1 del disciplinare di gara.
Il fatto che siano state inserite due colonne aggiuntive contenenti elementi economici differenti da quelli richiesti, non è di per sé da considerarsi una irregolarità tale da giustificare una esclusione dalla gara.
L’asserzione secondo la quale, poi, l’indicazione del PREZZO A TEST sia tale da rendere incerta e contraddittoria l’offerta economica di TH, oltre a non essere adeguatamente dimostrata (a prescindere dalla fondatezza, peraltro, della contestazione in ordine all’errore di calcolo del prezzo in questione), non risulta nemmeno configurabile, perché trattandosi di un dato superfluo e non richiesto dalla Stazione appaltante, quest’ultima ha più volte ribadito di non averne tenuto conto - correttamente -, sì che AB avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che in concreto la Commissione ne ha tenuto conto e sia stato effettivamente falsato il giudizio sull’offerta economica.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
2.3. Sul terzo motivo di ricorso principale e sul terzo motivo aggiunto.
2.3.1. Premessa.
L’art. 1.9.1 del capitolato speciale, tra le “Caratteristiche/criteri per l’attribuzione di punteggio di qualità”, per il “Lotto 9”, prevedeva alla voce “Q12”: “Reagenti pronti all’uso (ossia senza necessità di ricostituzione e/o di diluizione manuale”) – “tipologia punteggio – tabellare” – “modalità di punteggio - 0= non pronto all’uso / 4 = pronto all’uso” – “Punteggio max 4”.
In relazione al predetto criterio, in sede di gara era stato chiesto il seguente chiarimento: « In merito alle Caratteristiche/criteri per l’attribuzione di punteggio di qualità del LOTTO 9, a pag 89 del capitolato speciale, il criterio ID Q_12 riporta quanto segue “Reagenti pronti all’uso (ossia senza necessità di ricostituzione e/o di diluizione manuale)” – punteggio Tabellare. Si chiede conferma che il termine “reagenti” identifichi tutto quanto necessario all’esecuzione dell’esame diagnostico sugli analizzatori proposti, ossia i reattivi, i controlli ed i calibratori, come anche dettagliato nelle richieste del capitolato tecnico a pag. 84. Infatti, la ricostituzione sia manuale che automatica di componenti del reattivo, dei controlli e dei calibratori ha un impatto sulla qualità del singolo reagente e sulla sua stabilità rispetto ad un qualsiasi reagente pronto all’uso, e conseguentemente sulla performance del test e sulla bontà del risultato finale ».
La risposta della Stazione appaltante è stata la seguente: « si conferma che per “reagenti pronti all'uso” si identifica quanto necessario all’esecuzione quotidiana dell’esame diagnostico sugli analizzatori proposti. Per quanto riguarda i controlli del produttore dipende dal sistema analitico proposto e dalla cadenza di esecuzione” ».
2.3.2. Secondo AB, la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente assegnato all’offerta del TI controinteressato il punteggio tabellare pari a 4 punti relativo al criterio di valutazione tabellare di cui sopra, in quanto nella relativa relazione tecnica risulterebbe dichiarato e documentato il possesso del requisito “pronto all’uso” solo con riferimento ai reattivi, ma non con riferimento ai calibratori e ai controlli. Secondo AB, i calibratori e i controlli del sistema offerto dall’operatore controinteressato sarebbero non pronti all’uso. In particolare, i calibratori Roche per HIV duo “Elecsys E2G 300 V2” e per “Syphilis E2G 300 V2” e i due controlli “PreciControl HIV Gen II” e “PreciControl Syphilis”, ancorché erroneamente dichiarati dal TI HO come pronti all’uso (P) nel predetto Allegato 11, in realtà sarebbero da ricostituire.
In subordine, AB, impugnando la disciplina di gara e, segnatamente il disciplinare e il capitolato tecnico, nelle parti relative al criterio di valutazione in esame, se interpretati nel senso di considerare soltanto i reattivi e non anche i controlli e i calibratori ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare relativo al criterio ID Q_12, ha affermato che sarebbe del tutto illogico premiare il c.d. pronto all’uso dei soli reattivi e non anche dei controlli e dei calibratori, in quanto la ricostituzione (sia manuale che automatica) dei controlli e dei calibratori ha analogo impatto sulla loro qualità e stabilità.
2.3.3. La risposta dell’Amministrazione in sede di autotutela.
« La risposta di questa stazione appaltante al quesito posto in fase di gara, specifica chiaramente che con la locuzione “reagenti pronti all’uso” deve considerarsi tutto quanto necessario all’esecuzione quotidiana dell’esame diagnostico, precisando che, invece, per quel che riguarda i controlli del produttore, l’essere pronto all’uso (e quindi ad esecuzione quotidiana), dipende dal sistema analitico proposto e dalla cadenza di esecuzione. I calibratori, in particolari quelli segnalati nell’istanza di autotutela, non sono di uso giornaliero - e quindi quotidiano – pertanto, esulano dalla richiesta di essere “reagenti pronti all’uso” (si veda Scheda tecnica prodotti Roche L9, punto 3.4, pag. 4/42 pdf “Tempi di calibrazione”). Per quanto riguarda i controlli, poi, si evidenzia come nel manuale del sistema analitico Vitros 3600 (Capitolo 14 – Panoramica del controllo di qualità pag. 14.1) sia definito che i controlli di qualità del produttore dovrebbero essere eseguiti dopo la calibrazione del sistema e dopo le attività di manutenzione non di routine. Si raccomanda di eseguirli una volta ogni 24 ore (e pertanto non esiste un obbligo di esecuzione quotidiana degli stessi). A tal proposito si precisa che, presso l’Officina Trasfusionale dell’Ausl della NA è prassi consolidata eseguire i controlli del produttore esclusivamente post calibrazione, a meno che il sistema analitico non necessiti (obbligo di esecuzione) una frequenza quotidiana di esecuzione dei controlli. La frequenza di esecuzione dei controlli del produttore TH Clinical Diagnostic è di 28 giorni, pertanto, non rientrano nella categoria individuata dalla stazione appaltante quali reagenti pronti all’uso. I controlli HBsAg e HCV di Roche Diagnostic (pag. 1 della scheda tecnica PreciControl HBsAg II, pag. 1 della scheda tecnica PreciControl Anti_HCV) sono pronti all’uso. I controlli HIV e LUE (pag. 1 e 2 della scheda tecnica PreciControl HIV Gen II, pag. 1 e 2 della scheda tecnica PreciControl Syphilis), anche se liofilizzati, possono essere ricostituiti settimanalmente o ogni 3 mesi (una volta ricostituiti possono essere conservati a 2-8 °C per 7 giorni, oppure 3 mesi se conservati a -20 °C). Di norma tali controlli vengono eseguiti quotidianamente ma, proprio grazie alle loro proprietà conservative, da ricostituiti possono essere classificati come reagenti pronti all’uso. Se, invece, la ricostituzione degli stessi controlli liofilizzati fosse quotidiana non potrebbero essere considerati come pronti all’uso. La ratio di questa scelta fonda le proprie motivazioni nella necessità di accelerare la lavorazione e le attività del personale impiegato nell’Officina Trasfusionale dell’Ausl della NA, a causa della mole considerevole di lavorazioni giornaliere. La preparazione quotidiana di reagenti, calibrazioni e controlli, infatti, comporterebbe un rallentamento, non sostenibile, di tutta la catena di lavorazione ».
2.3.4. I motivi aggiunti.
Secondo AB, la Stazione appaltante nella determinazione di conferma degli atti di gara avrebbe fornito una nozione di prodotto “pronto all’uso”, anziché come prodotto che non necessita di ricostituzione e/o diluizione, nella diversa accezione di “prodotto ad uso quotidiano” modificando o comunque integrando inammissibilmente la disciplina di gara.
Anche in relazione ai controlli, la tesi dell’Amministrazione secondo cui non esisterebbe un obbligo di esecuzione quotidiana degli stessi si porrebbe in contrasto con la nozione di “pronto all’uso” contemplata dal criterio di valutazione in esame, e finirebbe per collegare irragionevolmente la richiesta oggetto del requisito premiale alla diversa modalità di esecuzione dei test prevista dalla singola offerta dell’operatore economico, introducendo in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti.
Secondo AB, la Commissione, rispetto ai due controlli “PreciControl HIV Gen II” e “PreciControl Syphilis” oggetto di contestazione, avendo affermato che gli stessi sono “liofilizzati”, avrebbe certificato che i medesimi non sono pronti all’uso e necessitano di una periodica ricostituzione, con conseguente ingiustificata attribuzione dei 4 punti tabellari all’offerta del TI HO, atteso che, per espressa previsione della disciplina di gara, per pronto all’uso avrebbe dovuto intendersi un prodotto che non necessita di “ ricostituzione e/o di diluizione manuale ”.
Sarebbe, quindi, erronea l’affermazione della Commissione in base alla quale tali controlli potrebbero essere classificati come “pronti all’uso” in quanto, una volta ricostituiti, possono essere conservati per 7 giorni o per 3 mesi, anche perché il sistema o i materiali si possono inquinare o deteriorare (o banalmente a seguito di manutenzioni, guasti strumentali anche lievi, una valvola o una siringa potrebbero perdersi, etc..), rendendo di fatto necessaria una ricalibrazione del sistema entro un periodo più breve, il che costituisce un’attività obbligata, urgente e propedeutica all’ottenimento dei risultati, altrimenti lo strumento non opera più correttamente.
Inoltre, in via subordinata, secondo AB, la valutazione con la quale la Commissione ha ritenuto come “pronto all’uso” anche un prodotto liofilizzato che, dopo essere stato ricostituito, resta stabile per un periodo più o meno lungo grazie alle sue proprietà conservative, oltre ad essere erronea per le ragioni sopra esposte, si porrebbe anche in contraddizione con la valutazione effettuata dalla stessa Commissione in relazione all’offerta del TI AB-Diasorin, avendo questi offerto un unico reagente liofilizzato (o più precisamente solo una parte di esso), “LIAISON® XL MUREX HCV, che, una volta ricostituito, resta stabile per un periodo ancor più lungo di quelli del TI HO (4 settimane), determinando in tal modo un’ingiustificabile disparità di trattamento tra gli operatori economici, atteso che ad AB sono stati assegnati 0 punti a fronte dei 4 riconosciuti ad HO (nella cui propria offerta controlli e calibratori vadano ricostituiti ogni 7 o 28 giorni).
2.3.5. Secondo il Collegio.
Si ripropone, come spesso purtroppo accade, un contenzioso correlato, di fatto, ad una formulazione della lex di gara non sufficientemente chiara, inidonea ad escludere dubbi interpretativi, ulteriormente aggravata da chiarimenti anch’essi non sufficientemente puntuali e tali da non impedire alle parti di provocare un contrasto interpretativo e al Giudice di dover cercare di interpretare la volontà della stessa Stazione appaltante nella definizione di una regola di gara dal carattere strettamente tecnico, ma evidentemente rilevante ai fini del miglior risultato perseguibile all’esito della gara.
Viene in rilievo un criterio attributivo di punteggio.
In tal senso, si tratta di valutare cosa in concreto l’Amministrazione abbia voluto “premiare” e perché.
Infatti, come emerge chiaramente dagli atti, nell’ambito delle analisi di laboratorio oggetto del presente giudizio, i tre elementi fondamentali per l’esecuzione dei test sono i “reagenti”, i “calibratori” e i “controlli”.
I primi sono le sostanze che reagiscono con il campione da analizzare al fine ottenere una determinata misurazione.
I secondi sono dei campioni di misura che servono a “tarare” lo strumento.
I controlli, infine, sono campioni usati per verificate il corretto funzionamento dello strumento.
Da quanto emerge dagli atti di causa, tutti e tre i suddetti elementi possono essere “pronti all’uso”, con ciò intendendosi l’utilizzo senza necessità di diluizione o ricostituzione (cioè senza interventi manipolatori prima dell’uso).
Nel caso di specie, il criterio di valutazione in contestazione fa specificamente riferimento ai soli “reagenti”, nel richiedere che siano pronti all’uso.
A tal proposito, l’interpretazione letterale della suddetta previsione risulterebbe assolutamente piana, nel senso di escludere che il maggior punteggio possa essere correlato alla natura di pronto all’uso per calibratori e controlli, se non fosse che l’Amministrazione, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti sopra riportata, se, per un verso, ha confermato che per i “controlli” gli stessi non rilevano, sempre ai fini del maggior punteggio, non dovendo essere necessariamente pronti all’uso, per altro verso, non ha detto nulla sui calibratori.
D’altronde, che anche tali elementi non siano richiesti “pronti all’uso” ai fini dell’attribuzione del punteggio in esame, si evince dall’interpretazione sistematica della previsione di gara e della asserzione contenuta nei chiarimenti medesimi, tenendo conto del fatto che, questi ultimi non possono modificare, né integrare la lex specialis .
La Stazione appaltante, come sopra ricordato, ha affermato che « si conferma che per “reagenti pronti all'uso” si identifica quanto necessario all’esecuzione quotidiana dell’esame diagnostico sugli analizzatori proposti ».
Si è detto che l’utilizzo del termine “reagenti”, di per sé, esclude l’assimilazione con i “calibratori”; tale esclusione, poi, è comunque confermata, implicitamente, dal suddetto chiarimento, perché la Stazione appaltante, nel fare riferimento a “quanto necessario all’esecuzione quotidiana” ha evidentemente inteso cercare di chiarire che a dover essere pronto all’uso è quell’elemento - i reagenti – che viene usato per ogni singolo test, per ogni campione analizzato, o almeno quotidianamente, sì che il non dovere sistematicamente procedere alla diluizione o ricostituzione della sostanza prima dell’uso, viene ad essere certamente un vantaggio, sul piano dell’efficienza e della sicurezza, tale da giustificare un maggior punteggio.
Il mancato espresso riferimento, in senso escludente, ai c.d. calibratori, quindi, non è dirimente, perché, in realtà, il fatto che l’Amministrazione abbia inteso fare riferimento ai soli “reagenti”, in conformità alla previsione della lex di gara, si deduce dal fatto che, come emerge dalla lettura degli atti, i calibratori non si usano per ogni singolo campione, ma solo per calibrare lo strumento o aggiornare la curva di calibrazione periodicamente (ad esempio quando cambia un nuovo lotto di reagenti).
Quanto precede spiega perché l’Amministrazione ha inteso attribuire, legittimamente, il punteggio massimo a TH e non ad AB: quest’ultima infatti ha pacificamente offerto un reagente non pronto all’uso, a differenza di TH, senza che rilevino, invece, i controlli e i calibratori offerti (di qui l’infondatezza anche della censura dedotta in via subordinata con il terzo motivo aggiunto).
In tal senso, non è meritevole di accoglimento nemmeno la censura dedotta in via subordinata nel ricorso principale avverso la previsione di gara come sopra interpretata, e ciò perché la scelta di “premiare” la sola presenza di reagenti pronti all’uso si spiega proprio per la maggiore efficienza e funzionalità che solo questo elemento rispetto agli altri due offre agli operatori sanitari, pur non potendosi escludere una utilità, seppur minore, di controlli e calibratori “pronti all’uso”.
Tale ultima considerazione, però, afferisce al “merito” della valutazione discrezionale tecnica posta in essere dall’Amministrazione in sede di “implementazione” delle regole di gara, non sindacabile perché si tratta di scelta, come detto, non palesemente illogica o errata.
Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso principale e il terzo motivo aggiunto devono essere respinti.
2.4. In considerazione di quanto precede deve essere respinto anche l’ultimo motivo aggiunto concernente l’invalidità derivata del provvedimento di conferma per i vizi dedotti con il ricorso principale relativamente agli atti di gara.
3. Ne consegue, altresì il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
4. Conclusioni e spese.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO NT, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO NT |
IL SEGRETARIO