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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: domanda di usucapione ordinaria;
e elettivamente domiciliati a Lecce Parte_1 Parte_2 in via Lupiae n.34, presso lo studio legale dell'Avv. SE Della Torre, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORI
E
e , in qualità di eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 elettivamente domiciliati a Copertino (Le), in Piazza A. Venturi, 1 presso lo studio legale dell'Avv. SE Rosafio, che li rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
CONVENUTI
NONCHÈ
, nata a Copertino il [...], in [...] erede di CP_3 [...]
, e , nata a Monteroni il [...], in [...] Per_2 Controparte_4 erede di;
Persona_1
CONVENUTE CONTUMACI
***
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2/1/2024, e (nato a Parte_1 Parte_2
Monteroni di Lecce il 7/11/1935), premesso che quest'ultimo acquistava da
[...]
in data 3/12/1969, con atto rogato a Lecce dal notaio un Per_2 Persona_3 fondo rustico sito in agro di Monteroni di Lecce denominato “Saetta”, censito in Catasto al foglio 11 p.lla 145, esteso 28 are, su cui insiste un fabbricato rurale, accatastato al foglio
11 p.lla 67, ricavato dal frazionamento di un terreno identificato in origine in Catasto al foglio 11 p.lla 66, di cui unico proprietario era fu SE, il quale Parte_2 dividendo detto terreno, allora denominato “Fondo Elmo”, in tre appezzamenti
(attualmente identificati come p.lla 66, p.lla 145 e p.lla 146), nel 1941, con rogito allegato in atti, donava alla figlia p.lla 66a (oggi p.lla 66), al figlio Controparte_5 CP_6
p.lla 66c (oggi p.lla 146) e alla figlia (madre di
[...] Controparte_7 [...]
) p.lla 66b (oggi p.lla 145), su cui già vi era “casetta rurale” di uso comune;
Per_2 allegando che, in virtù di atto di compravendita rogato il 7/11/2014 dal notaio
[...]
Rep. n. 114536, Racc. n. 25369, il terreno p.lla 145 veniva trasferito in Per_4 proprietà da odierno ricorrente, alla nipote Parte_2 Parte_1 adducendo che sul fabbricato rurale ivi insistente, negli anni mai oggetto di voltura catastale, è stato esercitato possesso in modo continuato, incontestato, pacifico e pubblico sin dall'anno 1969 esclusivamente da parte di e, dal 2014 (ma come Parte_2 dal suddetto riconosciuto, in realtà, già prima) dall'avente causa;
rilevando che, peraltro, con il medesimo rogito del 2014 riceveva in donazione dalla madre Parte_1
anche il terreno distinto al foglio 11, part. 66, alla suddetta, a sua volta, Controparte_8 pervenuto, con atto di donazione del 30/12/1983 per notar , da Persona_5 [...]
, agivano in giudizio nei confronti degli aventi causa dei proprietari originari CP_5 dei terreni, ovverosia di coniuge di (deceduto a CP_3 Persona_2
Copertino in data 8/7/2019), in qualità di erede del medesimo, nonché di CP_1
e (nata a [...] il [...]), in
[...] Controparte_2 Controparte_4 qualità di eredi di , cui il terreno identificato in Catasto al foglio 11, part. Persona_1
146 risulta essere stato alienato da con atto per notar del Persona_6 Per_5
13/2/1993 (Rep. 18530 Reg. 6431.1), al fine di ottenere accertamento e dichiarazione
2 di intervenuto acquisto per usucapione ordinaria ex art 1158 c.c. in favore di
[...] del diritto di proprietà del fabbricato rurale sito a Monteroni di Lecce censito Pt_1 in Catasto al foglio 11, p.lla 67.
e , costituitisi in giudizio, non sollevavano alcuna Controparte_1 Controparte_2 contestazione aderendo alla domanda.
e verificata la regolarità della notifica eseguita nei CP_3 Controparte_4 loro confronti, venivano dichiarate contumaci.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 6 novembre 2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti di tutti gli aventi causa di coloro che furono beneficiari della donazione rogata nel 1941 e, quindi, proprietari dei distinti fondi rustici derivati dal frazionamento di un unico terreno di proprietà di fu SE, censito Parte_2 al foglio 11, part. 66, inclusa , erede di , dante causa della CP_3 Persona_2 part. 145, su cui insiste il fabbricato rurale, in origine in uso comune a tutte le particelle, mai oggetto di voltura catastale.
Colui che agisce in giudizio al fine di conseguire una sentenza di accertata compiuta usucapione ex art. 1158 c.c. in suo favore di un immobile deve dimostrare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva: 1) il corpus, inteso come esercizio di un potere di fatto sul bene continuo, incontestato ed ininterrotto, immediatamente avvertibile dall'esterno, corrispondente alla facoltà di godimento del proprietario;
2) l'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intenzione di comportarsi come proprietario;
3) il decorso dall'inizio del possesso di un periodo di tempo pari a un ventennio.
Nella specie, essendo due dei convenuti rimasti contumaci, il giudicante, chiamato a svolgere attività dichiarativa e di accertamento osservando il principio generale in virtù del quale ogni causa deve essere decisa ponendo a fondamento risultanze istruttorie emerse in fase di assunzione delle prove eventualmente proposte dalle parti e ammesse,
3 nonché i fatti non specificatamente contestati dalle controparti costituite (art. 115 comma
1 c.p.c.), non potendo ricorrere al principio di non contestazione, dovrà basarsi sulle testimonianze assunte.
Ebbene, intendendo unire al proprio possesso, quello del suo dante Parte_1 causa per goderne gli effetti (art. 1146 c.c.), non si è limitata ad un vuoto richiamo ad astratte nozioni giuridiche, bensì dichiarava che già il nonno, aderente al ricorso, aveva eseguito negli anni migliorie ed addizioni, tra cui la installazione di un contatore elettrico per azionare il pozzo artesiano, nonché necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, circostanze confermate, in sede di istruttoria orale, oltre che dalla madre da testimoni del tutto indifferenti e, in particolare, da Controparte_8 CP_9
il quale riferiva: “Frequento il terreno con il casolare che mi viene mostrato,
[...] anche se all'epoca era diroccato, fin da quando eravamo bambini. Ho continuato a frequentare il terreno in quanto mi diletto a svolgere attività di giardinaggio (…) Da oltre un ventennio tutte le volte che mi sono recato lì ho trovato anche la sig.ra
[...]
a volte anche da sola. (…) L'immobile è stato manutenuto nel tempo dai Pt_1 ricorrenti. Anch'io a volte ho dato una mano nell'attuazione di questi lavori. (…) Ho sempre visto solo i sig.ri e occuparsi ed utilizzare Parte_2 Parte_1
l'immobile” (v. verbale di udienza del 12/9/2024) e da la quale riferiva: Persona_7
“(…) posso dire che da 23 anni, precisamente da quando sono in Italia, convivo con il sig. ed insieme a lui ho sempre frequentato l'immobile sito nel Comune Controparte_9 di Monteroni dove ho sempre visto il sig. (…) quando mi recavo presso Parte_2
l'immobile ho sempre visto la sig.ra . (…) Ho sempre visto i signori Parte_1
e occuparsi dell'immobile in maniera esclusiva” Parte_2 Parte_1
(v. verbale di udienza del 12/9/2024).
A ciò si aggiunge il rilievo istruttorio anche della condotta processuale di “non contestazione” tenuta dai convenuti costituiti i quali hanno confermato le circostanze dedotte, prestando così adesione alla domanda.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la richiesta declaratoria.
In ordine alle spese di lite, esse, in ragione della non opposizione alla domanda da parte dei convenuti, devono essere dichiarate integralmente compensate.
La sentenza odierna deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c. dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce.
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P.Q.M
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento di avvenuta usucapione proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e , in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
, nonché nei confronti di , in qualità di erede di Persona_1 CP_3
(contumace) e di , in qualità di erede di Persona_2 Controparte_4
(contumace), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Persona_1 provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertati i fatti costituenti il fondamento della stessa, dichiara in favore di intervenuto Parte_1 acquisto per usucapione ordinaria della proprietà del fabbricato rurale sito in agro di Monteroni di Lecce identificato in Catasto al foglio 11 p.lla 67;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce la trascrizione della odierna sentenza.
Lecce, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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