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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4530/2025 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4530/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
(c.f. e P. iva ), , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Melara del Foro Parte_2 di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata (PEC) del nominato difensore Email_1 presso il quale intende e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cui al procedimento in epigrafe, il tutto giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Grumo Nevano (NA) alla Controparte_1
Via E. Berlinguer n. 22, in persona del l.r.p.t.;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-11-2025 parte opponente concludeva come da relativa verbale e il GI, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva oppo- Pt_1 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 817/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 7-4-2025 con il quale alla medesima era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 25.684,11 oltre interessi e spese di lite, in favore della Controparte_1 chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, si contestava l'esistenza del credito, eccependo testualmente che:
1 N. 4530/2025 R.G.A.C.
“a. nessun contratto è stato stipulato tra l e l in rela- Parte_1 Controparte_1 zione alla presunta merce descritta nelle seguenti fatture, peraltro mai notificate alla medesim 1. fattura n. 223 del 30 maggio 2020 per € 6.082,36; 2. fattura Parte_1
n. 441 del 30 ottobre 2020 per € 5.513,45; 3. fattura n. 165 del 31 marzo 2021 per €
2.482,09; 4. fattura n. 220 del 30 aprile 2021 per € 3.556,33; 5. fattura n. 392 del 30 settembre 2021 per € 7.422,37; 6. fattura n. 483 del 30 novembre 2021 per € 375,74;
7. fattura n. 109 del 31 maggio 2022 per € 516,06;…” (cfr. atto di citazione pagina 3).
Chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte opposta con revoca del decreto ingiuntivo sopra citato, con vittoria di spese, competenze e orari di lite.
2. Instaurato il contraddittorio, mediante notifica dell'opposizione a mezzo pec in data 16-5-2025 (cfr. doc. dep.19-5-2025), alla prima udienza del 18-11-2025 (rinvio d'ufficio dal 17-11-2025), non compariva né si costituiva parte opposta.
A fronte di ciò, il procuratore di parte opponente nel riportasi agli atti, richiedeva la decisione e il GI, previo invito dello stesso a concludere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. , tratteneva la causa in decisione.
3. Orbene, l'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare, deve dirsi che l'opposizione è tempestiva in quanto il decreto ingiuntivo n. 817/2025 è stato notificato il 10/4/2025 e la successiva opposizione no- tificata, come detto, il 16-5-2025 nel termine di legge, con iscrizione a ruolo il 19-5-
2025.
E' noto che "il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall'arti- colo 641 Cpc), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem, (ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'op- ponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario". (
3.1. Tanto doverosamente chiarito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Nel caso in esame, tenuto conto della contumacia dell'opposta, delle specifiche con- testazioni operate dall'opponente circa la sussistenza del credito, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente di fornire la
2 N. 4530/2025 R.G.A.C.
prova del credito non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le fatture depositate in fase monitoria ed il contratto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rap- porto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo conte- nuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può rico- noscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pat- tuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sot- tostanti (Corte di Cassazione, 05/08/2011, n. 17050; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n.
10434 del 2002).
3.2. Tenuto conto delle contestazioni circa l'esistenza di rapporto contrattuale tra le parti, non è possibile ricavare prova delle prestazioni svolte dalle quali sarebbe sorto il credito.
In ragione di tanto, tenuto conto dell'assenza di allegazioni dell'opposta, la società opposta, restando contumace, non ha fornito alcuna prova del credito in violazione dell'art. 2697 c.c. sicché l'opposizione promossa dall'opponente è fondata e va ac- colta.
Per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, va quindi revocato il decreto ingiun- tivo n. 817/2025 emesso in data 7.4.2925.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 stante l'assenza di complesse questioni di fatto o di diritto, considerando il valore della causa in base al petitum e l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della nella persona del l.r.p.t.; Controparte_1
b) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 817/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
3 N. 4530/2025 R.G.A.C.
c) condanna la nella persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore Controparte_1 di parte opponente, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudi- zio, che liquida in euro=145,50= per esborsi ed euro=2.540,00= per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composi- zione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4530/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
(c.f. e P. iva ), , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Melara del Foro Parte_2 di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di posta elettronica certificata (PEC) del nominato difensore Email_1 presso il quale intende e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cui al procedimento in epigrafe, il tutto giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Grumo Nevano (NA) alla Controparte_1
Via E. Berlinguer n. 22, in persona del l.r.p.t.;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-11-2025 parte opponente concludeva come da relativa verbale e il GI, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva oppo- Pt_1 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 817/2025 emesso dall'intestato Tribunale in data 7-4-2025 con il quale alla medesima era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 25.684,11 oltre interessi e spese di lite, in favore della Controparte_1 chiedendone la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, si contestava l'esistenza del credito, eccependo testualmente che:
1 N. 4530/2025 R.G.A.C.
“a. nessun contratto è stato stipulato tra l e l in rela- Parte_1 Controparte_1 zione alla presunta merce descritta nelle seguenti fatture, peraltro mai notificate alla medesim 1. fattura n. 223 del 30 maggio 2020 per € 6.082,36; 2. fattura Parte_1
n. 441 del 30 ottobre 2020 per € 5.513,45; 3. fattura n. 165 del 31 marzo 2021 per €
2.482,09; 4. fattura n. 220 del 30 aprile 2021 per € 3.556,33; 5. fattura n. 392 del 30 settembre 2021 per € 7.422,37; 6. fattura n. 483 del 30 novembre 2021 per € 375,74;
7. fattura n. 109 del 31 maggio 2022 per € 516,06;…” (cfr. atto di citazione pagina 3).
Chiedeva quindi il rigetto della domanda di parte opposta con revoca del decreto ingiuntivo sopra citato, con vittoria di spese, competenze e orari di lite.
2. Instaurato il contraddittorio, mediante notifica dell'opposizione a mezzo pec in data 16-5-2025 (cfr. doc. dep.19-5-2025), alla prima udienza del 18-11-2025 (rinvio d'ufficio dal 17-11-2025), non compariva né si costituiva parte opposta.
A fronte di ciò, il procuratore di parte opponente nel riportasi agli atti, richiedeva la decisione e il GI, previo invito dello stesso a concludere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. , tratteneva la causa in decisione.
3. Orbene, l'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare, deve dirsi che l'opposizione è tempestiva in quanto il decreto ingiuntivo n. 817/2025 è stato notificato il 10/4/2025 e la successiva opposizione no- tificata, come detto, il 16-5-2025 nel termine di legge, con iscrizione a ruolo il 19-5-
2025.
E' noto che "il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione (per inosservanza del termine prescritto dall'arti- colo 641 Cpc), soltanto se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, (ossia alla data di notificazione del decreto), che al dies ad quem, (ossia alla data della relativa opposizione), ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, egli non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'op- ponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario". (
3.1. Tanto doverosamente chiarito, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Nel caso in esame, tenuto conto della contumacia dell'opposta, delle specifiche con- testazioni operate dall'opponente circa la sussistenza del credito, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente di fornire la
2 N. 4530/2025 R.G.A.C.
prova del credito non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le fatture depositate in fase monitoria ed il contratto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rap- porto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo conte- nuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può rico- noscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pat- tuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sot- tostanti (Corte di Cassazione, 05/08/2011, n. 17050; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n.
10434 del 2002).
3.2. Tenuto conto delle contestazioni circa l'esistenza di rapporto contrattuale tra le parti, non è possibile ricavare prova delle prestazioni svolte dalle quali sarebbe sorto il credito.
In ragione di tanto, tenuto conto dell'assenza di allegazioni dell'opposta, la società opposta, restando contumace, non ha fornito alcuna prova del credito in violazione dell'art. 2697 c.c. sicché l'opposizione promossa dall'opponente è fondata e va ac- colta.
Per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, va quindi revocato il decreto ingiun- tivo n. 817/2025 emesso in data 7.4.2925.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri minimi di cui al dm n. 55/2014 stante l'assenza di complesse questioni di fatto o di diritto, considerando il valore della causa in base al petitum e l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della nella persona del l.r.p.t.; Controparte_1
b) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 817/2025 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
3 N. 4530/2025 R.G.A.C.
c) condanna la nella persona del l.r.p.t., alla rifusione in favore Controparte_1 di parte opponente, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudi- zio, che liquida in euro=145,50= per esborsi ed euro=2.540,00= per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 20-11-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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