Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2025, proposto da
NT AN, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico D’Alessandro e dall’avv. Davide Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per Emilia-Romagna, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 921/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 il dott. TA SO, nessuno presente per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 921/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto di AN NT di ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 per l’importo di Euro 500,00 …”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che se ne disponga l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 14 marzo 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia-Romagna;
che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 5 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, inoltre, i difensori si avvalgono correttamente in questa sede del mandato loro rilasciato per il giudizio civile (con la formula “… a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente o disgiuntamente, in detto giudizio e in ogni fase e grado dello stesso …”), alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando viene specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento, la procura alle liti attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione, tale essendo parimenti il giudizio di ottemperanza allorché si tratti della domanda di esecuzione di una condanna al pagamento di un predeterminato importo monetario (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2019 n. 8745);
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 921/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 921/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TA SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA SO |
IL SEGRETARIO