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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2338/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLARO GIULIA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a Catania (CT) il 04/03/1969 C.F. Controparte_1 [...]
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14.11.2024 svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 24.02.2021 adiva questo Tribunale al fine Parte_1 di chiedere la separazione personale dal coniuge , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Catania il 25.05.2005 (matrimonio trascritto presso l'Ufficio
1 dello Stato Civile di Catania al n. 140 p. 2 s. A anno 2005); dall' unione è nato, in data 22.05.2007, il figlio Persona_1
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio (al tempo minorenne), con collocamento presso la madre e di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre;
ha chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento
[...] alla ricorrente di un assegno mensile, oltre alle spese straordinarie da ripartire tra i coniugi nella misura del 50%.
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.11.2021, il Giudice emetteva l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. con cui stabiliva l'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
disciplinava il diritto di visita del padre;
ordinava che contribuisse al mantenimento del figlio versando alla CP_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative.
Transitato il procedimento alla fase prettamente contenziosa, la ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 183 c.p.c. e chiedeva che la causa venisse decisa, con conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708
c.p.c.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 22.02.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM si rimetteva alla decisone del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, Controparte_1 nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
La domanda di separazione avanzata da è fondata e meritevole di Parte_1 accoglimento.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità del tentativo di conciliazione (stante la mancata costituzione del resistente) e la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e, dunque, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento del figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Va posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio residente presso la madre, la cui non autosufficienza economica (in assenza Per_1 di elementi contrari) può desumersi dal fatto che il ragazzo ha appena raggiunto la maggiore età.
dovrà pertanto contribuire al mantenimento del figlio con un Controparte_1 assegno da determinarsi in euro 400,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative;
tale somma (in assenza di documentazione reddituale aggiornata) appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento del figlio e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 2338 /2021, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio maggiorenne non economicamente autonomo, versando entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative.
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2338/2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLARO GIULIA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a Catania (CT) il 04/03/1969 C.F. Controparte_1 [...]
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14.11.2024 svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 24.02.2021 adiva questo Tribunale al fine Parte_1 di chiedere la separazione personale dal coniuge , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Catania il 25.05.2005 (matrimonio trascritto presso l'Ufficio
1 dello Stato Civile di Catania al n. 140 p. 2 s. A anno 2005); dall' unione è nato, in data 22.05.2007, il figlio Persona_1
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio (al tempo minorenne), con collocamento presso la madre e di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di visita del padre;
ha chiesto di porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento
[...] alla ricorrente di un assegno mensile, oltre alle spese straordinarie da ripartire tra i coniugi nella misura del 50%.
, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 09.11.2021, il Giudice emetteva l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. con cui stabiliva l'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
disciplinava il diritto di visita del padre;
ordinava che contribuisse al mantenimento del figlio versando alla CP_1 moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative.
Transitato il procedimento alla fase prettamente contenziosa, la ricorrente rinunciava ai termini di cui all'art. 183 c.p.c. e chiedeva che la causa venisse decisa, con conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708
c.p.c.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 22.02.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM si rimetteva alla decisone del Tribunale.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che, Controparte_1 nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
La domanda di separazione avanzata da è fondata e meritevole di Parte_1 accoglimento.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità del tentativo di conciliazione (stante la mancata costituzione del resistente) e la natura delle doglianze esposte nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
2 Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e, dunque, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento del figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
Va posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio residente presso la madre, la cui non autosufficienza economica (in assenza Per_1 di elementi contrari) può desumersi dal fatto che il ragazzo ha appena raggiunto la maggiore età.
dovrà pertanto contribuire al mantenimento del figlio con un Controparte_1 assegno da determinarsi in euro 400,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative;
tale somma (in assenza di documentazione reddituale aggiornata) appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento del figlio e ai suoi bisogni di natura ricreativa più elementari.
Stante la contumacia di parte resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 2338 /2021, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio maggiorenne non economicamente autonomo, versando entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche, mediche, sportive e ricreative.
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Venera Condorelli
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