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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EG BR , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 08/09/2025 nel procedimento n. 5448 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FOTIA DEMETRIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in EG BR, via Argine Destro Calopinace S. Anna, 36 ; Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1 EG BR, viale BR n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 1705/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data 12/11/2024 , notificato entro i termini di legge, parte ricorrente evocava in giudizio l' , esponendo di CP_1
proporre contestazione per i motivi indicati in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 1705/2024 finalizzato al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ( art. 1 L.222/1984). Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati ed insistendo CP_1
sulla correttezza dell'elaborato peritale della fase di ATPO.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase, volte ad evidenziare le lacune dell'elaborato peritale, hanno indotto alla rinnovazione dell'istruttoria, con altro CTU.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. in sede di ricorso obbligatorio ex Persona_1
art. 445 bis c.p.c., finalizzato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30 giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445
bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso. Pertanto, il ricorso presentato da parte ricorrente , depositato nei termini di legge, è
ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del CTU depositata in sede di ATP obbligatorio.
Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, ed il Giudice del lavoro ha affidato l'incarico al dott. Persona_2
che ha concluso nel seguente modo: “ Il ricorrente infatti presenta un quadro clinico generale che impatta sullo svolgimento dell'attività lavorativa di elettricista. Tale lavoro richiede un notevole sforzo fisico, la necessità di effettuare nell'arco della giornata lavorativa movimenti continui a carico del rachide e degli arti superiori ed inferiori,
l'esecuzione di movimenti che richiedono un marcato impegno fisico. Il ricorrente è
affetto da esiti di infarto del miocardio, la cardiopatia dalla quale è affetto incide sullo svolgimento delle attività quotidiane. Il certificato cardiologico richiesto in sede di visita documenta infatti una cardiopatia in seconda/terza classe NYHA documentando quindi una condizione che necessita di una limitazione nell'attività fisica, una sintomatologia già descritta quale insorgenza di dispnea dopo modesto sforzo fisico, affaticamento,
astenia. Appare pertanto verosimile affermare che l'attività di elettricista svolta dal ricorrente, non sia compatibile col quadro clinico descritto, riferito e documentato da sufficiente documentazione medica. Alla luce delle suddette valutazioni si considera il sig. affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione Parte_1
a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza 05.12.2023”.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto. Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e devono esser liquidate anche con riferimento alla fase di a.t.p., potendosi accordare la richiesta distrazione, quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , liquidate con separati provvedimenti. CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie il ricorso e , per l'effetto , riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell' assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge
222/1984, con decorrenza 05.12.2023;
• Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, sia quella della fase A.T.P. che CP_1
quella della fase di merito, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute,, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. e per CP_1
quella di merito, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in EG BR, 08/09/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano