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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1500 del 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Vocella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via Novara
n. 1, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di prima udienza: “chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, il Giudice rel., verificata la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza a , ha dichiarato la contumacia di quest'ultimo, CP_1
ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto indagini di polizia tributaria e invitato
Pagina 1 parte ricorrente a discutere la causa sullo status;
il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato, sicché la causa è stata trattenuta in decisione sullo status.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così, infatti, va riqualificata la domanda, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo come domanda di scioglimento del matrimonio, risultando dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso), come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT) il 3 marzo 2003, atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2003 e che hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia della sentenza n. 294 del 2015 del Tribunale di Latina che ha pronunciato la separazione personale delle parti, pubblicata il 3 febbraio 2015, con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 aprile 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo, anzi, il convenuto rimasto contumace.
La volontà manifestata da parte ricorrente di porre termine alla esperienza coniugale e la condotta processuale del convenuto, che non essendosi costituito e non essendo comparso in udienza, nemmeno ha consentito di espletare il tentativo di conciliazione giudiziale, inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1500 del 2024 così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito religioso in
Fondi (LT) il 3 marzo 2003, atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2003, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT).
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
d) Spese al definitivo.
Pagina 2 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1500 del 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Vocella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via Novara
n. 1, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente rassegnate in sede di prima udienza: “chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza, il Giudice rel., verificata la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza a , ha dichiarato la contumacia di quest'ultimo, CP_1
ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto indagini di polizia tributaria e invitato
Pagina 1 parte ricorrente a discutere la causa sullo status;
il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato, sicché la causa è stata trattenuta in decisione sullo status.
***
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così, infatti, va riqualificata la domanda, erroneamente indicata nel ricorso introduttivo come domanda di scioglimento del matrimonio, risultando dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso), come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT) il 3 marzo 2003, atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2003 e che hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia della sentenza n. 294 del 2015 del Tribunale di Latina che ha pronunciato la separazione personale delle parti, pubblicata il 3 febbraio 2015, con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 aprile 2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo, anzi, il convenuto rimasto contumace.
La volontà manifestata da parte ricorrente di porre termine alla esperienza coniugale e la condotta processuale del convenuto, che non essendosi costituito e non essendo comparso in udienza, nemmeno ha consentito di espletare il tentativo di conciliazione giudiziale, inducono il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 1500 del 2024 così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito religioso in
Fondi (LT) il 3 marzo 2003, atto trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2003, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT).
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
d) Spese al definitivo.
Pagina 2 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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