Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto da NA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cicerale e Nicola Rizzo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
1) dell'ordinanza di demolizione reg. gen. n. 48 del 25.10.2025, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cicerale ha ingiunto alla ricorrente - nella qualità di responsabile dell'abuso - la demolizione di asserite opere abusive consistenti di un attraversamento carrabile di accesso alla sua abitazione
esistente da decenni e realizzato dai suoi danti causa;
2) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 808 del 13.02.2025;
3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. LE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viene alla decisione del Collegio il ricorso mediante il quale la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione reg. gen. n. 48 del 25.10.2025, con la quale il Comune di Cicerale le ha ingiunto, in qualità di responsabile degli abusi, la demolizione di asserite opere abusive consistenti di un attraversamento carrabile di accesso alla sua abitazione esistente da decenni e realizzato dal suo dante causa; nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, sia sostanziali, che procedurali.
Il Comune resistente, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Nell’udienza camerale del 21 gennaio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis; Tar Campania Salerno n. 892/2025, del 28 maggio 2025).
Invero, si palesa fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva rispetto al provvedimento demolitorio, rilevando la carenza di una specifica motivazione in ordine alla sua qualificazione quale responsabile degli abusi edilizi in contestazione.
In argomento, va premesso che, ai sensi dell’art. 31 T.U.E.D., i destinatari dell’ingiunzione demolitoria sono principalmente i proprietari e solo se specificamente individuati, i responsabili degli abusi. “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione, l'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta” (Consiglio di Stato sez. VI, n.9511/2022).
Dal che consegue che nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore individuato dell’abuso edilizio, occorre accertare, preliminarmente, se quest’ultimo sia il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione (sul punto, CGARS Sez. Cons. n. 419/2023).
E quando ricorre quest’evenienza, come nella fattispecie odierna, l’applicazione della sanzione demolitoria, pur tenendo conto del carattere vincolato del procedimento e della sufficiente motivazione attraverso la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività (ex plurimis, Cgars, sez. riun. del 15 marzo 2022, n. 174/2022), non può prescindere dalla puntuale individuazione ed esplicitazione dei presupposti in fatto e in diritto su cui si fonda.
Nel caso di non coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso edilizio occorre, dunque, accertare, preliminarmente, se il destinatario dell’ordinanza sia effettivamente il soggetto responsabile degli abusi edilizi e, poi, allegare le circostanze idonee ad imputare al medesimo l’effettiva realizzazione dei contestati abusi, con una puntuale motivazione.
Nella fattispecie odierna, l’ordinanza impugnata è stata diretta nei confronti della ricorrente quale responsabile degli abusi, ma alcuna specifica dimostrazione o quantomeno un principio di motivazione è stato in tal senso integrato dal Comune nell’atto impugnato.
La carenza motivazionale censurata dalla ricorrente, pertanto, si rivela meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
A quanto precede aggiungasi, sia solo per completezza, che, contrariamente a quanto rilevato dalla Pubblica Amministrazione resistente, l’installazione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che imponga di premunirsi del permesso di costruire.
Invero, una simile opera, in quanto volta, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile, ossia all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è da reputarsi insuscettibile di comportare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, non necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire nel rispetto dell’art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 574/2011; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1113/2012).
Conclusivamente, il ricorso va accolto per la sua manifesta fondatezza con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le peculiarità della fattispecie conducono, in ogni caso, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, pertanto, annulla l’ordinanza di demolizione reg. gen. n. 48 del 25.10.2025, resa dal Comune di Cicerale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di RT, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO