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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9930/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Si riporta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la signora Ricorrente_1 si oppone alla cartella esattoriale n. 09720250007601232 scaturente dall'esito di un controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1972 (controllo formale) con il quale l'ufficio recuperava la maggiore detrazione per familiari a carico.
La vicenda originava dalla presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di un modello 730/2021 nel quale ha inteso fruire per le due figlie Nominativo_1 e Nominativo_2 di una detrazione del 100% per carichi di famiglia ai fini IRPEF. Tuttavia, l'ufficio aveva rilevato che per il medesimo anno anche il padre delle indicate Nominativo_1 e Nominativo_2 aveva fruito della detrazione per carichi di famiglia afferenti alle due figliuole nella misura del 50%.
A motivo della impugnazione la ricorrente deduceva che il rapporto di coniugio dal quale le due figlie hanno avuto luce si è interrotto dando luogo al (art. 12 Dpr 917/1986) “[…] caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio […]”.
A seguito di tale evento e di tale situazione, con l'omologa di accordo gli ex coniugi statuivano che
“La Sig.ra Ricorrente_1 si farà carico, da oggi in poi, del mantenimento delle figlie, Nominativo_1 e Nominativo_2 , maggiorenni non economicamente autosufficienti, con lei conviventi […]” in conseguenza della quale, a detta di parte, spetterebbe la detrazione per carichi di famiglia nella misura integrale del 100%.
Si costituiva l'ufficio deducendo che controparte aveva errato confondendo l'istituto dell'”affidamento” con quello del “mantenimento”.
Osservava che la norma fiscale stabiliva (art. 12 DPR 917/1986) che “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”.
Aggiungeva che con l'affidamento, il genitore deputato viene investito di obblighi ben più ampi rispetto a quelli del mantenimento ossia afferenti all'universo delle responsabilità genitoriali quali, a titolo di mero esempio, le decisioni sulla salute o aspetti cruciali della di loro vita. Laddove, per converso, il mantenimento pertiene solo all'impegno del sostentamento di natura economica e di tutti gli aspetti della vita che richiedono un impegno di natura finanziaria. Concludeva nel senso che l'ufficio non poteva che recuperare la detrazione della contribuente nella misura del 50% stante che anche l'altro genitore, contemporaneamente, ne stava fruendo.
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione a norma di legge è così ripartita: al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di diverso accordo, se l'affidamento è congiunto o condiviso.
Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole convenute dai genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
Nel caso di specie non vi è affidamento esclusivo (le figlie, peraltro, sono da tempo maggiorenni) e soprattutto non vi è accordo nell'attribuire alla sola ricorrente le detrazioni (l'ex coniuge ne ha fruito per il 50%) e dunque la posizione dell'ufficio è corretta.
Peraltro non può neppure dirsi che la ricorrente sopporti interamente le spese di mantenimento delle figlie atteso che nell'accordo di separazione l'ex coniuge si era impegnato, a fronte del venir meno dell'obbligo di concorrere alle spese di mantenimento, a trasferire alla ricorrente il 50% di sua proprietà della casa coniugale ad un prezzo – 25.000,00 euro – evidentemente modesto in quanto in esso si computavano (per meglio dire, scomputavano) anche le spese di mantenimento che da quel momento non avrebbe più corrisposto.
Le spese, per la natura della lite, possono essere compensate.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9930/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00076012 32 000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Resistente/Appellato: Si riporta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio la signora Ricorrente_1 si oppone alla cartella esattoriale n. 09720250007601232 scaturente dall'esito di un controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1972 (controllo formale) con il quale l'ufficio recuperava la maggiore detrazione per familiari a carico.
La vicenda originava dalla presentazione, per l'anno d'imposta 2020, di un modello 730/2021 nel quale ha inteso fruire per le due figlie Nominativo_1 e Nominativo_2 di una detrazione del 100% per carichi di famiglia ai fini IRPEF. Tuttavia, l'ufficio aveva rilevato che per il medesimo anno anche il padre delle indicate Nominativo_1 e Nominativo_2 aveva fruito della detrazione per carichi di famiglia afferenti alle due figliuole nella misura del 50%.
A motivo della impugnazione la ricorrente deduceva che il rapporto di coniugio dal quale le due figlie hanno avuto luce si è interrotto dando luogo al (art. 12 Dpr 917/1986) “[…] caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio […]”.
A seguito di tale evento e di tale situazione, con l'omologa di accordo gli ex coniugi statuivano che
“La Sig.ra Ricorrente_1 si farà carico, da oggi in poi, del mantenimento delle figlie, Nominativo_1 e Nominativo_2 , maggiorenni non economicamente autosufficienti, con lei conviventi […]” in conseguenza della quale, a detta di parte, spetterebbe la detrazione per carichi di famiglia nella misura integrale del 100%.
Si costituiva l'ufficio deducendo che controparte aveva errato confondendo l'istituto dell'”affidamento” con quello del “mantenimento”.
Osservava che la norma fiscale stabiliva (art. 12 DPR 917/1986) che “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”.
Aggiungeva che con l'affidamento, il genitore deputato viene investito di obblighi ben più ampi rispetto a quelli del mantenimento ossia afferenti all'universo delle responsabilità genitoriali quali, a titolo di mero esempio, le decisioni sulla salute o aspetti cruciali della di loro vita. Laddove, per converso, il mantenimento pertiene solo all'impegno del sostentamento di natura economica e di tutti gli aspetti della vita che richiedono un impegno di natura finanziaria. Concludeva nel senso che l'ufficio non poteva che recuperare la detrazione della contribuente nella misura del 50% stante che anche l'altro genitore, contemporaneamente, ne stava fruendo.
Così riassunti i fatti, il ricorso è infondato.
Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati, o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione a norma di legge è così ripartita: al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo, se il figlio è affidato esclusivamente ad uno dei genitori;
al 50% tra entrambi i genitori, in mancanza di diverso accordo, se l'affidamento è congiunto o condiviso.
Se vi è accordo, è fatta salva la possibilità di adottare le regole convenute dai genitori coniugati (50% a ciascuno o 100% al genitore con reddito più elevato).
Nel caso di specie non vi è affidamento esclusivo (le figlie, peraltro, sono da tempo maggiorenni) e soprattutto non vi è accordo nell'attribuire alla sola ricorrente le detrazioni (l'ex coniuge ne ha fruito per il 50%) e dunque la posizione dell'ufficio è corretta.
Peraltro non può neppure dirsi che la ricorrente sopporti interamente le spese di mantenimento delle figlie atteso che nell'accordo di separazione l'ex coniuge si era impegnato, a fronte del venir meno dell'obbligo di concorrere alle spese di mantenimento, a trasferire alla ricorrente il 50% di sua proprietà della casa coniugale ad un prezzo – 25.000,00 euro – evidentemente modesto in quanto in esso si computavano (per meglio dire, scomputavano) anche le spese di mantenimento che da quel momento non avrebbe più corrisposto.
Le spese, per la natura della lite, possono essere compensate.
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico