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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1342 /2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RUFFINO ANTONINO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ, 22 98060 P.IVA_2
SANT'ANGELO DI BROLO, presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI
AGOSTINO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
Sono comparsi: l'avv. Palmeri, in sostituzione dell'avv. Sacaffidi per la convenuta e l'avv. Olivo, in sostituzione dell'avv. Ruffino per parte attrice i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con comparsa in riassunzione, a seguito di pronunzia d'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Palermo e di revoca del decreto ingiuntivo n. 1348/2023, la persona del legale Parte_2 rappresentante p.t.- conveniva in giudizio la Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t- al fine di sentirla condannare
[...] al pagamento dell'importo di € 44.686,40, oltre interessi di mora dalle scadenze e sino al soddisfo, quale corrispettivo per una fornitura di limoni.
La società attrice premetteva di avere ottenuto verso la convenuta il decreto ingiuntivo N. 1348/2023, pubblicato dal Tribunale di Palermo il 17.3.2023 nel procedimento n. 3003/2023 e notificato il 17.03.2023; che tale decreto ingiuntivo era stato opposto dall'ingiunta, la quale aveva eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo e, nel merito, la non dovutezza delle somme ingiunte non potendo essere considerate le fatture prodotte fonte di prova nell'ambito del giudizio di opposizione;
che il Tribunale di Palermo si dichiarava incompetente, previa revoca del decreto opposto, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Patti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.02.2024, la
-in persona del legale rappresentante p.t- Controparte_2 riproponeva i motivi di opposizione già formulati nel merito innanzi al
Tribunale di Palermo, contestando la dovutezza delle somme ingiunte e la legittimità del decreto opposto, e chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda e/o la riduzione dell'importo richiesto nei limiti del giusto e del provato, oltre che con vittoria di spese e compensi.
Il presente giudizio veniva trattato secondo le norme vigenti antecedentemente alla c.d. Riforma Cartabia, essendo stato introdotto, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 28.2.2023.
Il presente giudizio, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, non può più qualificarsi come giudizio di opposizione ma come giudizio di accertamento del credito.
2 L'attrice ha provato documentalmente il titolo posto a fondamento delle proprie pretese creditorie ossia il contratto di vendita e il trasferimento di limoni alla società convenuta che, sebbene in sede di opposizione abbia contestato genericamente la debenza delle somme richieste, non ha assolto all'onere probatorio di supportare la sua contestazione con fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Difatti, se è vero che le fatture di per sé e da sole non possono provare in il credito già oggetto di ingiunzione, nel caso in specie, tuttavia, il non contestato trasferimento della merce (limoni) e l'avvenuta acquisizione della stessa al pari del non contestato corrispettivo dovuto risultano provati dallo scambio inequivoco di corrispondenza, intercorso tra le parti, via mail e via pec, come documentato in atti.
Va osservato infatti che, per costante giurisprudenza anche di merito
(Tribunale Termini Imerese ord. 22.2.2015-Tribunale Milano) , non solo la pec ma anche la mail può costituire una prova fondamentale in un procedimento giudiziario per dimostrare la validità di ordini d'acquisto, richieste di pagamento, ammissioni di debito etc. in quanto documento informatico sottoscritto con firma elettronica leggera (il mittente deve cioè eseguire un'operazione di validazione inserendo username e password) a cui va riconosciuta efficacia probatoria liberamente valutabile dal Giudice.
Il Regolamento EIDAS 910/14 afferma, infatti, il principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale: a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova, in procedimenti giudiziari, per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate.
Il regolamento prescrive, poi, che “il documento elettronico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed integrità”.
Ebbene, nel caso in esame, la società creditrice ha emesso le fatture elettroniche n. 17, 23, 28, 29 e 30 del 2022 per l'importo di € 74.686,40 e per
3 la quantità indicati proprio dalla società debitrice nella mail del 10 settembre
2022, comprensiva di allegato, dove venivano specificati tra l'altro: data, prodotto, varietà, n. casse, mezzo di trasporto e prezzo comprensivo di IVA per il totale di € 74.686,40.
Ma v'è di più, a fronte dei bonifici effettuati dalla debitrice per € 30.000,00
(allegati in atti) e della richiesta formale della creditrice della differenza dovuta in € 44.686,40 (v. pec allegata del 27.1.2023), l'odierna convenuta chiedeva - con allegata pec di riscontro del 31.1.2023- “di pianificare il più immediato possibile rientro della posizione debitoria scusandosi vivamente per il ritardo purtroppo dovuto ad accadimenti non previsti all'interno della nostra
Cooperativa che fortunatamente sono in via di risoluzione”.
Con ciò non contestando, ma riconoscendo piuttosto il proprio debito, per come quantificato.
Va, inoltre, osservato, che, secondo la recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ. n. 296/2024), la fattura commerciale deve essere respinta se si riferisce ad un debito controverso o non dovuto altrimenti la sua semplice registrazione contabile può costituire piena prova del rapporto sottostante, avendo detta fattura non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma potendo costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione.
Facendo applicazione del superiore principio, ne discende che le fatture elettroniche emesse nella presente fattispecie dalla società attrice ed accettate da quella convenuta costituiscono prova del rapporto intercorso tra gli odierni contendenti e il riconoscimento del debito operato dalla convenuta costituisce prova dell'inadempimento.
La domanda attorea va quindi accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 44.686,40, oltre interessi di mora dalle CP_1 scadenze e sino al soddisfo e spese e compensi di causa.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accoglie la domanda di e, per Parte_2
l'effetto, condanna la al Controparte_3 pagamento di € 44.686,40, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento Controparte_3 in favore di di € 7.616,00 per compensi Parte_2 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge ed € 545,00 per spese.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1342 /2023 R.G. promossa
DA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. RUFFINO ANTONINO
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA ARMANDO DIAZ, 22 98060 P.IVA_2
SANT'ANGELO DI BROLO, presso lo studio dell'avv. SCAFFIDI
AGOSTINO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
Sono comparsi: l'avv. Palmeri, in sostituzione dell'avv. Sacaffidi per la convenuta e l'avv. Olivo, in sostituzione dell'avv. Ruffino per parte attrice i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con comparsa in riassunzione, a seguito di pronunzia d'incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Palermo e di revoca del decreto ingiuntivo n. 1348/2023, la persona del legale Parte_2 rappresentante p.t.- conveniva in giudizio la Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t- al fine di sentirla condannare
[...] al pagamento dell'importo di € 44.686,40, oltre interessi di mora dalle scadenze e sino al soddisfo, quale corrispettivo per una fornitura di limoni.
La società attrice premetteva di avere ottenuto verso la convenuta il decreto ingiuntivo N. 1348/2023, pubblicato dal Tribunale di Palermo il 17.3.2023 nel procedimento n. 3003/2023 e notificato il 17.03.2023; che tale decreto ingiuntivo era stato opposto dall'ingiunta, la quale aveva eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo e, nel merito, la non dovutezza delle somme ingiunte non potendo essere considerate le fatture prodotte fonte di prova nell'ambito del giudizio di opposizione;
che il Tribunale di Palermo si dichiarava incompetente, previa revoca del decreto opposto, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Patti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.02.2024, la
-in persona del legale rappresentante p.t- Controparte_2 riproponeva i motivi di opposizione già formulati nel merito innanzi al
Tribunale di Palermo, contestando la dovutezza delle somme ingiunte e la legittimità del decreto opposto, e chiedeva il rigetto di ogni avversa domanda e/o la riduzione dell'importo richiesto nei limiti del giusto e del provato, oltre che con vittoria di spese e compensi.
Il presente giudizio veniva trattato secondo le norme vigenti antecedentemente alla c.d. Riforma Cartabia, essendo stato introdotto, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, in data 28.2.2023.
Il presente giudizio, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, non può più qualificarsi come giudizio di opposizione ma come giudizio di accertamento del credito.
2 L'attrice ha provato documentalmente il titolo posto a fondamento delle proprie pretese creditorie ossia il contratto di vendita e il trasferimento di limoni alla società convenuta che, sebbene in sede di opposizione abbia contestato genericamente la debenza delle somme richieste, non ha assolto all'onere probatorio di supportare la sua contestazione con fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Difatti, se è vero che le fatture di per sé e da sole non possono provare in il credito già oggetto di ingiunzione, nel caso in specie, tuttavia, il non contestato trasferimento della merce (limoni) e l'avvenuta acquisizione della stessa al pari del non contestato corrispettivo dovuto risultano provati dallo scambio inequivoco di corrispondenza, intercorso tra le parti, via mail e via pec, come documentato in atti.
Va osservato infatti che, per costante giurisprudenza anche di merito
(Tribunale Termini Imerese ord. 22.2.2015-Tribunale Milano) , non solo la pec ma anche la mail può costituire una prova fondamentale in un procedimento giudiziario per dimostrare la validità di ordini d'acquisto, richieste di pagamento, ammissioni di debito etc. in quanto documento informatico sottoscritto con firma elettronica leggera (il mittente deve cioè eseguire un'operazione di validazione inserendo username e password) a cui va riconosciuta efficacia probatoria liberamente valutabile dal Giudice.
Il Regolamento EIDAS 910/14 afferma, infatti, il principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale: a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova, in procedimenti giudiziari, per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate.
Il regolamento prescrive, poi, che “il documento elettronico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed integrità”.
Ebbene, nel caso in esame, la società creditrice ha emesso le fatture elettroniche n. 17, 23, 28, 29 e 30 del 2022 per l'importo di € 74.686,40 e per
3 la quantità indicati proprio dalla società debitrice nella mail del 10 settembre
2022, comprensiva di allegato, dove venivano specificati tra l'altro: data, prodotto, varietà, n. casse, mezzo di trasporto e prezzo comprensivo di IVA per il totale di € 74.686,40.
Ma v'è di più, a fronte dei bonifici effettuati dalla debitrice per € 30.000,00
(allegati in atti) e della richiesta formale della creditrice della differenza dovuta in € 44.686,40 (v. pec allegata del 27.1.2023), l'odierna convenuta chiedeva - con allegata pec di riscontro del 31.1.2023- “di pianificare il più immediato possibile rientro della posizione debitoria scusandosi vivamente per il ritardo purtroppo dovuto ad accadimenti non previsti all'interno della nostra
Cooperativa che fortunatamente sono in via di risoluzione”.
Con ciò non contestando, ma riconoscendo piuttosto il proprio debito, per come quantificato.
Va, inoltre, osservato, che, secondo la recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ. n. 296/2024), la fattura commerciale deve essere respinta se si riferisce ad un debito controverso o non dovuto altrimenti la sua semplice registrazione contabile può costituire piena prova del rapporto sottostante, avendo detta fattura non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma potendo costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione.
Facendo applicazione del superiore principio, ne discende che le fatture elettroniche emesse nella presente fattispecie dalla società attrice ed accettate da quella convenuta costituiscono prova del rapporto intercorso tra gli odierni contendenti e il riconoscimento del debito operato dalla convenuta costituisce prova dell'inadempimento.
La domanda attorea va quindi accolta con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 44.686,40, oltre interessi di mora dalle CP_1 scadenze e sino al soddisfo e spese e compensi di causa.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accoglie la domanda di e, per Parte_2
l'effetto, condanna la al Controparte_3 pagamento di € 44.686,40, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la al pagamento Controparte_3 in favore di di € 7.616,00 per compensi Parte_2 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge ed € 545,00 per spese.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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