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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE RO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T100559/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T100559/2025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Effettuato un controllo nei confronti della Ricorrente_1 S.P.A., denominata anche “Denominazione_1” (da qui, in poi, per brevità, anche “Ricorrente_1” o “Denominazione_1”), con sede in Genova, Indirizzo_1 svolgente l'attività di “Gestione del Attività_1
” nel porto di Genova, e riscontrata la presenza di costi ritenuti indeducibili per violazione dell'art. 109 D.P.R. 917/86, per l'importo di 178.583,50 €, la Direzione Provinciale di Genova emetteva l'avviso di l'avviso di accertamento TL303T100559/2025 notificato alla Denominazione_1 in data 13/05/2025 con il quale veniva recuperata una maggiore IRAP di 6.965,00 €, € ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 446/1997 e una maggiore IVA di 39.288,00 € ex artt. 54, 56 e 57 D.P.R. 633/1972, e sanzioni per 53.038,80 €. In pari data 13/05/2025 veniva notificato l'atto n. TL30ET100535/2025 sia alla Denominazione_1, consolidata, che alla
“Società_2” – G.I.P., quale consolidante, con il quale recuperava a tassazione una maggiore IRES di 42.860,00 €, oltre interessi, e sanzioni per un ammontare di 29.811,92 € calcolato tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti (2016 e 2018) in applicazione degli artt. 3, 7, 12, commi 5, 1, 2 e 7 e 17 D. Lgs. 472/1997. L'individuazione dei costi di cui sopra deriva, in particolare, dall'istruttoria avviata dall'Ufficio a mezzo inviti nn. I01768/2023 e
I00301/2024 (si precisa che per tutto quanto riguarda il dettaglio dell'istruttoria in oggetto si rinvia al merito) in riferimento alle fatture ricevute da Denominazione_1 nell'anno 2018 e nel 2019 da
Nominativo_1 (da qui, in poi, anche solo Nominativo_1
, per brevità) relative ad integrazioni tariffarie, conguagli, premi, contributi e similari riferiti agli anni
2017 e 2018 e, nello specifico, per quanto riguarda il contenzioso che occupa, l'integrazione tariffaria riferita all'anno 2018 oggetto della fattura n. 735 emessa in data 08/10/2019 per un imponibile pari a
178.583.50 assoggettata ad aliquota IVA ordinaria del 22% e, quindi, ad un'imposta di 39.288,37 €.
Ricorrente_1, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale infatti dei servizi di fornitura di lavoro temporaneo della Nominativo_1, unica società autorizzata ad operare nel porto di Genova, fornendo al porto lavoro flessibile caratterizzato dalla c.d. “chiamata giornaliera” con prestazioni disciplinate dalla
Legge n. 84/1994 e, in particolare, dall'art. 17, nel quale viene delineata la figura del “fornitore di manodopera portuale temporanea” (c.d. “impresa autorizzata”). Ricevuta il 12/07/2024 l'ulteriore documentazione richiesta in data 02/05/2024 a Denominazione_1 ad integrazione e chiarimento di quanto emerso da quella precedente (anche in questo caso si darà conto nel prosieguo dei particolari), l'Ufficio ha ritenuto che l'importo fatturato da Nominativo_1 a Denominazione_1 per 178.583,50 € fosse stato illegittimamente dedotto da quest'ultima. Da qui il recupero e l'emissione dell'atto impositivo n. TL30ET100535/2025. Con il ricorso notificato all'Ufficio in data 10/07/2025, Denominazione_1 impugna l'avviso di accertamento. Dopo aver proceduto all'excursus della vicenda (punti 1 e 2), lamenta i seguenti motivi: 3) In via preliminare, in diritto: nullità/ illegittimità dell'Avviso di accertamento in quanto affetto da vizio di eccesso di potere e di motivazione, in palese violazione degli artt. 42, D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”); violazione dell'art. 2697 cod. civ. (pag. 10), 4) In via principale, in diritto e nel merito: illegittimità della pretesa impositiva in quanto fondata su presupposti giuridici del tutto errati in aperta violazione dell'art. 109, TUIR e la correttezza della condotta della Società (pag. 15), 5) In subordine: sulle sanzioni. La violazione dell'art. 17, D.lgs. n. 472/1997 in materia di onere motivazionale nonché degli artt. 5 e 6, D.lgs.
n. 472/1997 in materia di colpevolezza ed errore sul fatto (pag. 26), 6) In ulteriore subordine, sempre sulle sanzioni. Richiesta di applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.lgs. n. 472/1997 con riferimento all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, nella versione vigente a seguito della riforma del sistema sanzionatorio attuata dal D.lgs. 87/2024. Sussistenza delle ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza per promuovere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, D.lgs. 87/2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e all'art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). Conclude chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, in via preliminare, accerti l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi di cui al n. 3); in via principale e nel merito accerti l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi di cui al n. 4); in via subordinata accerti l'illegittimità del Provvedimento di irrogazione sanzioni per i motivi di cui al n. 5); in via ulteriormente subordinata, annulli il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per quanto esposto al motivo di cui al n. 6 e, per l'effetto, ridetermini le sanzioni nella misura più favorevole prevista o, in alternativa, rimetta la questione alla Corte Costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5, D.lgs. n. 87/2024 invocata, per le ragioni esposte al n. 6), con vittoria di onorari e spese di giudizio. Si costituisce la Direzione Provinciale di Genova che replica alle argomentazioni di parte ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non accoglibile. L'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo poiché l'Ufficio ha adempiuto all'onere motivazionale richiamando le norma tributarie di riferimento poste a base delle sollevate contestazioni ed ha chiaramente dimostrato, per i costi ripresi, la mancanza di quei requisiti di inerenza e congruità che devono sussistere affinché ne sia consentita la deducibilità fiscale. Neppure può accogliersi l'altro motivo del ricorso. La Corte ritiene infondata la tesi dalla ricorrente che sostiene l'inerenza delle fatture dedotte poiché le sarebbero state emesse per un'integrazione a titolo di conguaglio o di premi di produzione e non di contributi erogati per ripianare le perdite della Società. E' incontestato il fatto che la Società ricorrente abbia partecipato al ripianamento delle perdite di Società come si deduce dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra “Società_5” , il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale e la Soc_3 e che alla Società ricorrente (Soc_3 ) sia stato comunicato l'importo di € 112.598,49 quale importo spettante al fine di ripianare le perdite della Società_6, corrispondente proprio all'importo dedotto con fattura n. 611/2017 e che anche l'altra fattura contestata (la n. 781/2016 di € 75.041,10), sia riconducibile all'intervento effettuato per il ripianamento delle perdite di
Società_6 e che per tale fattura oltre a mancare il requisito dell'inerenza, sia assente anche il requisito dell'oggettiva determinabilità del corrispettivo, richiesto dall'art. 109, comma 1, del D.P.R. 917/86, considerato che la parte ha dichiarato “di non essere riuscita a risalire al calcolo del conguaglio”. L'Ufficio ha correttamente recuperato a tassazione i costi in esame in quanto i contributi erogati alla Società_6 per ripianare le sue perdite sono costi indeducibili poiché non inerenti l'attività imprenditoriale della società ricorrente e , con riguardo alla fattura n. 781/2016, anche per l'indeterminabilità del corrispettivo in violazione dell'art. 109 comma 1 del TUIR. La Corte ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti stante la particolarità della vicenda trattata
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE RO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T100559/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T100559/2025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Effettuato un controllo nei confronti della Ricorrente_1 S.P.A., denominata anche “Denominazione_1” (da qui, in poi, per brevità, anche “Ricorrente_1” o “Denominazione_1”), con sede in Genova, Indirizzo_1 svolgente l'attività di “Gestione del Attività_1
” nel porto di Genova, e riscontrata la presenza di costi ritenuti indeducibili per violazione dell'art. 109 D.P.R. 917/86, per l'importo di 178.583,50 €, la Direzione Provinciale di Genova emetteva l'avviso di l'avviso di accertamento TL303T100559/2025 notificato alla Denominazione_1 in data 13/05/2025 con il quale veniva recuperata una maggiore IRAP di 6.965,00 €, € ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 446/1997 e una maggiore IVA di 39.288,00 € ex artt. 54, 56 e 57 D.P.R. 633/1972, e sanzioni per 53.038,80 €. In pari data 13/05/2025 veniva notificato l'atto n. TL30ET100535/2025 sia alla Denominazione_1, consolidata, che alla
“Società_2” – G.I.P., quale consolidante, con il quale recuperava a tassazione una maggiore IRES di 42.860,00 €, oltre interessi, e sanzioni per un ammontare di 29.811,92 € calcolato tenuto conto delle sanzioni irrogate con gli atti relativi alle annualità precedenti (2016 e 2018) in applicazione degli artt. 3, 7, 12, commi 5, 1, 2 e 7 e 17 D. Lgs. 472/1997. L'individuazione dei costi di cui sopra deriva, in particolare, dall'istruttoria avviata dall'Ufficio a mezzo inviti nn. I01768/2023 e
I00301/2024 (si precisa che per tutto quanto riguarda il dettaglio dell'istruttoria in oggetto si rinvia al merito) in riferimento alle fatture ricevute da Denominazione_1 nell'anno 2018 e nel 2019 da
Nominativo_1 (da qui, in poi, anche solo Nominativo_1
, per brevità) relative ad integrazioni tariffarie, conguagli, premi, contributi e similari riferiti agli anni
2017 e 2018 e, nello specifico, per quanto riguarda il contenzioso che occupa, l'integrazione tariffaria riferita all'anno 2018 oggetto della fattura n. 735 emessa in data 08/10/2019 per un imponibile pari a
178.583.50 assoggettata ad aliquota IVA ordinaria del 22% e, quindi, ad un'imposta di 39.288,37 €.
Ricorrente_1, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale infatti dei servizi di fornitura di lavoro temporaneo della Nominativo_1, unica società autorizzata ad operare nel porto di Genova, fornendo al porto lavoro flessibile caratterizzato dalla c.d. “chiamata giornaliera” con prestazioni disciplinate dalla
Legge n. 84/1994 e, in particolare, dall'art. 17, nel quale viene delineata la figura del “fornitore di manodopera portuale temporanea” (c.d. “impresa autorizzata”). Ricevuta il 12/07/2024 l'ulteriore documentazione richiesta in data 02/05/2024 a Denominazione_1 ad integrazione e chiarimento di quanto emerso da quella precedente (anche in questo caso si darà conto nel prosieguo dei particolari), l'Ufficio ha ritenuto che l'importo fatturato da Nominativo_1 a Denominazione_1 per 178.583,50 € fosse stato illegittimamente dedotto da quest'ultima. Da qui il recupero e l'emissione dell'atto impositivo n. TL30ET100535/2025. Con il ricorso notificato all'Ufficio in data 10/07/2025, Denominazione_1 impugna l'avviso di accertamento. Dopo aver proceduto all'excursus della vicenda (punti 1 e 2), lamenta i seguenti motivi: 3) In via preliminare, in diritto: nullità/ illegittimità dell'Avviso di accertamento in quanto affetto da vizio di eccesso di potere e di motivazione, in palese violazione degli artt. 42, D.P.R. n. 600/1973 e 7 L. 212/2000 (“Statuto del Contribuente”); violazione dell'art. 2697 cod. civ. (pag. 10), 4) In via principale, in diritto e nel merito: illegittimità della pretesa impositiva in quanto fondata su presupposti giuridici del tutto errati in aperta violazione dell'art. 109, TUIR e la correttezza della condotta della Società (pag. 15), 5) In subordine: sulle sanzioni. La violazione dell'art. 17, D.lgs. n. 472/1997 in materia di onere motivazionale nonché degli artt. 5 e 6, D.lgs.
n. 472/1997 in materia di colpevolezza ed errore sul fatto (pag. 26), 6) In ulteriore subordine, sempre sulle sanzioni. Richiesta di applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3, co. 3, D.lgs. n. 472/1997 con riferimento all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, nella versione vigente a seguito della riforma del sistema sanzionatorio attuata dal D.lgs. 87/2024. Sussistenza delle ragioni di rilevanza e non manifesta infondatezza per promuovere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, D.lgs. 87/2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e all'art. 49 CDFUE (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). Conclude chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, in via preliminare, accerti l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi di cui al n. 3); in via principale e nel merito accerti l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per i motivi di cui al n. 4); in via subordinata accerti l'illegittimità del Provvedimento di irrogazione sanzioni per i motivi di cui al n. 5); in via ulteriormente subordinata, annulli il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per quanto esposto al motivo di cui al n. 6 e, per l'effetto, ridetermini le sanzioni nella misura più favorevole prevista o, in alternativa, rimetta la questione alla Corte Costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5, D.lgs. n. 87/2024 invocata, per le ragioni esposte al n. 6), con vittoria di onorari e spese di giudizio. Si costituisce la Direzione Provinciale di Genova che replica alle argomentazioni di parte ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non accoglibile. L'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo poiché l'Ufficio ha adempiuto all'onere motivazionale richiamando le norma tributarie di riferimento poste a base delle sollevate contestazioni ed ha chiaramente dimostrato, per i costi ripresi, la mancanza di quei requisiti di inerenza e congruità che devono sussistere affinché ne sia consentita la deducibilità fiscale. Neppure può accogliersi l'altro motivo del ricorso. La Corte ritiene infondata la tesi dalla ricorrente che sostiene l'inerenza delle fatture dedotte poiché le sarebbero state emesse per un'integrazione a titolo di conguaglio o di premi di produzione e non di contributi erogati per ripianare le perdite della Società. E' incontestato il fatto che la Società ricorrente abbia partecipato al ripianamento delle perdite di Società come si deduce dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra “Società_5” , il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale e la Soc_3 e che alla Società ricorrente (Soc_3 ) sia stato comunicato l'importo di € 112.598,49 quale importo spettante al fine di ripianare le perdite della Società_6, corrispondente proprio all'importo dedotto con fattura n. 611/2017 e che anche l'altra fattura contestata (la n. 781/2016 di € 75.041,10), sia riconducibile all'intervento effettuato per il ripianamento delle perdite di
Società_6 e che per tale fattura oltre a mancare il requisito dell'inerenza, sia assente anche il requisito dell'oggettiva determinabilità del corrispettivo, richiesto dall'art. 109, comma 1, del D.P.R. 917/86, considerato che la parte ha dichiarato “di non essere riuscita a risalire al calcolo del conguaglio”. L'Ufficio ha correttamente recuperato a tassazione i costi in esame in quanto i contributi erogati alla Società_6 per ripianare le sue perdite sono costi indeducibili poiché non inerenti l'attività imprenditoriale della società ricorrente e , con riguardo alla fattura n. 781/2016, anche per l'indeterminabilità del corrispettivo in violazione dell'art. 109 comma 1 del TUIR. La Corte ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti stante la particolarità della vicenda trattata
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.