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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 266/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 266/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA_ dott. , giusta procura speciale del in data 28.04.2022, rep. n. 177893, rac. n. , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio, pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_2
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_3 Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24474/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_3
04.07.2022
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_2 di Pace di l' e la proponendo CP_3 Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n.
07120130140669881000, lamentando l'omessa notifica della cartella stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure in merito alle notifiche della cartella esattoriale, e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare il difetto di competenza in favore del Tribunale di
Napoli o l'inammissibilità, l'improponibilità ed l'infondatezza delle domande costituenti opposizione ex art. 617, mentre in via ancor più gradata concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. In ogni caso, concludeva per la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che, rilevando l'inammissibilità o, comunque, Controparte_3
l'infondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 24474/2022, depositata in data 04.07.2022, accoglieva CP_3
l'opposizione, dichiarando la prescrizione del credito riportato nell'impugnata cartella, e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, anche alla luce del nuovo comma 4 bis, dell'art. 12 DPR 602/1973 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, e il mancato decorso del termine prescrizionale, stante anche la sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Covid 19.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
La si costituiva e rilevava, associandosi all'appello, l'inammissibilità della Controparte_3
pagina 2 di 5 domanda originariamente proposta per carenza di interesse ad agire.
Domandava, quindi, di accogliere l'appello di con condanna di parte appellata al pagamento delle CP_5 spese di lite anche nei propri confronti.
In subordine, e in caso di rigetto dell'appello, richiedeva di condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti in primo grado afferenti alla sola fase della riscossione.
Ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_2
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, pagina 3 di 5 tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_2 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto all'introduzione del giudizio in primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di pagina 4 di 5 giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , avverso la sentenza n. Controparte_1
24474/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 04.07.2022, nell'ambito del procedimento CP_3 di primo grado R.G. 59675/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120130140669881000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 266/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA_ dott. , giusta procura speciale del in data 28.04.2022, rep. n. 177893, rac. n. , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio, pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_2
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di pec: CP_3 Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24474/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_3
04.07.2022
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_2 di Pace di l' e la proponendo CP_3 Controparte_4 Controparte_3 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n.
07120130140669881000, lamentando l'omessa notifica della cartella stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze.
L si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure in merito alle notifiche della cartella esattoriale, e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Dunque, domandava in via preliminare di dichiarare il difetto di competenza in favore del Tribunale di
Napoli o l'inammissibilità, l'improponibilità ed l'infondatezza delle domande costituenti opposizione ex art. 617, mentre in via ancor più gradata concludeva per il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. In ogni caso, concludeva per la vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che, rilevando l'inammissibilità o, comunque, Controparte_3
l'infondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 24474/2022, depositata in data 04.07.2022, accoglieva CP_3
l'opposizione, dichiarando la prescrizione del credito riportato nell'impugnata cartella, e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, anche alla luce del nuovo comma 4 bis, dell'art. 12 DPR 602/1973 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, e il mancato decorso del termine prescrizionale, stante anche la sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Covid 19.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
La si costituiva e rilevava, associandosi all'appello, l'inammissibilità della Controparte_3
pagina 2 di 5 domanda originariamente proposta per carenza di interesse ad agire.
Domandava, quindi, di accogliere l'appello di con condanna di parte appellata al pagamento delle CP_5 spese di lite anche nei propri confronti.
In subordine, e in caso di rigetto dell'appello, richiedeva di condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti in primo grado afferenti alla sola fase della riscossione.
Ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_2
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, pagina 3 di 5 tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_2 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto all'introduzione del giudizio in primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di pagina 4 di 5 giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , avverso la sentenza n. Controparte_1
24474/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 04.07.2022, nell'ambito del procedimento CP_3 di primo grado R.G. 59675/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_2 cartella di pagamento n. 07120130140669881000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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