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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/11/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 988/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BOSCIA ADELE MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MAROTTA FABRIZIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio il 23.1.2012, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Mazzarino, anno 2012 Parte I, n. 1, e che dall'unione è nato il figlio minore . il Persona_1
1 23.2.2012 a Gela, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'8.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare (la ricorrente Pt_1 personalmente e il ricorrente mediante deposito di apposita dichiarazione sottoscritta) e CP_1 prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, con conferma della richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Con provvedimento del 29.4.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per mancato parere del P.M. e rinviata all'udienza del 4.6.2025.
All'udienza cartolare del 6.4.2025, acquisito il parere del P.M. e confermato il consenso alla separazione, con ordinanza del 16.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minorenne . Per_1
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, infatti, precisare che la richiesta congiunta – e, pertanto, condivisa anche dal ricorrente
[...]
– di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre CP_1 Persona_1 appare fondata sulla scorta degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda.
Invero, occorre sottolineare che le parti hanno esposto che il ricorrente ha reciso ogni CP_1 contatto con il figlio sin dal momento della separazione di fatto dalla moglie Pt_1 consumatasi dopo pochi mesi dalla nascita del minore.
Ebbene, tale elemento valutato unitamente alla distanza territoriale tra la residenza del figlio delle parti (presso la residenza materna, nel Comune di Mazzarino) e quella del ricorrente rende CP_1 manifesta la conformità al superiore interesse di del divisato affidamento – in via Persona_1 esclusiva, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3 c.c. – alla madre, unica figura che ha svolto pienamente la funzione genitoriale, e ciò anche tenuto conto della previsione di un diritto di visita con modalità compatibili alle necessità di (auspicabile) graduale riavvicinamento tra il minore e il padre.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero.
2 In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Mazzarino il 27.1.1989, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 1, P. I, anno 2012).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ET EA ER IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EA Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BOSCIA ADELE MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MAROTTA FABRIZIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio il 23.1.2012, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di Mazzarino, anno 2012 Parte I, n. 1, e che dall'unione è nato il figlio minore . il Persona_1
1 23.2.2012 a Gela, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza dell'8.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare (la ricorrente Pt_1 personalmente e il ricorrente mediante deposito di apposita dichiarazione sottoscritta) e CP_1 prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, con conferma della richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.
Con provvedimento del 29.4.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per mancato parere del P.M. e rinviata all'udienza del 4.6.2025.
All'udienza cartolare del 6.4.2025, acquisito il parere del P.M. e confermato il consenso alla separazione, con ordinanza del 16.8.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minorenne . Per_1
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Occorre, infatti, precisare che la richiesta congiunta – e, pertanto, condivisa anche dal ricorrente
[...]
– di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre CP_1 Persona_1 appare fondata sulla scorta degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda.
Invero, occorre sottolineare che le parti hanno esposto che il ricorrente ha reciso ogni CP_1 contatto con il figlio sin dal momento della separazione di fatto dalla moglie Pt_1 consumatasi dopo pochi mesi dalla nascita del minore.
Ebbene, tale elemento valutato unitamente alla distanza territoriale tra la residenza del figlio delle parti (presso la residenza materna, nel Comune di Mazzarino) e quella del ricorrente rende CP_1 manifesta la conformità al superiore interesse di del divisato affidamento – in via Persona_1 esclusiva, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3 c.c. – alla madre, unica figura che ha svolto pienamente la funzione genitoriale, e ciò anche tenuto conto della previsione di un diritto di visita con modalità compatibili alle necessità di (auspicabile) graduale riavvicinamento tra il minore e il padre.
Sussistendone i presupposti di legge, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti e ciò anche tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero.
2 In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a Parte_1
Mazzarino il 27.1.1989, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 contenute nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mazzarino, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Mazzarino al n. 1, P. I, anno 2012).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 4.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
ET EA ER IO
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