Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2026, proposto dalla Wis Sardegna s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Atzeni, Valerio Pirisi e Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
l’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza ricevuta in data 11 aprile 2024 di rilascio di autorizzazione ex art. 709, comma 2, del Codice della Navigazione e sulla successiva istanza/diffida di riavvio e conclusione del procedimento del 27 novembre 2025 e per la condanna del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni (dalla comunicazione o notificazione della sentenza) all'adozione degli atti di propria competenza e, in difetto, per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il Pres. IA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, la WIS Sardegna s.r.l. ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza del 11 aprile 2024 (ricevuta in pari data dall’amministrazione) di rilascio di autorizzazione ex art. 709, comma 2, del Codice della Navigazione nonché sulla successiva istanza/diffida di riavvio e conclusione del procedimento del 27 novembre 2025.
2. Avverso il silenzio serbato dalla Amministrazione la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato in data 19 febbraio 2026 e depositato il successivo 5 marzo, deducendo la violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 nonché del Regolamento di “Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile”.
3. Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio, ha depositato il provvedimento prot. 12402 del 6 marzo 2026, con il quale è stata riscontrata la citata istanza del 11 aprile 2024, facendo venir meno il comportamento inerte lamentato con il ricorso.
4. Di tanto ha preso atto la difesa della ricorrente, che, con memoria del 17 aprile 2026, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali in adesione alla richiesta sul punto dell’Avvocatura dello Stato (memoria di quest’ultima del 13 aprile 2026), e rimborso del contributo unificato corrisposto.
5. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 la causa è stata mandata in decisione.
6. Al Collegio non resta che dare atto della cessazione della materia del contendere, avendo appunto l’amministrazione riscontrato l’istanza del 11 aprile 2024 successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso, con compensazione delle spese processuali e rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa fra le parti in causa le spese ed onorari del giudizio. Dispone il rimborso, a favore della ricorrente, del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AR |
IL SEGRETARIO