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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. FA OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 761 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con l'avv. Maria Parte_1 P.IVA_1
VI AR
-attrice-
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con l'avv. Tommaso Ricci
[...] P.IVA_3
-convenute-
E
avente ad oggetto: somministrazione – accertamento negativo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 28/10/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società attrice ha evocato in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_2
esponendo:
[...]
- che, in data 3/9/2020, i tecnici di , nel corso di un sopralluogo presso Controparte_2 il complesso industriale della dopo aver accertato che l'energia prelevata fosse Pt_1 Parte_1 correttamente misurata (in virtù di regolare contratto di somministrazione in essere con CP_1
Pag. 1 a 8 s.p.a.), proseguivano nella verifica, rinvenendo un cordone sguainato in una parte nascosta sottotraccia;
- che, con nota datata 8/9/2020, la , premesso l'accertato irregolare Controparte_2 funzionamento del gruppo di misura imputabile alla manomissione del cordone, quantificava le spese necessarie per il ripristino della rete ed elaborava una ricostruzione dei consumi a partire dall'1/9/2015;
- che la , dopo aver pagato l'importo dei lavori per il ripristino Parte_1 dell'utenza (che veniva riallacciata), intendeva contestare gli esiti della verifica effettuata dai tecnici della e la ricostruzione dei consumi dalla stessa operata;
Controparte_2
- che, infatti, gli stessi tecnici avevano accertato che l'energia risultasse regolarmente misurata, sicché alcuna anomalia di funzionamento era ravvisabile nella fattispecie;
- che, pertanto, la manomissione non era da imputare alla e che, in ogni Parte_1 caso, la stessa non ha generato alcuna alterazione dei consumi;
- che, dalla condotta delle convenute, l'attrice ha subito un notevole danno, derivante dalla iniziale sospensione della fornitura di energia elettrica, successivamente ripristinata, senza considerare i maggiori pregiudizi che la società potrebbe subire da una reiterazione della richiesta di pagamento.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che
l'energia elettrica prelevata dalla sia sempre stata regolarmente misurata;
2. Parte_1
Per l'effetto, accertare e dichiarare che non sia dovuta dall'attrice alcuna somma a titolo di conguaglio fra l'energia elettrica misurata, e regolarmente pagata, e quella prelevata, da considerarsi corrispondente alla prima;
3. Condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e/o subendi, nella misura che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio e, comunque, in misura non inferiore ad € 50.000,00; 4. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare che, comunque, i consumi siano stati regolari fino alla data del
15 marzo 2018 e, in ogni caso, rideterminare congruamente gli stessi;
5. Condannare le convenute al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
2. Si è costituita la la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4, c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande nn. 1, 2, 4 delle conclusioni della citazione;
nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda.
3. La ha, analogamente, eccepito la nullità dell'atto di citazione ex Controparte_2 art. 164, co. 4, c.p.c e l'infondatezza nel merito della pretesa attorea.
Pag. 2 a 8 4. Istruita documentalmente e oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/10/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme (20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
5. Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva di in Controparte_1 quanto la domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo di un credito vantato dalla società convenuta, siccome fondato su fatture di fornitura di energia elettrica dalla stessa emesse (n.
4159009016 per il periodo settembre 2015/maggio 2017 e n. 4159009044 per il periodo giugno
2017/giugno 2020), sia pur sulla scorta delle rilevazioni effettuate dal Distributore.
6. Nel merito, la domanda attrice è infondata.
Oggetto di controversia è la pretesa creditoria vantata dalla società nei Controparte_2 confronti della quale corrispettivo dovuto a seguito del prelievo irregolare di Parte_1 energia elettrica riscontrato all'esito di una verifica tecnica eseguita in data 3/9/2020, relativamente all'utenza con numero di POD IT001E00221047 sita nel Comune di Settingiano (CZ), Località
Campo s.n.c., intestata all'odierna attrice.
Orbene, deve, in primo luogo, osservarsi che è pacifica tanto l'esistenza del rapporto di somministrazione, quanto l'esecuzione di una verifica da parte dei tecnici di in data Controparte_2
3/9/2020 presso il punto di prelievo ubicato nel Comune di Settingiano (CZ), associato alla suddetta fornitura di energia intestata all'odierna attrice, come attestato nel relativo verbale (n. 104/20).
Nel corso delle richiamate operazioni di verifica, pur dandosi atto che l'energia prelevata dall'utente, in quel momento, era regolarmente misurata, venivano accertate situazioni create allo scopo di sotto-misurare o non misurare l'energia elettrica prelevata, e segnatamente, veniva rinvenuto un cordone manomesso sguainato in una parte nascosta sottotraccia. All'esito, l'apparecchio di misura oggetto di manomissione veniva asportato e racchiuso in apposito contenitore e la fornitura veniva distaccata.
A seguito del sopra descritto accertamento, eseguito in presenza di Persona_1
(dichiaratosi intestatario del contratto di fornitura), i tecnici della provvedevano alla Controparte_2 ricostruzione dei consumi fraudolentemente prelevati nel periodo 1/9/2015 – 1/9/2020, a seguito della quale emetteva, in data 8/9/2021, le fatture n. 4159009016 per il periodo settembre CP_1
2015/maggio 2017 e n. 4159009044 per il periodo giugno 2017/giugno 2020 (allegate alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Dal canto suo, la ha contestato la pretesa di pagamento eccependo che, Parte_1 tanto nel corso del sopralluogo del 3/9/2020, quanto in uno compiuto in epoca precedente
Pag. 3 a 8 (15/3/2018), le misurazioni dei consumi erano sempre state regolari;
che aveva sempre provveduto al pagamento della energia fornita;
e che, infine, non era a lei imputabile la manomissione riscontrata.
Tanto premesso in punto di fatto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che “l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia
è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata l'utenza
e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13605 del 26/03/2019, v. anche
Cass. civ., Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 e Cass. civ., Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
Nel caso di specie, essendo pacifiche le circostanze della manomissione e dell'accessibilità del contatore esclusivamente all'attrice, quest'ultima era onerata di dimostrare il fatto impeditivo rappresentato dalla condotta di un terzo totalmente estranea al suo controllo o, per limitare la propria responsabilità sul piano temporale, avrebbe dovuto quantomeno offrire la prova di una diversa data di manomissione. Nel caso di specie tali prove mancano del tutto, non avendo l'opponente neanche effettuato richieste istruttorie al riguardo.
Va, inoltre, evidenziato che, sul piano civilistico, nei rapporti con il fornitore di energia elettrica l'eventuale estraneità dell'intestatario dell'utenza all'atto fraudolento è del tutto irrilevante, atteso che non fa venir meno l'obbligo di custodia del contatore, che grava sull'intestatario dell'utenza, che pertanto risponde dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art 2051
c.c.
Né rileva che, nel sopralluogo del 3/9/2020, la misurazione dei consumi sia stata giudicata regolare.
Ed invero, come spiegato dai testi nel corso dell'istruttoria di causa, sebbene il cordone sguainato, al momento del suo rinvenimento, non fosse “in funzione”, ossia non generasse alcuna alterazione di misurazione, era, ciononostante, idoneo ad inibire, all'occorrenza, la corretta misura della potenza del contatore (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 6/10/2023 dai testi Testimone_1
e , tecnici di ).
[...] Testimone_2 Controparte_2
Pag. 4 a 8 Quanto esposto priva di rilevanza anche l'esito positivo di pregresse ispezioni: a prescindere, infatti, dalla apparente regolarità del contatore (dal momento che il cavo manomesso era sottotraccia e, dunque, per essere trovato, necessitava della rottura della parete interna, avvenuta soltanto il
3/9/2020), deve ritenersi che la presenza del cordone sguainato fosse idonea ad impedire una esatta rilevazione della quantità di energia prelevata.
Del resto, dalla tabella dei consumi ante e post verifica del 3/9/2020, emerge che, in effetti, nel periodo 2007/2020, vi sono state delle significative flessioni dell'energia misurata, in relazione alle quali l'attrice non ha offerto alcuna plausibile giustificazione: si consideri, ad esempio, che nell'anno 2008 l'energia attiva misurata nei primi mesi dell'anno con valori sostanzialmente omogenei (208.188 a gennaio, 233.385 a febbraio, 255.999 a marzo, 236.670 ad aprile) subisce un drastico calo dal mese di maggio in poi (103.444 a maggio, 45.481 a giugno, 50.850 a luglio, 38.758 ad agosto). Analogamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2015 vengono registrati consumi largamente inferiori a quelli rilevati nelle stesse mensilità degli anni pregressi (a gennaio si ha una energia attiva pari a 8.001, a febbraio di 8.370; a gennaio dell'anno precedente, la misurazione era di
31.921, mentre a febbraio, addirittura, di 57.058).
Né, a giustificare siffatte oscillazioni nei consumi, può valere la circostanza – valorizzata da parte attrice – per la quale la ha chiesto (ed ottenuto) la domanda di integrazione Parte_1 salariale per gli anni dal 2016 al 2020 (primo periodo dal 26/9/2016 all'1/10/2016; ultimo periodo dal 18/5/2020 al 20/6/2020). Le anomalie ingiustificate nella rilevazione dei consumi, infatti, sono state registrate anche in periodi diversi da quelli in cui vi è stata la Cassa Integrazione dei dipendenti
(atteso che, comunque, nulla è dedotto in ordine a quanti dipendenti, sul totale dell'organico aziendale, siano stati coinvolti nella procedura di integrazione salariale).
Infine, a corroborare l'alterazione dei consumi, vi è la considerazione per la quale, ripristinato l'impianto dopo l'accertamento della manomissione, l'energia misurata si è attestata su valori uniformi e, sostanzialmente, aderenti rispetto a quelli rilevati prima della prima flessione del 2008
(ad esempio, nel 2021 si è avuta una energia di 153.642 a gennaio, 167.954 a febbraio e 188.478 a febbraio).
Ne consegue che, correttamente, la ha proceduto alla ricostruzione dei Controparte_2 consumi a decorrere dal settembre 2015, tenendo conto della prescrizione interrotta con la verifica del 3/9/2020 (inammissibile, per essere stata articolata dopo il maturarsi delle preclusioni assertive,
è, invece, l'eccezione di prescrizione biennale sollevata da parte attrice, per la prima volta, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., deputata soltanto alla formulazione delle richieste istruttorie a supporto delle allegazioni già compiute nei precedenti scritti difensivi).
Pag. 5 a 8 Quanto alle modalità concrete della quantificazione adottate dalla convenuta, giova evidenziare che, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, se è vero che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi o a sua insaputa, o comunque contestare l'anomalia dei consumi registrati, è tenuto - sempre, beninteso, in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento - prova qui, invece, sussistente - a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare
l'attività illecita del terzo" (Cass., sez. 3, 21/05/2019, n. 13605, non massimata;
Cass. civ., Ordinanza
n. 15771 del 17/05/2022). In tale scenario, l'onere della prova sui consumi energetici si sposta sull'utente, che deve dimostrare la sproporzione dei consumi addebitati o l'estraneità alla manomissione.
Pertanto, in caso di manomissione, è legittimo l'uso di metodi presuntivi per calcolare i consumi (cfr. Cass., sez. 3, 22/07/2024, n. 20249; Cass., sez. 3, 27/02/2025, n. 5219), non efficacemente contestati dall'odierna parte attrice, la quale, a fronte della ricostruzione dei consumi operata da secondo il metodo del coefficiente di correzione accertato in sede di Controparte_2 verifica e dei consumi storici antecedenti l'inizio del prelievo irregolare, si è limitata a formulare contestazioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio.
In particolare, quanto alla consulenza tecnica di parte prodotta dalla a Parte_1 firma dell'ing. deve premettersi che la giurisprudenza di merito ha sancito che la Persona_2 perizia o la consulenza tecnica di parte costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909); sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016); non sono una fonte di prova, in quanto non solo sono formate al di fuori del giudizio, ma la loro precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando siano giurate, rientrano pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alle stesse deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Pag. 6 a 8 Il medesimo orientamento è stato espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte
Cass. civ., sez. III, 15.09.2020, n. 19187) che ha stabilito che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e che
(per tutte Cass. 1.2.2023, n. 2980) non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Ciò posto, la c.t.p. in esame afferma:
a) che la ricostruzione dei consumi a partire dall'1/9/2015 non è adeguatamente motivata da parte della : l'assunto è, tuttavia, da disattendere, essendosi già osservato che la Controparte_2 società convenuta ha rilevato delle anomalie nella rilevazione delle quantità di energia prelevate sin dal 2008 ed ha operato tenendo conto della prescrizione quinquennale;
b) che, ad eccezione dei periodi di fermo fisiologico della produzione (agosto e mesi invernali), a partire dal mese di settembre 2015 si rileva un andamento in salita dei consumi e ad una stabilizzazione dei loro livelli: l'affermazione è smentita dalla tabella di rilevazione dell'energia attiva misurata, prodotta dalla , dalla quale si evincono delle significative flessioni dei Controparte_2 consumi, ad esempio, nei mesi di gennaio 2016 (6.481), febbraio, marzo e settembre 2017
(rispettivamente, 4.552, 4.872 e 4.963), non giustificabili sia considerando i consumi degli anni pregressi per le stesse mensilità, sia tenendo presente la Cassa Integrazione Guadagni, dal momento che, limitatamente ai periodi considerati, nel gennaio 2016 e nel settembre 2017 non risulta in essere alcuna misura di integrazione salariale;
e che, nei mesi di febbraio e marzo 2017, non si è avuto il blocco totale dell'attività, essendo presenti, comunque, dei lavoratori ad orario ridotto. In ogni caso,
i consumi registrati anche dal 2015 in avanti sono sensibilmente inferiori a quelli rilevati dopo la regolarizzazione della fornitura (da settembre 2020 in avanti).
La c.t.p. dell'attrice, dunque, oltre a basarsi comunque sulle medesime tabelle di rilevazione dei consumi prodotte dalla , non apporta alcun elemento idoneo a sconfessare la Controparte_2 ricostruzione operata dalla convenuta, che deve, pertanto, ritenersi legittima.
In conclusione, non avendo parte attrice fornito la prova liberatoria spettantegli, specie a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta, la domanda proposta deve essere rigettata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (e ss.mm.ii.), della tipologia di controversia
Pag. 7 a 8 (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass.
29821/2019), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
Il compenso unitario in tal modo individuato viene aumentato nella misura del 30%, ex art. 4, co. 2, DM n. 55/2014 (“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”), dal momento che le due parti convenute sono assistite dal medesimo difensore e la posizione processuale delle stesse è pressoché sovrapponibile.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. FA OS, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate complessivamente in € 3.302,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
FA OS
Pag. 8 a 8