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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1807/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli CodiceFiscale_1 avvocati Antonello Arru e Lidia Arru, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024 il signor ha domandato a Parte_1 questo Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 23.2.2022.
A fondamento del ricorso ha esposto che nella predetta data aveva subito un infortunio sul lavoro (pratica n. 518537421 del 23.2.2022) per il quale l' aveva riconosciuto CP_1 la sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, tuttavia quantificati nella misura riduttiva del 3%.
In data 31.8.2023 il ricorrente, assistito dal patronato aveva proposto ricorso in CP_2 opposizione avverso il provvedimento dell'Istituto, affermando la sussistenza di postumi invalidanti nella misura dell'8%.
pagina 1 Con comunicazione del 19.4.2024 l' aveva comunicato che non avrebbe CP_1 espletato la visita collegiale, confermando la valutazione già espressa.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in CP_1 ragione della sua infondatezza, sostenendo la correttezza della valutazione espressa dai propri sanitari.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto dai postumi dell'infortunio sul lavoro, avvenuto in data
23.2.2022, che ha determinato una perdita di tessuto nella falange distale del secondo dito della mano sinistra, con frattura di F1 e di F2.
Il perito officiato dal Tribunale ha quindi concluso sostenendo che il danno biologico complessivo relativo all'esito del predetto infortunio sul lavoro, adottando il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, corrisponde al 6%.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale, siccome rapportato ad un danno biologico quantificato nella misura del 6%, con decorrenza dal giorno successivo alla conclusione del periodo di I.T.A., ovverosia dal 19.6.2022.
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le controversie in materia previdenziale. Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, considerata l'entità dell'indennizzo.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 2 1) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale, siccome commisurato ad un danno biologico del 6%, con decorrenza dal 19.6.2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento del predetto indennizzo, oltre CP_1 alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza come per legge dal 121° giorno successivo al 19.6.2022;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Antonello Arru e Lidia Arru;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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