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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2023 promossa da:
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi , elettivamente domiciliato P.IVA_1
nel suo studio in Verona via lo S. Bernardino 5A
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
dell'avv. FRATANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA G.
AMENDOLA N. 9 97014 ISPICA, presso il difensore avv. FRATANTONIO
GIUSEPPE
APPELLATI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 154/2023, pubblicata in data 26.1.2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_2
e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo con cui era stato Controparte_3
ingiunto ai predetti di pagare la somma di € 34.699,74 in favore di Parte_1
nella qualità di procuratore di
[...] Controparte_4
In particolare il primo giudice accoglieva il motivo di opposizione con cui gli opponenti avevano eccepito il difetto di prova della titolarità attiva del credito, in capo all'opposta, fatto valere con il ricorso monitorio perché: “La società opposta ha prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto il 9/11/2017 tra OM Banca s.p.a. e Banca IF
s.p.a. (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio), ma manca la prova che il credito nei confronti degli odierni opponenti sia ricompreso tra quelli ceduti;
invero, sono stati allegati una pagina del “Tabulato A2” recante i crediti ceduti a Banca IF da un'altra società, la RZ s.r.l. (doc. 7), e una pagina di un altro tabulato che non reca alcuna sottoscrizione né alcun riferimento al contratto”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello nella qualità di Parte_1
procuratore di Controparte_4
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti nella discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che non avesse dimostrato di Controparte_4
essere titolare del credito azionato.
In particolare l'appellante osservava che:
1) “il credito azionato è stato previamente ceduto da OM a CP_5
società costituita ad hoc dalla stessa OM nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in data 15/2/2016 (doc. a)”;
2) il passaggio del credito alla società veicolo ad essa appellante è avvenuto con il contratto di cessione del 9/11/2017 (doc. 5 monitorio) concluso da OM nella veste di mandataria di RZ.
Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto perché lo stesso si fonda su un documento prodotto per la prima volta, inammissibilmente, soltanto nel presente giudizio di appello.
Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come il primo giudice abbia dato atto della produzione di documentazione relativa alla cessione del credito effettuata, a Banca Ifis, da altra società, la RZ s.r.l., la cui conducenza non era in grado di apprezzare proprio perché non era stata all'epoca prodotta, per esserlo soltanto adesso, la cessione iniziale effettuata da OM ad solo Controparte_6
dimostrata la quale si può apprezzare la valenza dell'ulteriore cessione effettuata da
[...]
e ciò anche a volere tralasciare, il che costituisce ulteriore elemento di CP_6
criticità della prova della titolarità del credito azionato, che la conclusione del contratto del 9.11.2017 da parte di OM quale mandataria di RZ s.r.l. non emerge in alcun modo, in difetto di spendita della relativa, asserita, qualità.
In definitiva quindi, siccome la prova della titolarità del credito azionata dall'appellante si fonda sul contratto a monte con cui lo stesso è stato ceduto alla Controparte_6
risultando inammissibile la produzione del detto contratto soltanto in grado di appello (a pagina 3 di 4 fronte di ingiunzione richiesta ed ottenuta dalla asserita cessionaria finale a cui gli ingiunti hanno da subito contestato la mancanza di titolarità del credito), non resta che rigettare l'appello, atteso che l'infondatezza del motivo di gravame presenza valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi che è inutile esaminare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1039/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e per essa la sua Controparte_4
mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_1
n. 154/2023, pubblicata in data 26.1.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2023 promossa da:
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi , elettivamente domiciliato P.IVA_1
nel suo studio in Verona via lo S. Bernardino 5A
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Controparte_3 C.F._2
dell'avv. FRATANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA G.
AMENDOLA N. 9 97014 ISPICA, presso il difensore avv. FRATANTONIO
GIUSEPPE
APPELLATI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 154/2023, pubblicata in data 26.1.2023, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_2
e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo con cui era stato Controparte_3
ingiunto ai predetti di pagare la somma di € 34.699,74 in favore di Parte_1
nella qualità di procuratore di
[...] Controparte_4
In particolare il primo giudice accoglieva il motivo di opposizione con cui gli opponenti avevano eccepito il difetto di prova della titolarità attiva del credito, in capo all'opposta, fatto valere con il ricorso monitorio perché: “La società opposta ha prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto il 9/11/2017 tra OM Banca s.p.a. e Banca IF
s.p.a. (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio), ma manca la prova che il credito nei confronti degli odierni opponenti sia ricompreso tra quelli ceduti;
invero, sono stati allegati una pagina del “Tabulato A2” recante i crediti ceduti a Banca IF da un'altra società, la RZ s.r.l. (doc. 7), e una pagina di un altro tabulato che non reca alcuna sottoscrizione né alcun riferimento al contratto”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello nella qualità di Parte_1
procuratore di Controparte_4
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti nella discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che non avesse dimostrato di Controparte_4
essere titolare del credito azionato.
In particolare l'appellante osservava che:
1) “il credito azionato è stato previamente ceduto da OM a CP_5
società costituita ad hoc dalla stessa OM nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in data 15/2/2016 (doc. a)”;
2) il passaggio del credito alla società veicolo ad essa appellante è avvenuto con il contratto di cessione del 9/11/2017 (doc. 5 monitorio) concluso da OM nella veste di mandataria di RZ.
Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto perché lo stesso si fonda su un documento prodotto per la prima volta, inammissibilmente, soltanto nel presente giudizio di appello.
Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come il primo giudice abbia dato atto della produzione di documentazione relativa alla cessione del credito effettuata, a Banca Ifis, da altra società, la RZ s.r.l., la cui conducenza non era in grado di apprezzare proprio perché non era stata all'epoca prodotta, per esserlo soltanto adesso, la cessione iniziale effettuata da OM ad solo Controparte_6
dimostrata la quale si può apprezzare la valenza dell'ulteriore cessione effettuata da
[...]
e ciò anche a volere tralasciare, il che costituisce ulteriore elemento di CP_6
criticità della prova della titolarità del credito azionato, che la conclusione del contratto del 9.11.2017 da parte di OM quale mandataria di RZ s.r.l. non emerge in alcun modo, in difetto di spendita della relativa, asserita, qualità.
In definitiva quindi, siccome la prova della titolarità del credito azionata dall'appellante si fonda sul contratto a monte con cui lo stesso è stato ceduto alla Controparte_6
risultando inammissibile la produzione del detto contratto soltanto in grado di appello (a pagina 3 di 4 fronte di ingiunzione richiesta ed ottenuta dalla asserita cessionaria finale a cui gli ingiunti hanno da subito contestato la mancanza di titolarità del credito), non resta che rigettare l'appello, atteso che l'infondatezza del motivo di gravame presenza valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi che è inutile esaminare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1039/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e per essa la sua Controparte_4
mandataria avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, Parte_1
n. 154/2023, pubblicata in data 26.1.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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