TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
Il Tribunale di Benevento – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1137/25, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. ( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Franco, giusta procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Telese
Terme alla Via Giulio Cesare, n. 4.
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessio Iacobelli e Alda Durante, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in Cerreto Sannita alla via Preside Davide Iacobelli, n. 9
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n.
321/2024, pubblicata il 13.11.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.9.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza,
il ha proposto appello avverso la sentenza n. 321/24 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con cui è stato accolto il ricorso proposto da relativo al verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. Controparte_1
n. 187H/1317/2024 elevato dalla Polizia Municipale del il Parte_1
16.7.24 per la violazione dell' art. 126 bis del C.d.S, poiché non comunicava i dati dell'
effettivo trasgressore della violazione contestatagli con il precedente verbale n.
2884/481/24, notificato il 22.4.24.
Il , nel giudizio di primo grado n. R.G. 413/24, ha chiesto l'annullamento del CP_1
verbale n. 187H/1317/2024 ritenendolo illegittimo giacché avverso il verbale presupposto n. 2884/481/24 era stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi.
Il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione ritenendo illegittimo il verbale
187H/1317/2024 poiché a seguito dell'accoglimento del ricorso avverso il verbale principale, non vi era più nessun obbligo in capo all' autore della presunta violazione di comunicare i dati del conducente.
Il ha proposto appello allegando quale unico motivo Parte_1
“l'autonomia delle infrazioni e conseguente obbligo di comunicazione dei dati”, e pag. 2/5 chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza gravata.
L' appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all' esito della discussione, all' udienza del
10.9.25 la causa è stata decisa ex art. 437 CPC.
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, anche alla luce della più recente giurisprudenza circa la corretta interpretazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall' art. 126 bis del C.d.S., la sentenza n.
321/24 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi è da ritenersi correttamente motivata.
La violazione ex art. 126-bis co. 2 C.d.S., ossia la mancata comunicazione -nei 60
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, può essere elevata soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,
l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 C.d.S.; mentre in caso di esito favorevole con conseguente annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto della violazione. (cfr. Cass. Civ. 3022/24 e Cass. Civ. 26553/24)
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “ancorché l'obbligo di comunicare i
dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di
collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo,
pag. 3/5 ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi
amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in
caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito
della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.“.
(cfr. Cass. Civ. 3022/24).
Si specifica ancora che l'oggetto della sospensione è l'obbligo di comunicare e non il termine di 60 giorni, e che tale sospensione cessa con la sentenza di primo grado perché,
sebbene non definitiva, è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ha proposto CP_1
opposizione al verbale (presupposto) n. 288/V/481/ 24 elevatogli per la violazione dell'art.142 c. 8 del C.d.S. e notificato il 21.2.24; il relativo giudizio n. R.G. 413/24
instaurato dinanzi alla competente autorità, si è definito con una sentenza di accoglimento in virtu' della quale è venuto meno in capo all' appellato l'obbligo di comunicazione dei dati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo le tariffe forensi in mancanza di nota dei difensori;
di esse va disposta la distrazione in favore dei medesimi difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1
quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal
[...]
, in persona del p.t., nei confronti di , Parte_1 Pt_2 Controparte_1
pag. 4/5 avverso la sentenza n. 321 del 13.11.24 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi,
ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso di avvocato,
(di cui Euro 131,00 per fase di studio, Euro 131,00 per fase introduttiva ed Euro 200,00
per fase decisoria) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Benevento, 10.9.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Prima Sezione
Il Tribunale di Benevento – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1137/25, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t. ( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Franco, giusta procura allegata al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Telese
Terme alla Via Giulio Cesare, n. 4.
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Alessio Iacobelli e Alda Durante, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in Cerreto Sannita alla via Preside Davide Iacobelli, n. 9
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi n.
321/2024, pubblicata il 13.11.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.9.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza,
il ha proposto appello avverso la sentenza n. 321/24 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, con cui è stato accolto il ricorso proposto da relativo al verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. Controparte_1
n. 187H/1317/2024 elevato dalla Polizia Municipale del il Parte_1
16.7.24 per la violazione dell' art. 126 bis del C.d.S, poiché non comunicava i dati dell'
effettivo trasgressore della violazione contestatagli con il precedente verbale n.
2884/481/24, notificato il 22.4.24.
Il , nel giudizio di primo grado n. R.G. 413/24, ha chiesto l'annullamento del CP_1
verbale n. 187H/1317/2024 ritenendolo illegittimo giacché avverso il verbale presupposto n. 2884/481/24 era stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi.
Il Giudice di Pace adito ha accolto l'opposizione ritenendo illegittimo il verbale
187H/1317/2024 poiché a seguito dell'accoglimento del ricorso avverso il verbale principale, non vi era più nessun obbligo in capo all' autore della presunta violazione di comunicare i dati del conducente.
Il ha proposto appello allegando quale unico motivo Parte_1
“l'autonomia delle infrazioni e conseguente obbligo di comunicazione dei dati”, e pag. 2/5 chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza gravata.
L' appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all' esito della discussione, all' udienza del
10.9.25 la causa è stata decisa ex art. 437 CPC.
L'appello è infondato e va rigettato.
Invero, anche alla luce della più recente giurisprudenza circa la corretta interpretazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall' art. 126 bis del C.d.S., la sentenza n.
321/24 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi è da ritenersi correttamente motivata.
La violazione ex art. 126-bis co. 2 C.d.S., ossia la mancata comunicazione -nei 60
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, può essere elevata soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,
l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 C.d.S.; mentre in caso di esito favorevole con conseguente annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto della violazione. (cfr. Cass. Civ. 3022/24 e Cass. Civ. 26553/24)
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “ancorché l'obbligo di comunicare i
dati del conducente richiesti dalla P.A. debba considerarsi attinente ad un dovere di
collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, il correlato obbligo,
pag. 3/5 ove non siano stati definiti i procedimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi
amministrativi e/o giurisdizionali, resta, tuttavia, sospeso e condizionato e si riattiva in
caso di esito sfavorevole di detti ricorsi, con nuova decorrenza dei termini dal deposito
della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.“.
(cfr. Cass. Civ. 3022/24).
Si specifica ancora che l'oggetto della sospensione è l'obbligo di comunicare e non il termine di 60 giorni, e che tale sospensione cessa con la sentenza di primo grado perché,
sebbene non definitiva, è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ha proposto CP_1
opposizione al verbale (presupposto) n. 288/V/481/ 24 elevatogli per la violazione dell'art.142 c. 8 del C.d.S. e notificato il 21.2.24; il relativo giudizio n. R.G. 413/24
instaurato dinanzi alla competente autorità, si è definito con una sentenza di accoglimento in virtu' della quale è venuto meno in capo all' appellato l'obbligo di comunicazione dei dati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo le tariffe forensi in mancanza di nota dei difensori;
di esse va disposta la distrazione in favore dei medesimi difensori, che si sono dichiarati antistatari.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1
quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal
[...]
, in persona del p.t., nei confronti di , Parte_1 Pt_2 Controparte_1
pag. 4/5 avverso la sentenza n. 321 del 13.11.24 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi,
ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in € 462,00 per compenso di avvocato,
(di cui Euro 131,00 per fase di studio, Euro 131,00 per fase introduttiva ed Euro 200,00
per fase decisoria) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115.
Benevento, 10.9.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
pag. 5/5