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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in Controparte_1 C.F._1
Samugheo, via Vittorio UE, 126/A, con il patrocinio dell'Avv. Antonello Garau;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Vittorio UE, 71, Controparte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Vittorio UE, 126, Controparte_3 nata a [...] il [...] ed ivi residente Via Manno, 14; CP_4
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “dichiarare che A) la casa di abitazione sita in Samugheo Via Vittorio UE, 126/A distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681 ctg. A/7, Cl. 2, vani 10 RC 826,33, confinante con proprietà , e strada Via Vittorio Persona_1 Persona_2
UE; su detta abitazione ai fini del pagamento dell'imposta di registro sul valore chiedeva l'applicazione dei benefici di “prima casa”; B) Terreno in Samugheo, Loc. Ghiriexiana in catasto terreni Foglio 49 mappale 28 di are 60.30 R.D.
1.61 e R.A.
1.50 intestato catastalmente al sig.
[...]
; e C) terreno in Loc. Noedda in catasto al foglio 14 mappale 132 – vigneto – di are CP_5 catastali 17.79 ma di estensione reale maggiore, R.D. 12.40 e R.A.
8.27 confinante con strada vicinale
“canario” ed altra proprietà del ricorrente, sono di proprietà esclusiva del ricorrente CP_1 per intervenuta usucapione ultraventennale”.
[...]
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies, Controparte_1 c.p.c., e UE e , al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto CP_4 Controparte_3 di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sugli immobili ubicati nel comune di Samugheo e, in particolare, sull'abitazione sita nella Via Vittorio UE, 126/A, distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681, sul terreno ubicato in località “Ghiriexiana”, distinto in catasto terreni foglio 49 mappale 28, e sul terreno ubicato in località “Noedda” distinto in catasto terreni al foglio 14 mappale 132.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha esposto:
- di aver esercitato il possesso esclusivo sugli stessi immobili quantomeno dall'anno 1992 e di avervi svolto attività contadina come imprenditore agricolo a titolo principale;
pagina 1 di 4 - di aver inoltre edificato, su sua iniziativa e a sue cure e spese, l'abitazione sopra indicata, come attestato dalla concessione edilizia n. 29 del 25.11.1993, rilasciata dal Comune di Samugheo, e di avervi abitato in modo ininterrotto unitamente alla sua famiglia;
- di aver curato sulla stessa abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- di aver eseguito anche sui terreni sopra descritti notevoli interventi di manutenzione e conservazione, avendoli curati personalmente, anche attraverso importanti opere di recinzione, conservazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, avendovi sistemato i confini, con opere di spietramento e di piantumazione, secondo le normali regole della conservazione e tutela dei beni.
Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa applicabili anche ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione, la ricorrente ha dichiarato: “che l'immobile oggetto della presente controversia è ubicato nel territorio del Comune ove essa ha la residenza e che non è titolare in via esclusiva o in comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione sita nel territorio del comune ove è situato l'immobile oggetto di causa. Inoltre dichiara di non essere titolare pro quota o per intero su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni di cui all'art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986 ovvero di quelle richiamate dall'art. 1 nota II bis lett. C) della tariffa allegata al DPR 131/86.”.
La parte ricorrente ha altresì dichiarato, nella sua qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, di essere intenzionato a domandare le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina.
Alla stregua di quanto esposto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di eredi degli intestatari catastali degli immobili, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 per la decisione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia pagina 2 di 4 del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come il ricorrente avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e escussi all'udienza del 9 ottobre 2025, Tes_1 Testimone_2 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il aveva costruito con mezzi propri la casa di CP_1 abitazione sita in Samugheo Via Vittorio UE, 126/a, avendovi abitato unitamente alla moglie, almeno dall'anno 1995, e che il medesimo attore aveva eseguito sui terreni oggetto della domanda lavori di manutenzione, anche straordinaria, avendo realizzato i muri di recinzione, avendo sistemato gli accessi, avendo provveduto alle opere di spietramento e avendovi impiantato un vigneto e avendovi fatto pascolare le pecore di sua proprietà. Il testimone ha altresì affermato che il Testimone_2 ricorrente era sempre stato in possesso delle chiavi dei cancelli, dai quali si aveva accesso ai terreni.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, in ragione di una assidua frequentazione dei luoghi di causa ovvero per aver coadiuvato il ricorrente durante la realizzazione delle recinzioni o in occasione delle vendemmie (cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Controparte_1 ultraventennale: della casa di abitazione, ubicata in Samugheo, Via Vittorio UE, 126/A, pagina 3 di 4 distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681, ctg. A/7, Cl. 2, vani 10, RC 826,33; del terreno ubicato in Samugheo, località “Ghiriexiana”, distinta in catasto terreni al foglio 49, mappale 28, di are 60.30 R.D.
1.61 e R.A. 1.50; e del terreno sito in località “Noedda” distinto in catasto al foglio 14, mappale 132, di are catastali 17.79, R.D. 12.40 e R.A. 8.27. 2. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Oristano, 30 ottobre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in Controparte_1 C.F._1
Samugheo, via Vittorio UE, 126/A, con il patrocinio dell'Avv. Antonello Garau;
ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Vittorio UE, 71, Controparte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Vittorio UE, 126, Controparte_3 nata a [...] il [...] ed ivi residente Via Manno, 14; CP_4
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “dichiarare che A) la casa di abitazione sita in Samugheo Via Vittorio UE, 126/A distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681 ctg. A/7, Cl. 2, vani 10 RC 826,33, confinante con proprietà , e strada Via Vittorio Persona_1 Persona_2
UE; su detta abitazione ai fini del pagamento dell'imposta di registro sul valore chiedeva l'applicazione dei benefici di “prima casa”; B) Terreno in Samugheo, Loc. Ghiriexiana in catasto terreni Foglio 49 mappale 28 di are 60.30 R.D.
1.61 e R.A.
1.50 intestato catastalmente al sig.
[...]
; e C) terreno in Loc. Noedda in catasto al foglio 14 mappale 132 – vigneto – di are CP_5 catastali 17.79 ma di estensione reale maggiore, R.D. 12.40 e R.A.
8.27 confinante con strada vicinale
“canario” ed altra proprietà del ricorrente, sono di proprietà esclusiva del ricorrente CP_1 per intervenuta usucapione ultraventennale”.
[...]
Motivi della decisione ha convenuto nel procedimento, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies, Controparte_1 c.p.c., e UE e , al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto CP_4 Controparte_3 di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sugli immobili ubicati nel comune di Samugheo e, in particolare, sull'abitazione sita nella Via Vittorio UE, 126/A, distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681, sul terreno ubicato in località “Ghiriexiana”, distinto in catasto terreni foglio 49 mappale 28, e sul terreno ubicato in località “Noedda” distinto in catasto terreni al foglio 14 mappale 132.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha esposto:
- di aver esercitato il possesso esclusivo sugli stessi immobili quantomeno dall'anno 1992 e di avervi svolto attività contadina come imprenditore agricolo a titolo principale;
pagina 1 di 4 - di aver inoltre edificato, su sua iniziativa e a sue cure e spese, l'abitazione sopra indicata, come attestato dalla concessione edilizia n. 29 del 25.11.1993, rilasciata dal Comune di Samugheo, e di avervi abitato in modo ininterrotto unitamente alla sua famiglia;
- di aver curato sulla stessa abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- di aver eseguito anche sui terreni sopra descritti notevoli interventi di manutenzione e conservazione, avendoli curati personalmente, anche attraverso importanti opere di recinzione, conservazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, avendovi sistemato i confini, con opere di spietramento e di piantumazione, secondo le normali regole della conservazione e tutela dei beni.
Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa applicabili anche ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione, la ricorrente ha dichiarato: “che l'immobile oggetto della presente controversia è ubicato nel territorio del Comune ove essa ha la residenza e che non è titolare in via esclusiva o in comunione legale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione sita nel territorio del comune ove è situato l'immobile oggetto di causa. Inoltre dichiara di non essere titolare pro quota o per intero su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e nuda proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni di cui all'art. 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986 ovvero di quelle richiamate dall'art. 1 nota II bis lett. C) della tariffa allegata al DPR 131/86.”.
La parte ricorrente ha altresì dichiarato, nella sua qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, di essere intenzionato a domandare le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina.
Alla stregua di quanto esposto, la parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti, chiamati in giudizio in qualità di eredi degli intestatari catastali degli immobili, non si sono costituiti nel procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 per la decisione nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive sostitutive dell'udienza.
********
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia pagina 2 di 4 del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come il ricorrente avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sugli immobili oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e escussi all'udienza del 9 ottobre 2025, Tes_1 Testimone_2 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico.
I testimoni hanno, in particolare, confermato che il aveva costruito con mezzi propri la casa di CP_1 abitazione sita in Samugheo Via Vittorio UE, 126/a, avendovi abitato unitamente alla moglie, almeno dall'anno 1995, e che il medesimo attore aveva eseguito sui terreni oggetto della domanda lavori di manutenzione, anche straordinaria, avendo realizzato i muri di recinzione, avendo sistemato gli accessi, avendo provveduto alle opere di spietramento e avendovi impiantato un vigneto e avendovi fatto pascolare le pecore di sua proprietà. Il testimone ha altresì affermato che il Testimone_2 ricorrente era sempre stato in possesso delle chiavi dei cancelli, dai quali si aveva accesso ai terreni.
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, in ragione di una assidua frequentazione dei luoghi di causa ovvero per aver coadiuvato il ricorrente durante la realizzazione delle recinzioni o in occasione delle vendemmie (cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, degli immobili per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Controparte_1 ultraventennale: della casa di abitazione, ubicata in Samugheo, Via Vittorio UE, 126/A, pagina 3 di 4 distinta in catasto al foglio 25 mappale 2681, ctg. A/7, Cl. 2, vani 10, RC 826,33; del terreno ubicato in Samugheo, località “Ghiriexiana”, distinta in catasto terreni al foglio 49, mappale 28, di are 60.30 R.D.
1.61 e R.A. 1.50; e del terreno sito in località “Noedda” distinto in catasto al foglio 14, mappale 132, di are catastali 17.79, R.D. 12.40 e R.A. 8.27. 2. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Oristano, 30 ottobre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4