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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
CODICE FISCALE , IN PERSONA DEL SINDACO, PROF. Parte_1 P.IVA_1
ING. COME ASSISTITO E DIFESO DALL'AVVOCATURA MUNICIPALE A Controparte_1
MEZZO DELL'AVV. RAFFAELE SQUEGLIA, (C.F. ) GIUSTA PROCURA AD C.F._1
LITES PER NOTAR FALCONIO IN DEL 15.9.2022, CON IL QUALE ELETTIVAMENTE Pt_1
DOMICILIA IN PRESSO LA CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO Pt_1
SAN GI - P.E.C. RAFFAELE. APOLI.IT, CHE LO RAPPRESENTA Email_1 Pt_1
GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN MILANO, AL CORSO MONFORTE 20, CODICE Controparte_2
FISCALE, REGISTRO DELLE IMPRESE E PARTITA IVA N. , ISCRITTA ALL'ALBO P.IVA_2
BANCHE CODICE ABI N. 3158.3, CP_3 Controparte_4
, N. 3158, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE,
[...] Controparte_5
DOTT. NATO A ROMA IL (C.F. ), Controparte_6 Parte_2 CodiceFiscale_2
p. 1 IN VIRTÙ DI PROCURA SPECIALE DEL 18 GENNAIO 2018 PER Parte_3
, REP. N. 31404, RACC. N. 9827, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GIULIO ROTOLI
[...]
(C.F. PRESSO IL QUALE ELETT.TE DOMICILIA IN NAPOLI ALLA VIA C.F._3
GIORDANO
BRUNO 169, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO 462/22 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IN
DATA 17/01/23, DEPOSITATO IN DATA 18/01/23 E NOTIFICATO IL 18/01/23,
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/2023 emesso in data 17/01/2023 e depositato il 18/01/2023, che gli ingiungeva il pagamento, in favore di CP_2 uale cessionaria dei crediti certificati della Cooperativa Sociale “Bambù”, della
[...]
somma di euro 119.203,04 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex artt. 4 e
5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché euro 160,00 ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre spese e compensi della procedura monitoria. L'opposizione è parziale e riguarda la debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e dell'importo ex art. 6 del medesimo decreto, non già la sorte capitale.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena CP_2
applicabilità della disciplina speciale di cui al d.lgs. 231/2002 ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali convenzionate per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, e rivendicando la debenza di euro 24.156,42 a titolo di interessi moratori calcolati secondo i criteri legali, oltre a euro 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, corrispondenti a euro 40,00 per ciascuna delle quattro fatture in ingiunzione.
Successivamente, il documentava l'intervenuto pagamento integrale della Pt_1 sorte capitale, con mandati del 15/02/2023 e del 27/02/2023 relativi alle fatture nn.
50/2020, 77/2020, 106/2020 e 117/2020; circostanza pacificamente ammessa anche p. 2 dalla controparte. Nelle note conclusionali del 15/12/2025 l'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto in relazione alla sorte capitale, la revoca altresì della condanna agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e dell'importo ex art. 6, limitandone l'eventuale riconoscimento alla somma forfettaria di euro 40,00.
Ebbene, è pacifico che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e prima della prima udienza, il abbia provveduto al pagamento integrale della sorte capitale di Pt_1
euro 119.203,04, come da mandati di pagamento versati in atti e come riconosciuto dalla stessa . Ne consegue la cessazione della materia del contendere in CP_2 relazione alla domanda di pagamento della sorte capitale e, in correlazione, la revoca del decreto ingiuntivo nei limiti di cui alla parte capitale.
La questione centrale concerne l'applicabilità degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 agli interessi moratori nel rapporto dedotto in causa. L'opponente argomenta che il credito non trae origine da una transazione commerciale, bensì da un'obbligazione ex lege di assistenza a famiglie e minori, e da provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, richiamando che “il campo d'applicazione della predetta disciplina … è solo ed esclusivamente quello delle transazioni commerciali che rinvengono la propria fonte nel contratto”, e che la convenzione “non costituisce transazione ai sensi del D. Lgs. n.
231/02”, poiché i suoi effetti si esplicano solo “in caso di concreto inserimento di minori a seguito di specifica autorizzazione”.
Per converso, sostiene che le convenzioni sottoscritte tra cooperativa e CP_2
siano “veri e propri contratti” che disciplinano le obbligazioni di entrambe le Pt_1 parti, con conseguente rientro della fattispecie nella definizione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2002, in quanto “contratto, comunque denominato (concessione, convenzione) tra impresa e pubblica amministrazione che comporta … la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Richiama, inoltre, pronunce di merito e arresti successivi che qualificano l'attività delle cooperative sociali come imprenditoriale ai fini della disciplina in parola e che includono tali convenzioni nel perimetro applicativo del decreto.
Va ritenuto, in diritto, che la disciplina del d.lgs. 231/2002 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nella p. 3 quale sia ravvisabile un vincolo contrattuale tra impresa e pubblica amministrazione e in cui la prestazione di servizi trovi causa nello scambio a titolo oneroso. La natura pubblicistica della funzione svolta dall'ente e la cornice normativa di settore non escludono, di per sé, la configurabilità di un rapporto contrattuale privatistico per la regolazione degli aspetti economico-patrimoniali dell'affidamento, quando sia dimostrata l'esistenza di una convenzione che determini prestazioni corrispettive.
Sotto tale profilo, l'opposta richiama l'interpretazione estensiva della nozione di
“transazione commerciale”, nonché la riconduzione delle cooperative sociali nell'alveo soggettivo degli imprenditori ai fini del decreto, valorizzando che “la convenzione sottoscritta tra le parti, costituisce un vero e proprio contratto nel quale viene individuata la prestazione a carico del il corrispettivo della Parte_1
stessa”.
Tuttavia, nel caso concreto, l'opponente ha sottolineato la struttura di contratto-quadro delle convenzioni, i cui effetti dipendono dalla successiva e specifica autorizzazione all'inserimento dei minori, con prestazioni operative attivate iussu iudicis e tariffe determinate in sede amministrativa di accreditamento;
ha inoltre documentato provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che impongono l'inserimento e l'assunzione dei relativi oneri.
Tale assetto, per come contrattualmente ed amministrativamente conformato, non consente di ravvisare che tutte le prestazioni per cui sono state emesse le quattro fatture oggetto di ingiunzione derivino direttamente ed immediatamente da un contratto in senso proprio, invece che da ordini giudiziali e da obblighi ex lege, con la convenzione che si limita a regolare aspetti economici e gestionali successivi all'insorgenza dell'obbligo.
Ne deriva che, nella specie, difetta il presupposto imprescindibile per l'applicazione automatica degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
In tale senso milita anche la giurisprudenza di merito, che, in fattispecie analoghe, ha escluso la “vera e propria transazione commerciale”, negando la debenza degli interessi 231/02 quando il titolo dell'obbligazione sia ex lege e iussu iudicis.
p. 4 La contraria tesi dell'opposta, fondata su orientamenti estensivi, non supera, nel caso concreto, il difetto di allegazione e prova della fonte contrattuale diretta delle quattro partite fatturate e della loro riconducibilità a prestazioni convenzionali non attivate da ordini giudiziali. Ne consegue che l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo quanto al riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Permane da esaminare la domanda dell'opposta relativa all'importo di euro 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, quale 40,00 euro per ciascuna fattura.
L'opponente ne contesta la moltiplicazione per fattura, prospettando che l'importo forfettario attiene all'unitaria iniziativa recuperatoria e non alle singole componenti del credito, e che, comunque, difetta la prova del maggior danno.
Il testo dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 riconosce “al creditore … un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno”.
La struttura forfettaria e automatica dell'importo è pacifica;
tuttavia, la questione è se esso vada per singola fattura o una tantum.
L'opposta richiama prassi europee (FAQ della Commissione e decisioni della CGUE)
a sostegno del criterio per fattura;
l'opponente richiama decisioni del Tribunale che hanno ritenuto dovuto l'importo una sola volta quando l'azione giudiziale è unitaria e non si sia data prova di ulteriori costi di recupero.
In coerenza con i precedenti e avuto riguardo alla unicità dell'azione monitoria intrapresa su più fatture cedute con un unico atto di cessione, il Tribunale deve ritenere che l'importo forfettario sia dovuto una sola volta nella misura di euro 40,00, salva la prova del maggior danno, non fornita.
Pertanto, l'opposizione va accolta parzialmente anche sul punto, limitando la somma ex art. 6 al solo importo di euro 40,00.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opposta, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione sul capo degli interessi e sulla limitazione dell'importo ex art. 6, nonché della cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale per pagamento medio tempore intervenuto.
p. 5 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale di euro
119.203,04, per intervenuto pagamento, e di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo in relazione alla stessa sorte capitale;
− accoglie l'opposizione quanto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo in relazione agli interessi moratori;
− accoglie parzialmente l'opposizione quanto all'art. 6 d.lgs. 231/2002, riconoscendo in favore dell'opposta l'importo forfettario di euro 40,00, Controparte_2
revocando il decreto ingiuntivo nella parte eccedente;
− condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 22/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
CODICE FISCALE , IN PERSONA DEL SINDACO, PROF. Parte_1 P.IVA_1
ING. COME ASSISTITO E DIFESO DALL'AVVOCATURA MUNICIPALE A Controparte_1
MEZZO DELL'AVV. RAFFAELE SQUEGLIA, (C.F. ) GIUSTA PROCURA AD C.F._1
LITES PER NOTAR FALCONIO IN DEL 15.9.2022, CON IL QUALE ELETTIVAMENTE Pt_1
DOMICILIA IN PRESSO LA CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO Pt_1
SAN GI - P.E.C. RAFFAELE. APOLI.IT, CHE LO RAPPRESENTA Email_1 Pt_1
GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
CON SEDE LEGALE IN MILANO, AL CORSO MONFORTE 20, CODICE Controparte_2
FISCALE, REGISTRO DELLE IMPRESE E PARTITA IVA N. , ISCRITTA ALL'ALBO P.IVA_2
BANCHE CODICE ABI N. 3158.3, CP_3 Controparte_4
, N. 3158, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE,
[...] Controparte_5
DOTT. NATO A ROMA IL (C.F. ), Controparte_6 Parte_2 CodiceFiscale_2
p. 1 IN VIRTÙ DI PROCURA SPECIALE DEL 18 GENNAIO 2018 PER Parte_3
, REP. N. 31404, RACC. N. 9827, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GIULIO ROTOLI
[...]
(C.F. PRESSO IL QUALE ELETT.TE DOMICILIA IN NAPOLI ALLA VIA C.F._3
GIORDANO
BRUNO 169, CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO 462/22 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IN
DATA 17/01/23, DEPOSITATO IN DATA 18/01/23 E NOTIFICATO IL 18/01/23,
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con atto di citazione notificato in data 21/02/2023, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/2023 emesso in data 17/01/2023 e depositato il 18/01/2023, che gli ingiungeva il pagamento, in favore di CP_2 uale cessionaria dei crediti certificati della Cooperativa Sociale “Bambù”, della
[...]
somma di euro 119.203,04 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex artt. 4 e
5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché euro 160,00 ex art. 6 D.lgs. 231/2002, oltre spese e compensi della procedura monitoria. L'opposizione è parziale e riguarda la debenza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e dell'importo ex art. 6 del medesimo decreto, non già la sorte capitale.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena CP_2
applicabilità della disciplina speciale di cui al d.lgs. 231/2002 ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cooperative sociali convenzionate per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, e rivendicando la debenza di euro 24.156,42 a titolo di interessi moratori calcolati secondo i criteri legali, oltre a euro 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, corrispondenti a euro 40,00 per ciascuna delle quattro fatture in ingiunzione.
Successivamente, il documentava l'intervenuto pagamento integrale della Pt_1 sorte capitale, con mandati del 15/02/2023 e del 27/02/2023 relativi alle fatture nn.
50/2020, 77/2020, 106/2020 e 117/2020; circostanza pacificamente ammessa anche p. 2 dalla controparte. Nelle note conclusionali del 15/12/2025 l'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto in relazione alla sorte capitale, la revoca altresì della condanna agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e dell'importo ex art. 6, limitandone l'eventuale riconoscimento alla somma forfettaria di euro 40,00.
Ebbene, è pacifico che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e prima della prima udienza, il abbia provveduto al pagamento integrale della sorte capitale di Pt_1
euro 119.203,04, come da mandati di pagamento versati in atti e come riconosciuto dalla stessa . Ne consegue la cessazione della materia del contendere in CP_2 relazione alla domanda di pagamento della sorte capitale e, in correlazione, la revoca del decreto ingiuntivo nei limiti di cui alla parte capitale.
La questione centrale concerne l'applicabilità degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 agli interessi moratori nel rapporto dedotto in causa. L'opponente argomenta che il credito non trae origine da una transazione commerciale, bensì da un'obbligazione ex lege di assistenza a famiglie e minori, e da provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, richiamando che “il campo d'applicazione della predetta disciplina … è solo ed esclusivamente quello delle transazioni commerciali che rinvengono la propria fonte nel contratto”, e che la convenzione “non costituisce transazione ai sensi del D. Lgs. n.
231/02”, poiché i suoi effetti si esplicano solo “in caso di concreto inserimento di minori a seguito di specifica autorizzazione”.
Per converso, sostiene che le convenzioni sottoscritte tra cooperativa e CP_2
siano “veri e propri contratti” che disciplinano le obbligazioni di entrambe le Pt_1 parti, con conseguente rientro della fattispecie nella definizione di “transazione commerciale” di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2002, in quanto “contratto, comunque denominato (concessione, convenzione) tra impresa e pubblica amministrazione che comporta … la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”. Richiama, inoltre, pronunce di merito e arresti successivi che qualificano l'attività delle cooperative sociali come imprenditoriale ai fini della disciplina in parola e che includono tali convenzioni nel perimetro applicativo del decreto.
Va ritenuto, in diritto, che la disciplina del d.lgs. 231/2002 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, nella p. 3 quale sia ravvisabile un vincolo contrattuale tra impresa e pubblica amministrazione e in cui la prestazione di servizi trovi causa nello scambio a titolo oneroso. La natura pubblicistica della funzione svolta dall'ente e la cornice normativa di settore non escludono, di per sé, la configurabilità di un rapporto contrattuale privatistico per la regolazione degli aspetti economico-patrimoniali dell'affidamento, quando sia dimostrata l'esistenza di una convenzione che determini prestazioni corrispettive.
Sotto tale profilo, l'opposta richiama l'interpretazione estensiva della nozione di
“transazione commerciale”, nonché la riconduzione delle cooperative sociali nell'alveo soggettivo degli imprenditori ai fini del decreto, valorizzando che “la convenzione sottoscritta tra le parti, costituisce un vero e proprio contratto nel quale viene individuata la prestazione a carico del il corrispettivo della Parte_1
stessa”.
Tuttavia, nel caso concreto, l'opponente ha sottolineato la struttura di contratto-quadro delle convenzioni, i cui effetti dipendono dalla successiva e specifica autorizzazione all'inserimento dei minori, con prestazioni operative attivate iussu iudicis e tariffe determinate in sede amministrativa di accreditamento;
ha inoltre documentato provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che impongono l'inserimento e l'assunzione dei relativi oneri.
Tale assetto, per come contrattualmente ed amministrativamente conformato, non consente di ravvisare che tutte le prestazioni per cui sono state emesse le quattro fatture oggetto di ingiunzione derivino direttamente ed immediatamente da un contratto in senso proprio, invece che da ordini giudiziali e da obblighi ex lege, con la convenzione che si limita a regolare aspetti economici e gestionali successivi all'insorgenza dell'obbligo.
Ne deriva che, nella specie, difetta il presupposto imprescindibile per l'applicazione automatica degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
In tale senso milita anche la giurisprudenza di merito, che, in fattispecie analoghe, ha escluso la “vera e propria transazione commerciale”, negando la debenza degli interessi 231/02 quando il titolo dell'obbligazione sia ex lege e iussu iudicis.
p. 4 La contraria tesi dell'opposta, fondata su orientamenti estensivi, non supera, nel caso concreto, il difetto di allegazione e prova della fonte contrattuale diretta delle quattro partite fatturate e della loro riconducibilità a prestazioni convenzionali non attivate da ordini giudiziali. Ne consegue che l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo quanto al riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002.
Permane da esaminare la domanda dell'opposta relativa all'importo di euro 160,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002, quale 40,00 euro per ciascuna fattura.
L'opponente ne contesta la moltiplicazione per fattura, prospettando che l'importo forfettario attiene all'unitaria iniziativa recuperatoria e non alle singole componenti del credito, e che, comunque, difetta la prova del maggior danno.
Il testo dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 riconosce “al creditore … un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno”.
La struttura forfettaria e automatica dell'importo è pacifica;
tuttavia, la questione è se esso vada per singola fattura o una tantum.
L'opposta richiama prassi europee (FAQ della Commissione e decisioni della CGUE)
a sostegno del criterio per fattura;
l'opponente richiama decisioni del Tribunale che hanno ritenuto dovuto l'importo una sola volta quando l'azione giudiziale è unitaria e non si sia data prova di ulteriori costi di recupero.
In coerenza con i precedenti e avuto riguardo alla unicità dell'azione monitoria intrapresa su più fatture cedute con un unico atto di cessione, il Tribunale deve ritenere che l'importo forfettario sia dovuto una sola volta nella misura di euro 40,00, salva la prova del maggior danno, non fornita.
Pertanto, l'opposizione va accolta parzialmente anche sul punto, limitando la somma ex art. 6 al solo importo di euro 40,00.
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opposta, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione sul capo degli interessi e sulla limitazione dell'importo ex art. 6, nonché della cessazione della materia del contendere sulla sorte capitale per pagamento medio tempore intervenuto.
p. 5 Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale di euro
119.203,04, per intervenuto pagamento, e di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo in relazione alla stessa sorte capitale;
− accoglie l'opposizione quanto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo in relazione agli interessi moratori;
− accoglie parzialmente l'opposizione quanto all'art. 6 d.lgs. 231/2002, riconoscendo in favore dell'opposta l'importo forfettario di euro 40,00, Controparte_2
revocando il decreto ingiuntivo nella parte eccedente;
− condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 22/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 6