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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5799 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. VIGNA FABIANA DALMAZIO TARANTINO Parte_1
NT ( C.F. 1
) PIAZZA DELLA VITTORIA, 16 87100 COSENZA ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. CIANFLONE SERENA;
CP_2 AVV. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO Parte_1
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2022, esponeva: di essere dipendente di ruolo del CP_3 come personale ATA, con il profilo professionale di assistente amministrativo -attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo IC "B.
AR di TI (CS), immessa in ruolo il 1.9.2018 con contratto a tempo indeterminato;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva svolto servizio non di ruolo, in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati annualmente con il CP_3 che il decreto di ricostruzione di carriera aveva valorizzato solo parzialmente il servizio pre- ruolo;
che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio.
Chiedeva, pertanto, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e quindi la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato, con conseguente ordine al CP_3 di collocarla nelle posizioni stipendiali maturate (alla data del 01.09.2018, nella fascia stipendiale 9 -14 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 3 mesi 3 e giorni 16, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9 -14 in data
14.05.2021) e con la condanna del CP_3 al pagamento delle differenze retributive maturate e versamento all' CP_2 delle differenze contributive, con ordine di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera. Il CP_1 si costituiva, in via preliminare sollevando eccezione di prescrizione dei crediti retributivi e contributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche CP_2, che chiedeva la condanna del ministero al pagamento delle differenze contributive eventualmente maturate, riservandosi altresì di depositare il calcolo delle eventuali somme dovute all'Istituto a titolo di contribuzione previdenziale non pagata.
Senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa veniva decisa all'odierna udienza del ....
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Sulle questioni preliminari.
Ebbene, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto resistente.
Richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 901 del 06.07.2023) si osserva che "...l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono
"disposti all'atto della conferma in ruolo". Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore".
Nel caso di specie, la conferma in ruolo è avvenuta con decorrenza 01.9.2018,
e da questa data la ricorrente ha avuto contezza della anzianità di carriera riconosciutale e del trattamento economico (mensilmente corrispostole) a lei riservato.
Ne consegue, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è costituito da una richiesta di riconoscimento di maggiore anzianità pre-ruolo e di pagamento di differenze retributive pervenuta all'amministrazione in data 29.10.2021, che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati fino alla data del 29.10.2016.
3.Sulla fondatezza della domanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
Ebbene, va rilevato che dalla documentazione in atti versata risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico
2000/2001 (cfr. lo stato matricolare e il decreto di ricostruzione della carriera). La lavoratrice assume che la normativa italiana, ed in particolare per il personale
ATA, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui "Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà") sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.
Tale norma stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità - ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da
Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2021, n. 37272 - secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto
"ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina
(Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno. La ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. "ricostruzione della carriera" e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato,
l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla Cassazione all'udienza del 18.10.2016 - e depositate il 7.11.2016
- con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza TT della
Corte di Giustizia del 2018 e la recente decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza "TT" della Corte di Giustizia Europea.
Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato."
Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che "Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, TT contro perché la Controparte_4
/
pronuncia, riguardante la diversa questione della ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime".
Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata discriminazione alla rovescia».
La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che "la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del
1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass.
31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che "la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Per_1 è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di "elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego", come la "particolare natura delle mansioni" e/o la
"legittima finalità di politica sociale".
Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale
ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato.
Appare chiaro, allora, che va riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, comprensivo anche dell'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva del servizio pre-ruolo prestato in forza del susseguirsi di plurimi contratti a tempo determinato.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo.
Non vi è contestazione alcuna sulle fasce stipendiali indicate in ricorso. Il Controparte_5 , pertanto, deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive richieste in ricorso, maturate tra la fascia stipendiale 9 -
14 e la fascia stipendiale 15 -20 a decorrere dal 15.05.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15 -20 sulla base del servizio effettivamente reso) e fino alla data di ultimazione della fascia stipendiale 9 -14, sulla base del decreto di ricostruzione della carriera.
Il ministero va inoltre condannato al pagamento delle differenze contributive conseguenti alla diversa ricostruzione di carriera, nei limiti dell'operatività dei termini di prescrizione.
4. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del , adeguate al valore della lite ed alla Controparte_5 assenza di qualsivoglia attività istruttoria, mentre possono essere compensate nei confronti dell' CP_2 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi per ulteriori anni 2, mesi 9 e giorni 6, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
2. condanna il Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale 9 -14 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 3 mesi 3 e giorni
16, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9 -
14 in data 14.05.2021;
3. condanna il Controparte_5 a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive e contributive derivanti dalla diversa ricostruzione di carriera, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4. condanna il Controparte_5 a versare nei confronti dell' CP_2 le differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti dei termini di prescrizione;
5. condanna il Controparte_5 'in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.865,50, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
6. Spese compensate tra il CP_1 e l' CP_2.
Redatta con la collaborazione dell'addetta UPP, Testimone_1
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. VIGNA FABIANA DALMAZIO TARANTINO Parte_1
NT ( C.F. 1
) PIAZZA DELLA VITTORIA, 16 87100 COSENZA ITALIA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. CIANFLONE SERENA;
CP_2 AVV. CARNOVALE MARCELLO;
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO Parte_1
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2022, esponeva: di essere dipendente di ruolo del CP_3 come personale ATA, con il profilo professionale di assistente amministrativo -attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo IC "B.
AR di TI (CS), immessa in ruolo il 1.9.2018 con contratto a tempo indeterminato;
che antecedentemente all'immissione in ruolo aveva svolto servizio non di ruolo, in forza di plurimi contratti a tempo determinato stipulati annualmente con il CP_3 che il decreto di ricostruzione di carriera aveva valorizzato solo parzialmente il servizio pre- ruolo;
che tale comportamento dell'Amministrazione convenuta era discriminatorio.
Chiedeva, pertanto, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e quindi la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato, con conseguente ordine al CP_3 di collocarla nelle posizioni stipendiali maturate (alla data del 01.09.2018, nella fascia stipendiale 9 -14 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 3 mesi 3 e giorni 16, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9 -14 in data
14.05.2021) e con la condanna del CP_3 al pagamento delle differenze retributive maturate e versamento all' CP_2 delle differenze contributive, con ordine di rettifica del decreto di ricostruzione di carriera. Il CP_1 si costituiva, in via preliminare sollevando eccezione di prescrizione dei crediti retributivi e contributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
Si costituiva in giudizio anche CP_2, che chiedeva la condanna del ministero al pagamento delle differenze contributive eventualmente maturate, riservandosi altresì di depositare il calcolo delle eventuali somme dovute all'Istituto a titolo di contribuzione previdenziale non pagata.
Senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa veniva decisa all'odierna udienza del ....
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Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Sulle questioni preliminari.
Ebbene, parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto resistente.
Richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 901 del 06.07.2023) si osserva che "...l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono
"disposti all'atto della conferma in ruolo". Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore".
Nel caso di specie, la conferma in ruolo è avvenuta con decorrenza 01.9.2018,
e da questa data la ricorrente ha avuto contezza della anzianità di carriera riconosciutale e del trattamento economico (mensilmente corrispostole) a lei riservato.
Ne consegue, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è costituito da una richiesta di riconoscimento di maggiore anzianità pre-ruolo e di pagamento di differenze retributive pervenuta all'amministrazione in data 29.10.2021, che sono prescritti tutti i crediti retributivi maturati fino alla data del 29.10.2016.
3.Sulla fondatezza della domanda.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
Ebbene, va rilevato che dalla documentazione in atti versata risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico
2000/2001 (cfr. lo stato matricolare e il decreto di ricostruzione della carriera). La lavoratrice assume che la normativa italiana, ed in particolare per il personale
ATA, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui "Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà") sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella
Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999.
Tale norma stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità - ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da
Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2021, n. 37272 - secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto
"ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina
(Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno. La ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. "ricostruzione della carriera" e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato,
l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla Cassazione all'udienza del 18.10.2016 - e depositate il 7.11.2016
- con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza TT della
Corte di Giustizia del 2018 e la recente decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza "TT" della Corte di Giustizia Europea.
Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato."
Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che "Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, TT contro perché la Controparte_4
/
pronuncia, riguardante la diversa questione della ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime".
Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata discriminazione alla rovescia».
La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che "la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del
1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass.
31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che "la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Per_1 è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di "elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego", come la "particolare natura delle mansioni" e/o la
"legittima finalità di politica sociale".
Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale
ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato.
Appare chiaro, allora, che va riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, comprensivo anche dell'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore della direttiva del servizio pre-ruolo prestato in forza del susseguirsi di plurimi contratti a tempo determinato.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo.
Non vi è contestazione alcuna sulle fasce stipendiali indicate in ricorso. Il Controparte_5 , pertanto, deve essere condannato al pagamento delle differenze retributive richieste in ricorso, maturate tra la fascia stipendiale 9 -
14 e la fascia stipendiale 15 -20 a decorrere dal 15.05.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15 -20 sulla base del servizio effettivamente reso) e fino alla data di ultimazione della fascia stipendiale 9 -14, sulla base del decreto di ricostruzione della carriera.
Il ministero va inoltre condannato al pagamento delle differenze contributive conseguenti alla diversa ricostruzione di carriera, nei limiti dell'operatività dei termini di prescrizione.
4. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del , adeguate al valore della lite ed alla Controparte_5 assenza di qualsivoglia attività istruttoria, mentre possono essere compensate nei confronti dell' CP_2 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, quindi per ulteriori anni 2, mesi 9 e giorni 6, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
2. condanna il Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale 9 -14 con anzianità residua da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva di anni 3 mesi 3 e giorni
16, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9 -
14 in data 14.05.2021;
3. condanna il Controparte_5 a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive e contributive derivanti dalla diversa ricostruzione di carriera, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4. condanna il Controparte_5 a versare nei confronti dell' CP_2 le differenze contributive maturate correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti dei termini di prescrizione;
5. condanna il Controparte_5 'in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.865,50, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
6. Spese compensate tra il CP_1 e l' CP_2.
Redatta con la collaborazione dell'addetta UPP, Testimone_1
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO