Articolo 3 della Legge 6 marzo 1996, n. 141
Articolo 2Articolo 4
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22 marzo 1996
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 marzo 1996