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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2458/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti GIALLOMBARDO GIOVANNI e GIACONIA FRANCESCO PERIA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (23.02.2021), giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento del beneficio richiesto a decorrere dal mese di Gennaio 2023.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita peritale del 27/05/2025 (cfr. TU in atti). Successivamente, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, il TU ha precisato che “il certificato medico prodotto, datato
Luglio 2025, pur attestando che lo stato clinico sarebbe presente da almeno 2 anni, non può essere ritenuto elemento sufficiente per disporre la retrodatazione del beneficio, trattandosi di dichiarazione basata su valutazione retrospettiva e priva di adeguato supporto documentale oggettivo riferibile al periodo precedente . Pertanto , si conferma la correttezza della decorrenza individuata dal sottoscritto TU , coincidente con l'inizio delle operazioni peritali in quanto solo a partire da tale momento è stato possibile accertare la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione), tenuto conto dell'epoca di decorrenza del beneficio riconosciuto e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
dichiara che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 27/05/2025; dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2458/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti GIALLOMBARDO GIOVANNI e GIACONIA FRANCESCO PERIA)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (23.02.2021), giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento del beneficio richiesto a decorrere dal mese di Gennaio 2023.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita peritale del 27/05/2025 (cfr. TU in atti). Successivamente, a seguito delle osservazioni della parte ricorrente, il TU ha precisato che “il certificato medico prodotto, datato
Luglio 2025, pur attestando che lo stato clinico sarebbe presente da almeno 2 anni, non può essere ritenuto elemento sufficiente per disporre la retrodatazione del beneficio, trattandosi di dichiarazione basata su valutazione retrospettiva e priva di adeguato supporto documentale oggettivo riferibile al periodo precedente . Pertanto , si conferma la correttezza della decorrenza individuata dal sottoscritto TU , coincidente con l'inizio delle operazioni peritali in quanto solo a partire da tale momento è stato possibile accertare la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
Si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione), tenuto conto dell'epoca di decorrenza del beneficio riconosciuto e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
dichiara che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 27/05/2025; dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)