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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.428/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
15 gennaio 2018 iscritto al n. 1595/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA la (c.f.: ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ed il il Controparte_2 coordinamento delle attività del Tit. VIII della legge n. 219 del 1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f.: , domiciliata ex lege in Napoli, alla Via P.IVA_2
A. Diaz n. 11 APPELLANTI
E
l (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Maurizio D'Albora (c.f. ) C.F._1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2013, l' conveniva in giudizio Controparte_3 dinnanzi al Tribunale di Napoli la ed il Controparte_4 [...]
connesse al Programma di ricostruzione Parte_2 ex l. 219/1981, per chiedere il rimborso, in forza dell'accollo statale ex lege, dell'importo di euro
12.055,24 oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, da essa corrisposto al in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 26412 del 23.12.2009 emesso Controparte_5 dal Tribunale di Roma e da quest'ultimo ottenuto, dopo che, a sua volta, nella qualità di
1 concessionario per la progettazione ed esecuzione dell'opera denominata “Raccordo SS IA
– Circumvallazione Esterna di Napoli” ( come da convenzione n.9 del 21 novembre 1981) , lo aveva versato, a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, a favore di CP_6 proprietario di aree interessate dalle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione della citata opera.
L chiedeva alle dette Amministrazioni statali convenute il rimborso della citata somma CP_3 adducendo a sua giustificazione l'accollo legale previsto dall'art. 42 l. 144/1999, che, al suo comma
3 ultima parte, così statuiva “ Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett.a)..”, tra cui vi era, per quanto riguardava le strade, anche l' CP_3
Le Amministrazioni statali convenute si costituivano, resistendo alle pretese attoree.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Napoli accoglieva le richieste dell' Controparte_3 compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice di primo grado rilevava che, in materia di interpretazione del citato art. 42, nell'individuazione del soggetto legittimato passivo, tenuto al pagamento degli oneri derivanti dalle opere realizzate in esecuzione della legge n. 219/1981, era intervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12381/2017 che aveva stabilito che “ Il riferimento alle “opere” senza ulteriori specificazioni preclude l'interpretazione restrittiva ( come opere acquedottistiche ) sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali qual è la Circumvallazione esterna di Napoli;
significativo è l'analogo riferimento generico alle
“opere” nell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario ai fini della definizione transattiva delle controversie. La suddetta interpretazione restrittiva fa leva anche sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge
144/1999, laddove, demandando al Commissario Straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al Titolo VIII della legge n.219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche, e agli interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia tale riferimento ( che tra l'altro- si deve precisare-è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti
a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente con disposizione speciale a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali”.
Contro la suddetta sentenza la ed il CP_1 Parte_1 [...]
[...
[...] l. 219/1981 hanno proposto appello, Parte_3 articolando un unico motivo di doglianza, cui l' ha resistito. CP_3
Con tale motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 42 l.
144/1999.
La norma richiamata dispone che: “1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di
Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 […] sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi […].3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello
Stato e predispone […] un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII l.
219/1987 e s.m. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione […] Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera A.[…] 6. Il Governo è delegato ad emanare […] uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della l. 219/1981 […] I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) definire, da parte del
Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari […]”.
Gli appellanti deducono che gli oneri del contenzioso di cui queste disposizioni prevedono l'accollo allo Stato sono esclusivamente quelli relativi alle controversie che traggono origine dall'esecuzione, ex l. 219/1981, delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge e delle relative opere di urbanizzazione menzionate dai primi due commi della norma medesima, ovvero di quelle comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi da trasferirsi ai
Comuni contermini a quello di Napoli in cui gli alloggi medesimi sono stati costruiti.
A sostegno di questa prospettazione, gli appellanti indicano la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6973/2007, confermata in appello, nonché il parere reso dal Consiglio di Stato, n. 111 del 2002.
Da ultimo, gli appellanti evidenziano che la l. 341/1995 ha operato il trasferimento delle opere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del trasferimento medesimo e, dunque,
3 l' deve considerarsi successore in tutti i rapporti originariamente facenti capo allo Controparte_3
Stato, non potendo quindi usufruire della disciplina speciale della l. 144/1999, in cui la norma che prevede l'accollo degli oneri delle controversie ha carattere eccezionale, e segnalano che l'art. 22, comma 2, l. 341/1995 distingue le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dalle opere infrastrutturali, con una distinzione che fa applicazione di un'espressa individuazione normativa di opere effettuata negli allegati A, B, C, del d.m. 04.11.1994, laddove nell'allegato C sono individuate le infrastrutture come categorie a sé, diverse tra le opere degli allegati A e B, corrispondenti alle opere ricadenti nel comune di Napoli ed in altri comuni viciniori. Concludono nel senso che la citata norma, se interpretata estensivamente sarebbe priva di copertura finanziaria, tanto desumendosi dall'art. 42, co. 6 , lett. g) della legge 144/1999, che nel rispetto dell'art. 81, co.
4, della Costituzione, pone il limite della compatibilità finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti nel piano di definizione e di chiusura del programma, con le disponibilità all'uopo autorizzate dalla legge, ricordando che, solo per l' (senza, cioè, considerare gli altri CP_3 enti, pure destinatari di altre opere), gli oneri del contenzioso pregresso ammontavano a 225 milioni di euro.
Il motivo è infondato.
Gli assunti svolti traggono origine dal dato letterale dell'art. 42, l. n. 144 del 1999, che si sostiene aver limitato la perdurante responsabilità dello Stato – per gli oneri del contenzioso relativo alle controversie aventi titolo in eventi verificatisi prima del trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari – alle sole opere acquedottistiche, agli alloggi ed alle relative opere di urbanizzazione, con esclusione di ogni altra opera infrastrutturale in considerazione dell'espressa menzione delle sole opere acquedottistiche.
E' avviso della Corte che questa lettura del dato normativo sia parziale.
In accordo con quanto affermato (anche) dalla Suprema Corte (nella citata ordinanza n. 12381 del
2017, peraltro confermata con una successiva, la n. 14375 del 2021), l'art. 22, comma 2, del d.l. n.
244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto" – aveva instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse. Esclusa, pertanto, la tesi secondo la quale vi sarebbe stato un
4 subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere, risulta rafforzata la rilevanza dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999, che è norma, non solo, successiva al citato art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha previsto che "gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett. a)”.
Il riferimento alle "opere", senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva, come opere acquedottistiche, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è invece idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, qual è l'SS IA (per la cui realizzazione fu attuata l'occupazione legittima all'origine della domanda d'indennizzo del prima e della poi). CP_5 CP_3
Significativo è l'analogo riferimento generico alle "opere" nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n.
354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie.
Identicamente onnicomprensivo è il riferimento, operato dall'art. 42, comma 3, alle “opere” di cui al comma 6, lett. a).
L'interpretazione restrittiva patrocinata dagli appellanti fa leva anche sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione.
Tuttavia, tale riferimento è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.
Va rilevato inoltre che solo in comparsa conclusionale gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito nel senso di ritenere irrilevante la circostanza che la procedura espropriativa si fosse conclusa nel 2008, in data successiva al trasferimento della proprietà all' pertanto, la doglianza deve ritenersi inammissibile (cfr. Cass. 6630/2026). CP_3
In ogni caso, la censura non coglie la ratio della disposizione che assume violata, dato che il
Tribunale ha condivisibilmente individuato in essa l'intento del legislatore di attribuire alla responsabilità dello Stato il carico degli oneri comunque ontologicamente ed eziologicamente
5 riferibili agli eventi verificatisi prima del trasferimento.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento, in favore dell' delle spese processuali del grado che vanno CP_3 liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00,nell'importo di euro 3000,00 per compensi professionali ed euro ed euro 450,00 per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e Controparte_4 dal del Tit. VIII della Parte_2 legge n. 219 del 1981 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Napoli CP_3
n.428/2018 pubblicata il 15 gennaio 2018:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore dell'
[...]
liquidandole per compensi in euro 3000,00 e per spese generali al 15% in euro 450,00, oltre CP_3 eventuali ulteriori accessori se dovuti;
c) dà atto, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Caterina di Martino dott.ssa Caterina Molfino
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