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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Raffaele Montanaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Fabio Leoci, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 febbraio 2024 parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
Proc. n. 132/2022 RG - 1 - dott.ssa Parte_2 incardinava il giudizio di opposizione all' esecuzione promossa ai suoi danni di-
nanzi al GE nel proc. n 317/16, concludendo per la nullità improcedibilità
dell'atto di precetto notificatole da nonché nullo il procedimento CP_1
di esecuzione immobiliare conseguentemente incardinato, stante la avvenuta estinzione del credito invocato e mandare assolta parte opponente da ogni do-
manda proposta e proponenda nei suoi confronti dal;
dichiarare non do- CP_1
vuta dalla la somma di € 29.331,00, corrisposta in data 22/02/2013 al Pt_1
a titolo di indennità di avviamento per convalida di licenza per finita loca- CP_1
zione, stante l'intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto di locazione,
precedentemente proposta, per colpa del;
condannare alla restitu- CP_1 CP_1
zione della ridetta somma e dichiarare compensati i rapporti di debito credito tra l'attrice e il convenuto ossia tra € 35.021,24 vantato dalla e € 29.374,40 Pt_1
vantato dal condannando quest'ultimo al pagamento della residua somma. CP_1
Si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
Ritenuta la necessità di accertare i rapporti di dare e avere, veniva disposta CTU
all'esito della quale la causa veniva decisa con sentenza n. 82/2022, pubblicata in data 19/01/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente l'opposizione, 1) accertando e dichiarando che, in conseguenza e a far data dalla sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emessa dal Tribu-
nale in data 30/05/2014, il credito del , determinato dal CTU in € CP_1
29.384,40 andava parzialmente compensato con il controcredito della Pt_1
per complessivi € 5.690,24 portati dalle spese legali delle sentenze n. 667/2016
CA e n. 386/2016 CA per come determinati dal CTU e 2) accertava che all'esito delle effettuate compensazioni residuava un credito del pari a € 23.694,16. CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e dichiarava valida l'intimazione del precetto per la somma di € 23.694,16. Riget-
tava le richieste di risarcimento avanzata dal ex art. 96 cod. proc. civ.. CP_1
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 21/02/2022 chiedendone la riforma con unico articolato motivo.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per chiarire la vicenda per cui è causa occorre premettere in fatto quanto segue per come desumibile dagli atti di causa.
Con un primo atto di citazione, risalente al 2006, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brindisi dichiararsi risolto il contratto di locazione afferente l'immobile ubicato in Brindisi alla piazza E. Dionisi n. 3 condotto in locazione da per inadempimento di quest'ultimo. Il processo si concludeva CP_1
con sentenza n. 926/2014 del 30/05/2014 che accoglieva la domanda e dichiara-
va risolto il contratto di locazione. Avverso la sentenza il interponeva gra- CP_1
vame e il processo di appello si concludeva con sentenza n. 667 del 24/06/2016
che confermava la sentenza di primo grado. Il tutto con condanna del alla CP_1
refusione delle spese del primo e secondo grado.
Nel frattempo e successivamente alla introduzione del giudizio per risoluzione la con atto notificato il 04/07/2011, promuoveva e otteneva in data Pt_1
26/10/2011 convalida di licenza per finita locazione con ordine a di rila- CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sciare l'immobile entro il 12/05/2012.
Con sentenza dell'11 aprile 2014 n. 1305/2014 il Tribunale di Brindisi, su separa-
ta azione del , condannava la a risarcire il della somma di € CP_1 Pt_1 CP_1
20.528,10 oltre accessori e spese. La sentenza appellata dalla veniva con- Pt_1
fermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 227/2016 dell'8 marzo 2016 con ulteriore condanna della alle spese di lite. Pt_1
Nel mentre dei giudizi n. 1 e n. 3 pendevano, essendo nelle more intervenuta sentenza di convalida per finita locazione, che determinava per il conduttore il diritto, ai fini del rilascio, a vedersi corrisposta l'indennità di avviamento CP_1
di € 9.331,00, pari a 18 mensilità dell'ultima corrisposta ai sensi dell'art. 34 della L
392/78, e sussistendo tra le parti altri rapporti di debito-credito, la ed il Pt_1
in data 22/02/2013, con scrittura privata sottoscritta da entrambi (doc. 4) CP_1
e dal relativo assegno (doc. 5), regolavano i reciproci rapporti di dare avere na-
scenti da:
a) un diritto di credito residuo della verso per in forza di Pt_1 CP_1
sentenza n. 752/12 del Tribunale di Brindisi e di un ATP che aveva quantificato i danni prodotti dal;
CP_1
b) un diritto di credito del verso la di € 35.998,03 di cui € CP_1 Pt_1
29.331,00 per indennità di avviamento pari a 18 mensilità come previsto dalla legge sulle locazioni (art. 34 L. 392/78) afferente l'immobile di piaz-
za E. Dionisi rilasciato in seguito a licenza per finita locazione convalida-
ta, notificata il 07/07/2011.
In ragione dei contrapposti crediti le parti accedevano, così, ad una compensa-
zione e la pagava al la somma di € 35.998,03 di cui €. 29.331,00 a Pt_1 CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. titolo di indennità di avviamento dovuta per cessazione del contratto in seguito a licenza per finita locazione sull'immobile ancora sub iudice in ordine all'azione di risoluzione.
con atto di precetto del 15/09/2016 e successiva esecuzione immobiliare CP_1
agiva ai danni della sulla base della sentenza n. 227/2016 della Corte di Pt_1
Appello per la somma risarcitoria di € 29.374,40 oltre spese di lite.
Con l'opposizione alla esecuzione la reclama la compensazione del pro- Pt_1
prio controcredito di € 29.374,40 pagato a titolo di indennità di avviamento rite-
nuta indebita a seguito del sopraggiungere della sentenza di risoluzione del con-
tratto di locazione, cui aggiungere le spese di lite liquidate nelle relative sentenze del Tribunale e della Corte, per un totale di € 35.021,24, per cui residuava a suo favore la somma di € 5.646,84.
Ciò detto l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito che:
“… la sopravvenuta sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emessa
dal Tribunale di Brindisi il 30.5.2014 … spiega i suoi effetti ex nunc dal momento della sen-
tenza” e laddove di conseguenza ha statuito che: “Va dunque accertato che, in conse-
guenza e a far data dalla sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emes-
sa dal Tribunale di Brindisi in data 30.5.2014 il credito del determinato dal CTU in CP_1
€ 29.384,40 va parzialmente compensato con il controcredito della per complessivi € Pt_1
5.690,24 … Una volta effettuate le compensazioni residua un credito del pari a € CP_1
23.694,16”, dichiarando così valido il precetto per detta somma.
L'appellante si duole della decisione per violazione dell'art. 1458 cod. civ. riba-
dendo la non debenza ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 29.331,00, pagata a titolo di avviamento, in quanto la sentenza di risoluzione avrebbe travolto il con-
Proc. n. 132/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tratto di locazione ab orgine. Essendo certo il credito della reclama la Pt_1
compensazione con il credito azionato e la condanna dell'appellato al pagamento del residuo oltre il risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ..
Il motivo non ha fondamento.
L'appellante vorrebbe sostenere che la sentenza definitiva di risoluzione interve-
nuta successivamente travolga il provvedimento di convalida anch'esso definiti-
vo, ex art. 1458 cod. civ. ma la tesi, sia pur suggestiva, purtroppo si scontra con il giudicato della sentenza di convalida per finita locazione che ha accertato defini-
tivamente la risoluzione del contratto di locazione per lo spirare del termine ivi apposto, peraltro spontaneamente eseguita con la scrittura privata de qua.
La Cassazione ha infatti ribadito che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per
oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di
una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o
costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in
giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo
giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo
(Cass., 22/12/2022, n. 37543; sul rilievo e valutazione del giudicato, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del processo, v. Cass., 27161/2018; Cass., 31/01/2017, n. 2322)” (Cass.
n. 32370/2023, nello stesso senso Cass. n. 2387/2024).
È fuor di dubbio che in applicazione di detti insuperabili principi la risoluzione del contratto per lo spirare del termine è stata già accertata con effetto di giudica-
to con il provvedimento di convalida per finita locazione e quindi è l'unica che rileva per regolare i comportamenti tra le parti.
Proc. n. 132/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne consegue che la successiva sentenza che ha accertato la risoluzione per ina-
dempimento non può avere rilevanza se non per la compensazione delle spese di lite ivi poste a carico del e determinate nella sentenza impugnata. CP_1
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 132/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Raffaele Montanaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Fabio Leoci, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 febbraio 2024 parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, Parte_1
Proc. n. 132/2022 RG - 1 - dott.ssa Parte_2 incardinava il giudizio di opposizione all' esecuzione promossa ai suoi danni di-
nanzi al GE nel proc. n 317/16, concludendo per la nullità improcedibilità
dell'atto di precetto notificatole da nonché nullo il procedimento CP_1
di esecuzione immobiliare conseguentemente incardinato, stante la avvenuta estinzione del credito invocato e mandare assolta parte opponente da ogni do-
manda proposta e proponenda nei suoi confronti dal;
dichiarare non do- CP_1
vuta dalla la somma di € 29.331,00, corrisposta in data 22/02/2013 al Pt_1
a titolo di indennità di avviamento per convalida di licenza per finita loca- CP_1
zione, stante l'intervenuta declaratoria di risoluzione del contratto di locazione,
precedentemente proposta, per colpa del;
condannare alla restitu- CP_1 CP_1
zione della ridetta somma e dichiarare compensati i rapporti di debito credito tra l'attrice e il convenuto ossia tra € 35.021,24 vantato dalla e € 29.374,40 Pt_1
vantato dal condannando quest'ultimo al pagamento della residua somma. CP_1
Si costituiva contestando l'opposizione. CP_1
Ritenuta la necessità di accertare i rapporti di dare e avere, veniva disposta CTU
all'esito della quale la causa veniva decisa con sentenza n. 82/2022, pubblicata in data 19/01/2022, con la quale il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente l'opposizione, 1) accertando e dichiarando che, in conseguenza e a far data dalla sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emessa dal Tribu-
nale in data 30/05/2014, il credito del , determinato dal CTU in € CP_1
29.384,40 andava parzialmente compensato con il controcredito della Pt_1
per complessivi € 5.690,24 portati dalle spese legali delle sentenze n. 667/2016
CA e n. 386/2016 CA per come determinati dal CTU e 2) accertava che all'esito delle effettuate compensazioni residuava un credito del pari a € 23.694,16. CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. e dichiarava valida l'intimazione del precetto per la somma di € 23.694,16. Riget-
tava le richieste di risarcimento avanzata dal ex art. 96 cod. proc. civ.. CP_1
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 21/02/2022 chiedendone la riforma con unico articolato motivo.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per chiarire la vicenda per cui è causa occorre premettere in fatto quanto segue per come desumibile dagli atti di causa.
Con un primo atto di citazione, risalente al 2006, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Brindisi dichiararsi risolto il contratto di locazione afferente l'immobile ubicato in Brindisi alla piazza E. Dionisi n. 3 condotto in locazione da per inadempimento di quest'ultimo. Il processo si concludeva CP_1
con sentenza n. 926/2014 del 30/05/2014 che accoglieva la domanda e dichiara-
va risolto il contratto di locazione. Avverso la sentenza il interponeva gra- CP_1
vame e il processo di appello si concludeva con sentenza n. 667 del 24/06/2016
che confermava la sentenza di primo grado. Il tutto con condanna del alla CP_1
refusione delle spese del primo e secondo grado.
Nel frattempo e successivamente alla introduzione del giudizio per risoluzione la con atto notificato il 04/07/2011, promuoveva e otteneva in data Pt_1
26/10/2011 convalida di licenza per finita locazione con ordine a di rila- CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sciare l'immobile entro il 12/05/2012.
Con sentenza dell'11 aprile 2014 n. 1305/2014 il Tribunale di Brindisi, su separa-
ta azione del , condannava la a risarcire il della somma di € CP_1 Pt_1 CP_1
20.528,10 oltre accessori e spese. La sentenza appellata dalla veniva con- Pt_1
fermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 227/2016 dell'8 marzo 2016 con ulteriore condanna della alle spese di lite. Pt_1
Nel mentre dei giudizi n. 1 e n. 3 pendevano, essendo nelle more intervenuta sentenza di convalida per finita locazione, che determinava per il conduttore il diritto, ai fini del rilascio, a vedersi corrisposta l'indennità di avviamento CP_1
di € 9.331,00, pari a 18 mensilità dell'ultima corrisposta ai sensi dell'art. 34 della L
392/78, e sussistendo tra le parti altri rapporti di debito-credito, la ed il Pt_1
in data 22/02/2013, con scrittura privata sottoscritta da entrambi (doc. 4) CP_1
e dal relativo assegno (doc. 5), regolavano i reciproci rapporti di dare avere na-
scenti da:
a) un diritto di credito residuo della verso per in forza di Pt_1 CP_1
sentenza n. 752/12 del Tribunale di Brindisi e di un ATP che aveva quantificato i danni prodotti dal;
CP_1
b) un diritto di credito del verso la di € 35.998,03 di cui € CP_1 Pt_1
29.331,00 per indennità di avviamento pari a 18 mensilità come previsto dalla legge sulle locazioni (art. 34 L. 392/78) afferente l'immobile di piaz-
za E. Dionisi rilasciato in seguito a licenza per finita locazione convalida-
ta, notificata il 07/07/2011.
In ragione dei contrapposti crediti le parti accedevano, così, ad una compensa-
zione e la pagava al la somma di € 35.998,03 di cui €. 29.331,00 a Pt_1 CP_1
Proc. n. 132/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. titolo di indennità di avviamento dovuta per cessazione del contratto in seguito a licenza per finita locazione sull'immobile ancora sub iudice in ordine all'azione di risoluzione.
con atto di precetto del 15/09/2016 e successiva esecuzione immobiliare CP_1
agiva ai danni della sulla base della sentenza n. 227/2016 della Corte di Pt_1
Appello per la somma risarcitoria di € 29.374,40 oltre spese di lite.
Con l'opposizione alla esecuzione la reclama la compensazione del pro- Pt_1
prio controcredito di € 29.374,40 pagato a titolo di indennità di avviamento rite-
nuta indebita a seguito del sopraggiungere della sentenza di risoluzione del con-
tratto di locazione, cui aggiungere le spese di lite liquidate nelle relative sentenze del Tribunale e della Corte, per un totale di € 35.021,24, per cui residuava a suo favore la somma di € 5.646,84.
Ciò detto l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito che:
“… la sopravvenuta sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emessa
dal Tribunale di Brindisi il 30.5.2014 … spiega i suoi effetti ex nunc dal momento della sen-
tenza” e laddove di conseguenza ha statuito che: “Va dunque accertato che, in conse-
guenza e a far data dalla sentenza n. 926/2014 di risoluzione del contratto di locazione emes-
sa dal Tribunale di Brindisi in data 30.5.2014 il credito del determinato dal CTU in CP_1
€ 29.384,40 va parzialmente compensato con il controcredito della per complessivi € Pt_1
5.690,24 … Una volta effettuate le compensazioni residua un credito del pari a € CP_1
23.694,16”, dichiarando così valido il precetto per detta somma.
L'appellante si duole della decisione per violazione dell'art. 1458 cod. civ. riba-
dendo la non debenza ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 29.331,00, pagata a titolo di avviamento, in quanto la sentenza di risoluzione avrebbe travolto il con-
Proc. n. 132/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tratto di locazione ab orgine. Essendo certo il credito della reclama la Pt_1
compensazione con il credito azionato e la condanna dell'appellato al pagamento del residuo oltre il risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ..
Il motivo non ha fondamento.
L'appellante vorrebbe sostenere che la sentenza definitiva di risoluzione interve-
nuta successivamente travolga il provvedimento di convalida anch'esso definiti-
vo, ex art. 1458 cod. civ. ma la tesi, sia pur suggestiva, purtroppo si scontra con il giudicato della sentenza di convalida per finita locazione che ha accertato defini-
tivamente la risoluzione del contratto di locazione per lo spirare del termine ivi apposto, peraltro spontaneamente eseguita con la scrittura privata de qua.
La Cassazione ha infatti ribadito che: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per
oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di
una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o
costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in
giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo
giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo
(Cass., 22/12/2022, n. 37543; sul rilievo e valutazione del giudicato, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del processo, v. Cass., 27161/2018; Cass., 31/01/2017, n. 2322)” (Cass.
n. 32370/2023, nello stesso senso Cass. n. 2387/2024).
È fuor di dubbio che in applicazione di detti insuperabili principi la risoluzione del contratto per lo spirare del termine è stata già accertata con effetto di giudica-
to con il provvedimento di convalida per finita locazione e quindi è l'unica che rileva per regolare i comportamenti tra le parti.
Proc. n. 132/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne consegue che la successiva sentenza che ha accertato la risoluzione per ina-
dempimento non può avere rilevanza se non per la compensazione delle spese di lite ivi poste a carico del e determinate nella sentenza impugnata. CP_1
Ne deriva il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 132/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.