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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5266/2020 R.G., avente ad oggetto diritti reali, possesso e trascrizione e pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Alfonso Esposito, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio CP_1
Sansò, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio la sig.ra e il sig.
[...] CP_1 [...]
, al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti CP_3 Pt_1
possessori resi nel procedimento R.G. 1228/2019 (che avevano di- sposto la reintegra nel possesso in favore della ), il risarci- CP_1
mento dei danni derivanti dall'impedimento all'esecuzione dell'ordinanza comunale di demolizione, la restituzione dell'immobile sito in Roccapiemonte, via della Libertà s.n.c., so- stenendo la detenzione sine titulo da parte della convenuta e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda, introdotta in violazione dell'art. 703 co. 4 c.p.c., trattandosi di giudizio di merito successivo alla fase possessoria, ma proposto con atto di citazione anziché con istanza endoprocessuale, la tardività e contraddittorietà delle dedu- zioni attoree;
mentre nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pre-
2 tese di rilascio e risarcimento, essendo pacifica la titolarità di un possesso legittimo e il carattere arbitrario dello spoglio subito.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste CP_4
ed all'udienza del 10/04/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_5
, non costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda è infondata e pertanto va ri- gettata per i motivi qui di seguito specificati.
Il presente giudizio trae origine da un precedente procedimento di natura possessoria, iscritto al n. R.G. 1228/2019, introdotto da nei confronti di , avente ad CP_1 Parte_1
oggetto una domanda di reintegra nel possesso di un immobile sito in Roccapiemonte, via della Libertà s.n.c., nel quale la stessa con- venuta abitava con l'allora marito . Tale proce- Controparte_2
dimento si era concluso in primo grado con ordinanza del
03/12/2019, che disponeva la reintegra della nel possesso CP_1
dell'immobile, e successivamente con rigetto del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., definito con ordinanza del 26/06/2020, comu- nicata il 2.11.2020.
Nonostante il chiaro richiamo dell'attore alla fase possessoria, la presente causa non costituisce prosecuzione della medesima, non essendo stata depositata nei termini di legge l'istanza prevista dall'art. 703, co. 4, c.p.c. per la prosecuzione nel merito. Al con-
3 trario, essa è stata introdotta con autonomo atto di citazione in data
26/11/2020, nel quale l'attore ha proposto nuove domande, tra cui la restituzione del bene e il risarcimento danni, non previste né preannunciate nella fase possessoria.
Pertanto, tale giudizio ha natura autonoma e diversa rispetto al procedimento cautelare da cui trae origine, pur trovando in esso il contesto fattuale di riferimento.
Per quanto concerne il merito, in primo luogo, va escluso che la convenuta detenga l'immobile sine titulo. Dalla CP_1
documentazione in atti e dalla stessa ricostruzione dei fatti operata in sede di separazione giudiziale, nonché nel giudizio possessorio, emerge che l'immobile in questione (un sottotetto sito in Rocca- piemonte, via della Libertà s.n.c.) era stato concesso in comodato d'uso gratuito dal sig. al figlio Parte_1 Persona_1
, coniuge della convenuta. La convivenza coniugale dei due
[...]
nell'immobile era pacificamente nota al comodante, come risulta anche dalle affermazioni rese dallo stesso attore negli scritti difen- sivi e dalla documentazione prodotta. In tali circostanze, la giuri- sprudenza è pacifica nel ritenere che la moglie convivente del co- modatario benefici a sua volta della detenzione dell'immobile in forza del titolo derivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/05/2010, n.
11374).
Pertanto, il possesso o la detenzione qualificata esercitata dalla sig.ra non può qualificarsi sine titulo, almeno fino CP_1
4 a quando il comodato non risulti formalmente cessato o revocato secondo le regole dell'art. 1810 c.c.
Nel caso di specie, l'attore assume la cessazione del comodato e la necessità della restituzione del bene, adducendo come motivo so- pravvenuto un presunto obbligo urgente di ripristino urbanistico dell'immobile, a seguito di un'ordinanza comunale di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001. Tuttavia, tale giustificazione appare del tutto pretestuosa e priva di adeguato riscontro probatorio. Dalla documentazione in atti emerge che l'ordinanza comunale del
17/06/2019 n. 48 ha ad oggetto opere abusive (manufatti metallici e murature), ma non vi è prova che la loro rimozione fosse impedi- ta dalla permanenza della sig.ra nell'immobile, né che CP_1
l'ordinanza in questione fosse ostativa a un eventuale ripristino anche con la prosecuzione della detenzione in essere.
Inoltre, rileva che la sig.ra si era già allontanata CP_1
dall'immobile prima dell'adozione dell'ordinanza comunale, tra- sferendosi con i figli presso la casa dei genitori, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di separazione giudiziale. Tale circostanza, di per sé, rende non credibile l'assunto dell'attore cir- ca un impedimento materiale frapposto dalla convenuta alla demo- lizione.
Di particolare rilievo, in tal senso, è la testimonianza, all'udienza del 07/06/2023, del teste , il quale ha dichiarato: CP_4
5 “ abitava con il marito nel sotto- CP_1 Controparte_2
tetto, ma già da tempo, almeno dal 2019, non viveva più lì. Era andata via per stare con i bambini dai genitori. Per quanto ne so io, dopo quella data non c'è stato più nessuno a vivere lì stabilmente.”
Tale dichiarazione, chiara e coerente, conferma che la presenza della convenuta nell'immobile era venuta meno prima della pre- sunta esigenza di ripristino, e che pertanto non si può configurare una condotta illegittima o ostruzionistica tale da giustificare l'azione restitutoria né, tantomeno, quella risarcitoria.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, essa è infondata. L'attore al- lega genericamente di essere stato ostacolato nell'esecuzione del provvedimento amministrativo, ma non dimostra in alcun modo né il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno lamenta- to, né l'effettiva incidenza patrimoniale dello stesso. Anche volen- do valorizzare il parametro equitativo invocato, la totale assenza di un quadro probatorio concreto impedisce l'accoglimento della domanda.
Neppure può accedersi all'assunto dell'attore secondo cui la con- venuta avrebbe agito con colpa grave o dolo, né sussistono i pre- supposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocata in replica, trattandosi di un'azione che, per quanto infondata, non appare connotata da temerarietà o malafede.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea va integralmen- te rigettata.
6 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore. Spese nulle nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore della convenuta che liquida in euro CP_1
1.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Spese nulle nei confronti di . Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5266/2020 R.G., avente ad oggetto diritti reali, possesso e trascrizione e pendente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Alfonso Esposito, elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio CP_1
Sansò, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTO -
, Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate te- lematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del proces- so” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trat- tandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi an- cora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore.
È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio la sig.ra e il sig.
[...] CP_1 [...]
, al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti CP_3 Pt_1
possessori resi nel procedimento R.G. 1228/2019 (che avevano di- sposto la reintegra nel possesso in favore della ), il risarci- CP_1
mento dei danni derivanti dall'impedimento all'esecuzione dell'ordinanza comunale di demolizione, la restituzione dell'immobile sito in Roccapiemonte, via della Libertà s.n.c., so- stenendo la detenzione sine titulo da parte della convenuta e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda, introdotta in violazione dell'art. 703 co. 4 c.p.c., trattandosi di giudizio di merito successivo alla fase possessoria, ma proposto con atto di citazione anziché con istanza endoprocessuale, la tardività e contraddittorietà delle dedu- zioni attoree;
mentre nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pre-
2 tese di rilascio e risarcimento, essendo pacifica la titolarità di un possesso legittimo e il carattere arbitrario dello spoglio subito.
La causa veniva istruita con l'escussione del teste CP_4
ed all'udienza del 10/04/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di CP_5
, non costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, nel merito la domanda è infondata e pertanto va ri- gettata per i motivi qui di seguito specificati.
Il presente giudizio trae origine da un precedente procedimento di natura possessoria, iscritto al n. R.G. 1228/2019, introdotto da nei confronti di , avente ad CP_1 Parte_1
oggetto una domanda di reintegra nel possesso di un immobile sito in Roccapiemonte, via della Libertà s.n.c., nel quale la stessa con- venuta abitava con l'allora marito . Tale proce- Controparte_2
dimento si era concluso in primo grado con ordinanza del
03/12/2019, che disponeva la reintegra della nel possesso CP_1
dell'immobile, e successivamente con rigetto del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., definito con ordinanza del 26/06/2020, comu- nicata il 2.11.2020.
Nonostante il chiaro richiamo dell'attore alla fase possessoria, la presente causa non costituisce prosecuzione della medesima, non essendo stata depositata nei termini di legge l'istanza prevista dall'art. 703, co. 4, c.p.c. per la prosecuzione nel merito. Al con-
3 trario, essa è stata introdotta con autonomo atto di citazione in data
26/11/2020, nel quale l'attore ha proposto nuove domande, tra cui la restituzione del bene e il risarcimento danni, non previste né preannunciate nella fase possessoria.
Pertanto, tale giudizio ha natura autonoma e diversa rispetto al procedimento cautelare da cui trae origine, pur trovando in esso il contesto fattuale di riferimento.
Per quanto concerne il merito, in primo luogo, va escluso che la convenuta detenga l'immobile sine titulo. Dalla CP_1
documentazione in atti e dalla stessa ricostruzione dei fatti operata in sede di separazione giudiziale, nonché nel giudizio possessorio, emerge che l'immobile in questione (un sottotetto sito in Rocca- piemonte, via della Libertà s.n.c.) era stato concesso in comodato d'uso gratuito dal sig. al figlio Parte_1 Persona_1
, coniuge della convenuta. La convivenza coniugale dei due
[...]
nell'immobile era pacificamente nota al comodante, come risulta anche dalle affermazioni rese dallo stesso attore negli scritti difen- sivi e dalla documentazione prodotta. In tali circostanze, la giuri- sprudenza è pacifica nel ritenere che la moglie convivente del co- modatario benefici a sua volta della detenzione dell'immobile in forza del titolo derivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/05/2010, n.
11374).
Pertanto, il possesso o la detenzione qualificata esercitata dalla sig.ra non può qualificarsi sine titulo, almeno fino CP_1
4 a quando il comodato non risulti formalmente cessato o revocato secondo le regole dell'art. 1810 c.c.
Nel caso di specie, l'attore assume la cessazione del comodato e la necessità della restituzione del bene, adducendo come motivo so- pravvenuto un presunto obbligo urgente di ripristino urbanistico dell'immobile, a seguito di un'ordinanza comunale di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001. Tuttavia, tale giustificazione appare del tutto pretestuosa e priva di adeguato riscontro probatorio. Dalla documentazione in atti emerge che l'ordinanza comunale del
17/06/2019 n. 48 ha ad oggetto opere abusive (manufatti metallici e murature), ma non vi è prova che la loro rimozione fosse impedi- ta dalla permanenza della sig.ra nell'immobile, né che CP_1
l'ordinanza in questione fosse ostativa a un eventuale ripristino anche con la prosecuzione della detenzione in essere.
Inoltre, rileva che la sig.ra si era già allontanata CP_1
dall'immobile prima dell'adozione dell'ordinanza comunale, tra- sferendosi con i figli presso la casa dei genitori, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di separazione giudiziale. Tale circostanza, di per sé, rende non credibile l'assunto dell'attore cir- ca un impedimento materiale frapposto dalla convenuta alla demo- lizione.
Di particolare rilievo, in tal senso, è la testimonianza, all'udienza del 07/06/2023, del teste , il quale ha dichiarato: CP_4
5 “ abitava con il marito nel sotto- CP_1 Controparte_2
tetto, ma già da tempo, almeno dal 2019, non viveva più lì. Era andata via per stare con i bambini dai genitori. Per quanto ne so io, dopo quella data non c'è stato più nessuno a vivere lì stabilmente.”
Tale dichiarazione, chiara e coerente, conferma che la presenza della convenuta nell'immobile era venuta meno prima della pre- sunta esigenza di ripristino, e che pertanto non si può configurare una condotta illegittima o ostruzionistica tale da giustificare l'azione restitutoria né, tantomeno, quella risarcitoria.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, essa è infondata. L'attore al- lega genericamente di essere stato ostacolato nell'esecuzione del provvedimento amministrativo, ma non dimostra in alcun modo né il nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno lamenta- to, né l'effettiva incidenza patrimoniale dello stesso. Anche volen- do valorizzare il parametro equitativo invocato, la totale assenza di un quadro probatorio concreto impedisce l'accoglimento della domanda.
Neppure può accedersi all'assunto dell'attore secondo cui la con- venuta avrebbe agito con colpa grave o dolo, né sussistono i pre- supposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocata in replica, trattandosi di un'azione che, per quanto infondata, non appare connotata da temerarietà o malafede.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea va integralmen- te rigettata.
6 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore. Spese nulle nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda propo- sta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore della convenuta che liquida in euro CP_1
1.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Spese nulle nei confronti di . Controparte_2
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/07/2025
Il Giudice
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