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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 6329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6329/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
) - avv. DE RISO CARMELA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avvero la procedura di ripetizione di CP_ indebito azionata dall con missive del 15.03.2024 e del 27.06.2024, a mezzo delle quali accertava la riscossione di € 3.937,44 non dovuti sulla
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prestazione dell'assegno mensile di assistenza per superamento del requisito reddituale per l'anno 2022. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto,
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 5.5.2025, concludendo come in atti.
Preliminare alla risoluzione della presente controversia è una breve premessa in diritto.
Secondo quanto la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 26036/19), alla fattispecie in discorso si applicano i principi di settore propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la
Corte Regolatrice ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/08; nello stesso senso, Cass. n. 11921/15) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
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a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte
Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. 26036/2019) che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica
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disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Il principio generale muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile” al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/08; e che anche le
Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e
Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione inter-dirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_
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dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che, in materia di invalidità civile, vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a CP_ seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato (cfr. Cass.
12608/20).
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di Cass. n. 31372/19 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/18 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi CP_ alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, il
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quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 il CP_ quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 CP_ devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende CP_ perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
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L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di CP_ Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o CP_ assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce (cfr. Cass. CP_2
n. 12608/20 in motivazione).
Da ultimo, va osservato che, in casi simili (secondo una considerazione effettuata a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/19). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/08).
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non siano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che CP_ l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 12608/20).
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Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla regolamentazione del presente giudizio, va osservato che, effettivamente, CP_ l ha proceduto alla richiesta di indebito della prestazione assistenziale in godimento al ricorrente nel 2022 “per superamento del limite reddituale/requisito incollocabilità” (cfr. missiva del 27.06.2024, in atti) ovvero, come precisato nel corpo della memoria, per la percezione dell'indennità di disoccupazione. L'istituto, tuttavia, avrebbe potuto e dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione dei dati reddituali inerenti alla persona del ricorrente, poiché gli stessi già erano nella sua piena disponibilità.
Appare illegittimo, pertanto, chiedere al pensionato i ratei antecedenti all'accertamento né è possibile ritenere esistente un dolo comprovato dell'accipiens, tenuto anche conto che lo sforamento del requisito reddituale non è di significativa entità ed è conseguente alla perdita del lavoro.
In definitiva, il ricorso va interamente accolto e, per l'effetto, va dichiarata la non debenza, da parte del ricorrente, degli importi già percepiti sulla prestazione in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza, da parte del ricorrente, degli importi già percepiti sulla prestazione cat. INV.CIV. n.
07558389 nell'anno 2022; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 6329/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
) - avv. DE RISO CARMELA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avvero la procedura di ripetizione di CP_ indebito azionata dall con missive del 15.03.2024 e del 27.06.2024, a mezzo delle quali accertava la riscossione di € 3.937,44 non dovuti sulla
Pagina 1 di 8 r.g. 6329/2024
prestazione dell'assegno mensile di assistenza per superamento del requisito reddituale per l'anno 2022. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto,
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 5.5.2025, concludendo come in atti.
Preliminare alla risoluzione della presente controversia è una breve premessa in diritto.
Secondo quanto la Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 26036/19), alla fattispecie in discorso si applicano i principi di settore propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la
Corte Regolatrice ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/08; nello stesso senso, Cass. n. 11921/15) che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
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a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte
Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato (Cass. 26036/2019) che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. La pronuncia si pone nella scia di Cass. n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica
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disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens.
Il principio generale muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile” al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/08; e che anche le
Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione, Cass. 31372/2019 e
Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge
326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre
2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione inter-dirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia CP_
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dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che, in materia di invalidità civile, vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a CP_ seguito delle verifiche reddituali effettuate dall , si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente tutte e sempre, in quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito
(come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato (cfr. Cass.
12608/20).
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di Cass. n. 31372/19 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
mentre Cass. n. 28771/18 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi CP_ alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15
d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, il
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quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali CP_ collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13,
d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 il CP_ quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l del Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 CP_ devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende CP_ perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
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L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di CP_ Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o CP_ assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce (cfr. Cass. CP_2
n. 12608/20 in motivazione).
Da ultimo, va osservato che, in casi simili (secondo una considerazione effettuata a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/19). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/08).
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, le prestazioni erogate al pensionato non siano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che CP_ l' già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 12608/20).
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Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla regolamentazione del presente giudizio, va osservato che, effettivamente, CP_ l ha proceduto alla richiesta di indebito della prestazione assistenziale in godimento al ricorrente nel 2022 “per superamento del limite reddituale/requisito incollocabilità” (cfr. missiva del 27.06.2024, in atti) ovvero, come precisato nel corpo della memoria, per la percezione dell'indennità di disoccupazione. L'istituto, tuttavia, avrebbe potuto e dovuto procedere d'ufficio all'acquisizione dei dati reddituali inerenti alla persona del ricorrente, poiché gli stessi già erano nella sua piena disponibilità.
Appare illegittimo, pertanto, chiedere al pensionato i ratei antecedenti all'accertamento né è possibile ritenere esistente un dolo comprovato dell'accipiens, tenuto anche conto che lo sforamento del requisito reddituale non è di significativa entità ed è conseguente alla perdita del lavoro.
In definitiva, il ricorso va interamente accolto e, per l'effetto, va dichiarata la non debenza, da parte del ricorrente, degli importi già percepiti sulla prestazione in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza, da parte del ricorrente, degli importi già percepiti sulla prestazione cat. INV.CIV. n.
07558389 nell'anno 2022; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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