Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vi.Cos. Vigevano IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2EC7C6A2F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Borney e Donatella Finiguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Tognella e IA Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CI IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Della determinazione dirigenziale n. 307 del 5 marzo 2025, comunicata in data 10 marzo 2025, con la quale la resistente ha disposto l’aggiudicazione alla controinteressata aggiudicazione dell’appalto dei lavori di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano e la rete stradale esistente - CUP I51B07000070001;
-Per quanto occorra, della proposta n. 343 del 5 marzo 2025 di Determinazione dirigenziale, richiamata ma non nota;
-Di tutti verbali della commissione di gara per l’appalto dei lavori di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano e la rete stradale esistente - CUP I51B07000070001 e segnatamente dei verbali n. 1 del 12 novembre 2024, n. 2 del 15 novembre 2024, n. 3 del 26 novembre 2024, n. 4 del 6 dicembre 2024, n. 5 del 13 dicembre 2024, n. 6 del 23 dicembre 2024, n. 7 del 17 gennaio 2025, e in particolare della tabella allegata rappresentante i risultati della valutazione delle offerte tecniche, con riferimento ai criteri H1 “rating di legalità”, I1 “possesso di ISO 39001”, C1 e D1;
- Dei “Verbali delle operazioni di gara” nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del 10 ottobre 2024, 12 novembre 2024 e 24 novembre 2024;
- Del disciplinare di gara all’art. 15 “Avvalimento” e del punto H “Rating di legalità” nel caso in cui fosse interpretato nel senso di ammettere la possibilità di ricorso all’avvalimento premiale del certificato del rating di legalità;
- Per quanto occorrere possa del provvedimento con il quale la S.A. ha negato la richiesta di riformulazione in autotutela della graduatoria di gara;
- Nonché di tutti gli altri atti connessi, presupposti o conseguenti ancorché non noti e per quanto occorra del Bando e Disciplinare di gara in relazione ai motivi di ricorso;
e per la declaratoria di inefficacia e nullità del contratto di appalto per i lavori di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano e la rete stradale esistente - CUP I51B07000070001 ove nelle more stipulato e la declaratoria del diritto in capo alla ricorrente alla stipulazione del relativo contratto, ovvero nel subentro nel medesimo alle condizioni dalla stessa offerte in gara, ovvero, ove non possibile, al risarcimento del danno per equivalente da determinarsi come meglio si illustrerà in corso di giudizio
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
del provvedimento prot. 026799 del 30 aprile 2025 comunicato in pari data con il quale la S.A. ha disposto l’archiviazione del procedimento per la revoca in autotutela dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata CI S.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia e della CI IO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa IA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara pubblicato in data 5 settembre 2024 la Provincia di Pavia ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di completamento della viabilità di collegamento tra il nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano e la rete stradale esistente, per un importo pari a 7.346.007,99 euro, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con determinazione dirigenziale n. 307 del 5 marzo 2025, l’appalto è stato aggiudicato al costituendo TI tra la CI IO s.r.l., la Giudici s.p.a. e la Nuove Iniziative s.p.a., con il punteggio di 94,737 punti.
3. La OS s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la CO VE e C. s.r.l. – secondo classificato con il punteggio di 93,132 punti – ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione e degli altri atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
I. violazione di legge – violazione degli art. 100, 104 e 108 del D.Lgs. 36/2023 – violazione della lex specialis di gara – violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara – eccesso di potere – difetto di motivazione – Illogicità manifesta ed irragionevolezza;
II. violazione della lex specialis di gara – violazione dell’art. 25 del disciplinare di gara – eccesso di potere per errore manifesto – illogicità manifesta – difetto di motivazione;
III. violazione dell’art. 25 del disciplinare di gara – eccesso di potere illogicità manifesta – errore manifesto – difetto di motivazione.
La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia; ovvero, in subordine, per equivalente economico.
4. Con nota del 11.4.2025 la Provincia di Pavia, a seguito della segnalazione, da parte della OS s.r.l., di una illegittimità nell’attribuzione al raggruppamento aggiudicatario di due punti per il possesso della certificazione ISO 39001 a norma del paragrafo 25.1, criterio I.1, del disciplinare di gara, ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione.
Il procedimento è stato concluso con provvedimento prot. 26799 del 30 aprile 2025, con il quale la Provincia di Pavia ha deciso di archiviare il procedimento, rilevando che:
- la procedura di rinnovo della certificazione ISO 39001 era stata attivata anteriormente alla scadenza formale del certificato (4 ottobre 2024), senza soluzione di continuità;
- l’ente certificatore ha attestato il mantenimento della conformità ai requisiti nel periodo successivo, garantendo continuità sostanziale nella certificazione.
Il RUP ha ritenuto il vizio “meramente formale e non incidente sulla sostanziale legittimità del provvedimento di aggiudicazione, potendo chiarimenti al riguardo essere acquisiti anche in sede di soccorso istruttorio, qualora attivato dalla Commissione di gara ai sensi dell’art. 101 comma 3 del Dlgs 36/2023”.
5. Il provvedimento è stato impugnato dalla OS s.r.l. con ricorso per motivi aggiunti; queste le censure dedotte:
I. violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 – violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara – incompetenza - eccesso di potere – sviamento di potere – difetto di motivazione – motivazione erronea o apparente – difetto di istruttoria - errore di fatto. Violazione del principio di par conditio, correttezza;
II. incompetenza – eccesso di potere – violazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.
6. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Pavia e la controinteressata CI IO s.r.l., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
7. Con ordinanza n. 631/2025 – confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2348/2025 - l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente è stata respinta.
8. All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Con il primo motivo viene contestato il punteggio di due punti attribuito all’offerta tecnica del TI CI per il possesso del “rating di legalità”, previsto al criterio H1 dell’art. 25 del disciplinare, sostenendo che il contratto di avvalimento stipulato a tal fine dalla mandante Giudici s.p.a con l’ausiliaria Italimpresa s.p.a. sarebbe nullo.
Ad avviso della ricorrente non sarebbe ammissibile l’avvalimento del rating di legalità poiché si tratterebbe di una certificazione strettamente personale, attribuita sulla base di requisiti di natura soggettiva e “comportamentale”.
In ogni caso, anche ove fosse ammessa la possibilità di ricorrere all’avvalimento per sopperire alla carenza del rating di legalità, il contratto in questione avrebbe un oggetto generico e indeterminato: non si comprenderebbe in concreto quali elementi, anche di carattere organizzativo, l’ausiliaria ponga a disposizione dell’ausiliata né si comprenderebbe come mettere a disposizione tali elementi, che abbiano reso l’ausiliaria meritevole del rating di legalità, possa fornire un apporto concreto all’organizzazione dell’ausiliata tale da farle meritare un maggiore punteggio relativo all’offerta tecnica per il profilo premiale del rating di legalità.
10. Il motivo è infondato.
10.1 L’art. 25.1 del disciplinare di gara prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta, alla lettera H1, l’attribuzione di un punteggio totale di due punti per il possesso del “rating di legalità”, una certificazione istituita con l'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 e definita nel regolamento attuativo del Garante della concorrenza e del mercato del 27 gennaio 2026 “ quale indicatore premiale del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne facciano domanda, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali e incentivare, premiandole, le imprese che si distinguono nel rispetto della legge e nel perseguimento di obiettivi di legalità e di trasparenza ”.
Nella legge di gara viene, poi, precisato “ nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, associazioni di retisti, il punteggio pieno viene attribuito solamente se tutti i componenti sono in possesso di certificazione; non viene attribuito punteggio, nemmeno parziale, se solo alcuni componenti sono in possesso della certificazione […]”.
10.2 L’art. 15 del disciplinare di gara regola l’avvalimento disponendo che “ Ai sensi di quanto previsto all’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane, risorse strumentali, messe a disposizione, per tutta la durata del contratto, da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione o per migliorare la propria offerta; non è consentito l’avvalimento dei requisiti di ordine generale di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del Codice ”.
10.3 Questa previsione riproduce il contenuto dell’art. 104, d.lgs. n. 36/2023, norma che ammette in generale il ricorso all’avvalimento cd. “premiale” prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti all’operatività dell’istituto dell’avvalimento.
10.4 La giurisprudenza in più occasioni, con argomentazioni che questo Collegio condivide, ha ritenuto ammissibile il ricorso da parte di un operatore economico all’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito premiale per il rating di legalità, al pari di altre analoghe certificazioni, quali le certificazioni di qualità e la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198 del 2006 (che, si è affermato, costituisce “un attributo del complesso aziendale esportabile, come tale, nella sua oggettività, da un’impresa all’altra” Cons. Stato, sez. III, n. 3517 del 2015) (cfr. Consiglio di Stato, n. 5345/2025; Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502; Cons. Stato, sez. III, n. 4418 del 2019; Tar Sicilia Catania, sent. n. 3751/2025).
È stato in particolare sottolineato che: l’avvalimento premiale assolve ad una sua propria funzione pro-concorrenziale, distinta rispetto all’avvalimento partecipativo e ravvisabile nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione; l’avvalimento è istituto di matrice europea finalizzato a garantire il principio di concorrenzialità, rispetto al quale dunque i giudici nazionali sono tenuti a prediligere, in sede interpretativa, anche al fine di garantire il c.d. “effetto utile”, le soluzioni ermeneutiche che ne consentano l’operatività e comunque il più vasto campo di applicazione; l’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 ammette il ricorso all’avvalimento (anche premiale), prevedendo solo alcuni limiti specifici (inferibili dall’art. 104, comma 10, del codice dei contratti) che, avendo natura eccezionale, vanno letti in conformità dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, in chiave necessariamente restrittiva; al di fuori dell’ambito dei requisiti generali, corrispondenti alle cause di esclusione - tra i quali non rientra il possesso del rating di legalità (cfr. Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 13470/2021) - è sempre ammesso l’avvalimento, sia esso di tipo partecipativo, ovvero premiale.
Resta fermo che la peculiare natura dell’avvalimento premiale di tali certificazioni richiede un vaglio attento del requisito della specificità del contratto, al fine di evitare forme abusive di avvalimento puramente cartolare in grado di alterare più che di promuovere il gioco della concorrenza (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5345/2025).
10.5 Nel caso di specie, il contratto di avvalimento stipulato tra la Giudici s.p.a con l’ausiliaria Italimpresa s.p.a. – come affermato anche dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 2348/2025 - supera un tale vaglio.
Il contratto prevede la messa a disposizione dell’“intera organizzazione aziendale”, nella misura in cui è volta alla soddisfazione del requisito, e di specifiche risorse: il codice etico interno, il codice di comportamento ANCE, il modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001, il sistema di tracciabilità dei pagamenti adottato dall’ausiliaria anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge, sei incontri di formazione in materia di legalità aziendale, un confronto diretto e continuo tra l’impresa ausiliata ed il personale qualificato dell’impresa ausiliaria circa la corretta adozione delle pratiche di buona gestione della commessa e circa il rispetto dei modelli organizzativi adottati dalla società; la consultazione con l’organismo di vigilanza circa la corretta adozione delle pratiche di buona gestione della commessa sotto il profilo del rispetto degli standard di legalità.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto è tutt’altro che generico e indeterminato, indicando come oggetto l’intero apparato organizzativo che ha giustificato l’attribuzione del certificato e specifiche risorse, le quali costituiscono espressione del patrimonio di competenze riconosciuto dalla certificazione, nel rispetto di quanto disposto all’art. 104, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 36/2023.
11. Con il secondo motivo viene contestata l’attribuzione all’offerta tecnica del TI CI di due punti per il criterio I del disciplinare di gara “ possesso di certificazione in materia di sicurezza stradale ” ISO 39001 in corso di validità: la commissione non avrebbe tenuto conto che la certificazione prodotta dalla mandataria CI IO s.r.l. era scaduta in data 4 ottobre 2024 - prima del 10 ottobre 2024, data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - come dichiarato dalla stessa CI IO s.r.l. nella propria offerta.
12. La questione è oggetto anche del ricorso per motivi aggiunti.
12.1 Con il primo motivo aggiunto viene ribadito che, per stessa ammissione della CI IO s.r.l., al momento della presentazione della domanda, la certificazione ISO 39001 non era in corso di validità, viene sottolineato che all’offerta tecnica non era allegato alcunché da cui potesse evincersi la pendenza di un procedimento di rinnovo della certificazione e viene sostenuto che il RUP avrebbe illegittimamente consentito all’operatore di integrare e rettificare la propria offerta tecnica, in violazione dell’art. 101, d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 5 del disciplinare di gara e dei principi di imparzialità, buon andamento, concorrenza: la stazione appaltante avrebbe avviato un soccorso istruttorio illegittimamente poiché la dichiarazione resa dal TI CI di essere in possesso di una certificazione ISO 39001 avente “data di scadenza 04/10/2024” sarebbe stata inequivoca e non necessitante di alcun chiarimento.
12.2 Con il secondo motivo aggiunto viene sostenuto che il RUP, nell’ambito del procedimento di autotutela, avrebbe esorbitato dalle proprie competenze e avrebbe dovuto rimettere alla commissione di gara ogni valutazione sull’offerta tecnica del TI CI.
13. Le censure - che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.
13.1 Come si è già affermato in sede cautelare, il punteggio in questione è da ritenersi legittimamente attribuito a seguito dei chiarimenti resi dall’aggiudicataria.
13.2 Nel corso del procedimento di autotutela, il RUP ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio.
13.3 Tale forma di soccorso, prevista all’art. 101, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, “abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica" (Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 4984; 21 agosto 2023, n. 7870; Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387).
Esso è ammesso anche successivamente all’aggiudicazione della gara, a fronte dell’impugnazione di un altro concorrente (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1425 del 2025).
13.4 La richiesta di chiarimenti formulata dal RUP nel corso del procedimento di autotutela avviato su richiesta della OS s.r.l. si mantiene entro tali limiti, andando unicamente a superare l’ambiguità dell’offerta dell’aggiudicataria nella parte in cui reca due contrastanti dichiarazioni, la prima in cui viene affermato che “l’ATI concorrente è in possesso della certificazione ISO 39001” e la seconda in cui viene indicato che la certificazione della CI IO ha “data di scadenza 4.10.2024”.
13.5 Legittimamente, poi, il RUP ha dato rilievo alla dichiarazione del possesso della certificazione ISO 39001 contenuta nell’offerta tecnica e al rinnovo della stessa senza soluzione di continuità e ha ritenuto di essere al cospetto di un vizio meramente formale: un tale operato non ha portato affatto a una modifica del contenuto dell’offerta, ma è andato unicamente a confermare l’effettivo possesso della certificazione in capo all’ATI, già dichiarato nell’offerta, e il carattere di mero errore materiale compiuto nella indicazione della data di scadenza del certificato e nella allegazione – irrilevante, non essendo richiesta dalla legge di gara – del certificato scaduto in luogo di quello in corso di validità che era già rilasciato nella medesima data del 4.10.2024, senza alcuna soluzione di continuità.
13.6 Parimenti infondata è la doglianza di incompetenza del RUP: il responsabile del procedimento, nell’appurare la validità della certificazione in questione, si è limitato a esercitare il “potere di verifica sulla regolarità della procedura” a lui spettante (Cons. Stato, sez. V, 9.3.2023, n. 2512; 7.1.2025, n. 82), senza avere operato alcuna intromissione nell’attività valutativa della commissione.
14. Residua da esaminare il terzo motivo del ricorso introduttivo.
Con esso viene contestata la valutazione dell’offerta tecnica dell’TI CI relativamente ai criteri C1 (materiali riciclati) e D1 (durabilità della sovrastruttura), sostenendo che la commissione avrebbe attribuito un punteggio eccessivo e comunque manifestamente illogico.
Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe valutato in modo ingiustificatamente favorevole l’offerta del TI CI, che ha dichiarato un approvvigionamento entro 100 km dell’86% dei materiali, percentuale che sarebbe errata perché non includerebbe nel calcolo i rilevati stradali, pari a circa 89.000 tonnellate, come risulterebbe dal computo metrico. Includendo correttamente questo materiale, il peso totale dei materiali da approvvigionare aumenterebbe a circa 144.000 tonnellate, e la quota dichiarata dal TI CI come reperita entro 100 km si ridurrebbe al 33%, al di sotto della soglia minima del 60% imposta dal disciplinare di gara.
Inoltre l’offerta del TI OS avrebbe previsto una distanza media dal cantiere pari alla metà di quella offerta dalla controinteressata, con conseguente illogicità della differenza di punteggio tra le due offerte.
Quanto al criterio D1 – durabilità della sovrastruttura, l’TI OS avrebbe presentato una proposta migliorativa tecnicamente molto più performante, corredata da una relazione di laboratorio, con un incremento della vita utile della pavimentazione dieci volte superiore rispetto a quello offerto dal TI CI ed avrebbe però illogicamente ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito al TI CI pari a soli 1,73 punti.
15. Le doglianze sono inammissibili.
Per giurisprudenza costante, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio (ex multis, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 14.4.2025, n. 1325; Cons. Stato, sez. V, 9.2.2023, n. 1447; in termini, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21.6.2023, n. 1566).
Nel caso di specie, le censure vanno a contestare il merito di una valutazione discrezionale della commissione senza dedurre concreti elementi di illogicità che vadano al di là dalla personale opinione della ricorrente.
Non è sufficiente a palesare elementi di manifesta illogicità del punteggio attribuito neanche quanto dedotto con riferimento al criterio discrezionale di valutazione dell’offerta tecnica C1 “materiali riciclati” previsto all’art. 25.1 del disciplinare, ai sensi del quale “ il concorrente deve indicare l’impegno all’utilizzo di prodotti con elevato contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, l’impegno al riutilizzo del fresato e l’impegno a limitare la distanza di provenienza dei materiali del cantiere di utilizzo. In particolare dovrà indicare e descrivere quali e quanti impianti di produzione di bitume e calcestruzzo preconfezionato abbia in disponibilità per l’esecuzione dell’intervento. Il concorrente dovrà inoltre illustrare le proposte che indichino interventi specifici di mitigazione degli impatti con particolare riferimento alle componenti ambientali (atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee) e ai ricettori sensibili presenti nelle aree interferite dal cantiere ”.
Il disciplinare prevede invero una valutazione ben più articolata: non va a premiare unicamente gli approvvigionamenti dei prodotti da costruzione, ma anche l’impegno a sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto posto a base di gara con prodotti con prestazioni ambientali migliorative, l’impegno a riutilizzare il fresato e l’entità e il grado di approfondimento in merito alla gestione degli impatti residui; non prevede, comunque, che la percentuale di approvvigionamenti, sul totale dei prodotti di costruzione, a una distanza massima di 100 Km dal cantiere di utilizzo - a prescindere dalle modalità di calcolo - laddove sia inferiore al 60%, porti a una inammissibilità dell’offerta o all’attribuzione di un punteggio pari a zero; non considera solamente la dislocazione degli impianti di produzione di bitume e calcestruzzo, ma anche la tipologia e il numero degli impianti stessi.
16. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto della domanda di dichiarazione dell’inefficacia del contratto di appalto e dell'istanza risarcitoria.
17. Per le ragioni esposte il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) – di cui 3.000,00 (tremila/00) a favore della Provincia di Pavia e 3.000,00 (tremila/00) a favore della CI IO s.r.l. - oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AD SO, Presidente
IA TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TT | MA AD SO |
IL SEGRETARIO