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Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
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Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1989, n. 350
Versione
29 novembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 29 novembre 1989
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