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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9585/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Orbassano 191/3, Torino, presso lo studio dell'avv.
SA TA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2 08/12/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 11/11/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.La casa coniugale sita in Torino, via Onorato Vigliani n. 89/h, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla moglie con tutto quello che ivi è contenuto, a parte gli effetti personali e alcuni oggetti che sono già stati prelevati dal marito;
DÀ ATTO che:
2. Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale e si è trasferito a vivere presso una casa di sua Pt_2 proprietà a Sanremo, ove trasferirà la propria residenza entro sei mesi dalla data della sentenza di separazione;
3. Le spese relative alle utenze della casa coniugale saranno pagate, a partire dalla data del deposito del presente ricorso, esclusivamente dalla signora così anche le spese di ordinaria Parte_1 amministrazione. Egli pagherà invece le spese di riscaldamento relative alla stagione 2024/2025 e rinuncia al rimborso che eventualmente sarà accreditato alla signora L'abbonamento wi-fi Parte_1 relativo alla casa coniugale sarà pagato dal marito fino alla data del deposito della sentenza di separazione. Per quanto riguarda le spese di straordinaria amministrazione, se strettamente necessarie (senza le quali non può essere garantita una sicura permanenza nell'immobile) verranno suddivise tra i coniugi al 50%, se non strettamente necessarie dovranno essere concordate tra i coniugi;
DISPONE che:
4. La figlia manterrà la residenza presso la casa coniugale e il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, alla madre, un mantenimento mensile di € 200,00, oltre aumento Istat annuale, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino. Egli continuerà a pagare, fino a quando la ragazza sarà economicamente indipendente, al 100% la spesa dell'abbonamento del cellulare di € 9,99 mensili e parteciperà con una cifra pari ad € 500/600 per le vacanze estive 2025;
DÀ ATTO che:
pagina 2 di 3 5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
6. Relativamente alle spese da affrontare per la ristrutturazione in corso dell'immobile coniugale, che ha usufruito delle agevolazioni fiscali relativi ai bonus 110%, 90% e 50%, il signor si impegna a Pt_2 sostenere al 100% le spese relative alle varie rateizzazioni già in corso fino all'estinzione delle stesse (come da accordo tra le parti);
7. I coniugi danno atto di aver regolarizzato prima d'ora ogni altra questione economica e patrimoniale, tra gli stessi pendenti, e dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti;
8. L'auto tg. FG239GE, intestata alla moglie, resterà nella piena proprietà e utilizzo della medesima.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9585/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in C.so Orbassano 191/3, Torino, presso lo studio dell'avv.
SA TA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2 08/12/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 11/11/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 06/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.La casa coniugale sita in Torino, via Onorato Vigliani n. 89/h, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla moglie con tutto quello che ivi è contenuto, a parte gli effetti personali e alcuni oggetti che sono già stati prelevati dal marito;
DÀ ATTO che:
2. Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale e si è trasferito a vivere presso una casa di sua Pt_2 proprietà a Sanremo, ove trasferirà la propria residenza entro sei mesi dalla data della sentenza di separazione;
3. Le spese relative alle utenze della casa coniugale saranno pagate, a partire dalla data del deposito del presente ricorso, esclusivamente dalla signora così anche le spese di ordinaria Parte_1 amministrazione. Egli pagherà invece le spese di riscaldamento relative alla stagione 2024/2025 e rinuncia al rimborso che eventualmente sarà accreditato alla signora L'abbonamento wi-fi Parte_1 relativo alla casa coniugale sarà pagato dal marito fino alla data del deposito della sentenza di separazione. Per quanto riguarda le spese di straordinaria amministrazione, se strettamente necessarie (senza le quali non può essere garantita una sicura permanenza nell'immobile) verranno suddivise tra i coniugi al 50%, se non strettamente necessarie dovranno essere concordate tra i coniugi;
DISPONE che:
4. La figlia manterrà la residenza presso la casa coniugale e il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, alla madre, un mantenimento mensile di € 200,00, oltre aumento Istat annuale, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino. Egli continuerà a pagare, fino a quando la ragazza sarà economicamente indipendente, al 100% la spesa dell'abbonamento del cellulare di € 9,99 mensili e parteciperà con una cifra pari ad € 500/600 per le vacanze estive 2025;
DÀ ATTO che:
pagina 2 di 3 5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
6. Relativamente alle spese da affrontare per la ristrutturazione in corso dell'immobile coniugale, che ha usufruito delle agevolazioni fiscali relativi ai bonus 110%, 90% e 50%, il signor si impegna a Pt_2 sostenere al 100% le spese relative alle varie rateizzazioni già in corso fino all'estinzione delle stesse (come da accordo tra le parti);
7. I coniugi danno atto di aver regolarizzato prima d'ora ogni altra questione economica e patrimoniale, tra gli stessi pendenti, e dichiarano, pertanto, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sia dal punto di vista economico/patrimoniale che non, ritenendosi pienamente soddisfatti;
8. L'auto tg. FG239GE, intestata alla moglie, resterà nella piena proprietà e utilizzo della medesima.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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