Articolo 21 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 20Articolo 23
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1 gennaio 2017
Art. 21. (( Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. )) ((I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione puo' adottare cautele atte a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

E' in facolta' dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017