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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1022 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MODICA SINA Parte_1
FAUSTINA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ZARBO GRAZIA, giusta procura depositata telematicamente;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVAGO RITA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistenti -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21.4.23 conveniva in giudizio nonché Parte_1 CP_2 [...]
, il ed il deducendo di aver CP_3 Parte_3 Parte_2 lavorato alle Istituto Pubblico di Assistenza e beneficienza Villa Betania, sin dal
16.02.2003, con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di
Cuoco; riferiva che negli anni il pagamento delle spettanze retributive era stato irregolare e tardivo;
esponeva di essersi dimesso per giusta causa con decorrenza 14.03.19 con la causale “Mancato pagamento delle ultime 15 mensilità”.
1 Lamentava quindi il mancato pagamento del TFR a causa dell'omissione contributiva di parte datoriale, in quanto dall'estratto contro previdenziale risultavano non lavorati il mese di Dicembre 2014, i mesi di Novembre e Dicembre,
2017, le mensilità da Maggio a Dicembre 2018, i primi due mesi dell'anno 2019.
Quanto ai due Comuni convenuti, asseriva che gli stessi avevano regolato il loro rapporto con la (Ente iscritto all'Albo regionale degli Enti Controparte_3 assistenziali al n. 1643 del 10.02.2003) mediante il richiamo della normativa di cui all'art. 30, c. 5, del D. Lgs n. 50/016 (Codice degli appalti) che sancisce un “obbligo di sorveglianza” da parte dell'Ente pubblico al corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore, a pena di responsabilità amministrativa e contabile dell'Ente. Chiedeva quindi “1) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto conseguente al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della in persona del Rapp.te legale pro-tempore; Controparte_3
2) Ritenere e dichiarare l'obbligo dell' in persona del Rapp.te legale pro- CP_2 tempore, ad operare la ricostruzione e l'implementamento, con il conseguente riconoscimento, dei periodi lavorati a fini contributivi;
3) Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine CP_2 rapporto a lui spettante nella misura di E. 26.107,60, ovvero nella differente misura che sarà determinata dalla espletanda CTU, con gli accessori di legge;
4) Ritenere e dichiarare la responsabilità del e del Parte_3 [...]
, in solido ed in persona dei rispettivi Rapp.ti legali pro-tempore per il Parte_2 danno cagionato al ricorrente in conseguenza del mancato esercizio ad essi spettanti dei poteri di vigilanza e/o sostitutivi in qualità di stazioni appaltanti;
danno equitativamente determinato.”
Inoltre, con le note del 3.11.23, senza alcuna autorizzazione ex art. 420 cpc, aggiungeva la richiesta di “5) Condannare i resistenti, in solido e ciascuno secondo le rispettive competenze, al versamento agli Enti previdenziali dei contributi illegittimamente evasi al fine della salvaguardia della posizione assicurativa e pensionistica del ricorrente, previa quantificazione a mezzo CTU.”
Si costituiva negando la propria legittimazione passiva e chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso.
Si costituivano i Comuni resistenti negando l'inadempienza circa l'attivazione dei poteri di vigilanza, alla luce delle richieste di intervento sostitutivo presentate ad ed INAIL ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 (norma abrogata CP_2
e trasfusa, oggi, nell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016). Insistevano per l'infondatezza della domanda.
Rimaneva invece contumace, seppur regolarmente intimato, l' CP_3
2 La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 28.04.25
Motivi della decisione In primo luogo, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione di circa CP_2 il pagamento del TFR.
Il regime giuridico delle Ipab è stato disciplinato dal d.lgs. n. 207/2001.
Tale decreto recante il "riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" ha previsto, al primo comma dell'art. 16, che "le istituzioni per le quali siano accertati
i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie" e, al secondo comma, che "decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione;
per le Ipab che operano in più regioni la nomina è effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale".
Con particolare riferimento alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, le Sezioni Unite hanno costantemente statuito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1, nella parte in cui non prevede che le regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la CP_3 personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990), indipendentemente dalle denominazioni assunte dagli enti, dalla volontà dei loro organi direttivi e dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite
(Cass., Sez. Un.: n. 1151 del 27/01/2012; n. 10365 del 06/05/2009; n. 6342 del
06/06/1995; n. 4631 del 07/05/1998; n. 13666 del 18/09/2002).
3 Nel caso di specie, nessuna contestazione è sorte in ordine alla natura pubblicistica dell' contumace, anzi depone in senso contrario la circostanza per cui CP_3 CP_2 ha rigettato la richiesta di accesso al fondo di garanzia sulla base della natura pubblicistica del datore.
In punto di diritto si premette che il passaggio del lavoro pubblico contrattualizzato al regime del TFR è stato realizzato con le seguenti cadenze:
- la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 5 - 7, prevedeva che per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, fossero regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., rimettendo alla contrattazione collettiva nazionale la definizione (entro il 30 novembre 1995), nell'ambito dei singoli comparti delle modalità di attuazione di tale previsione - con peculiare riguardo agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva - nonchè delle modalità di applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995. Avrebbe fatto seguito un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente norme di esecuzione di quanto definito nella sede collettiva. Il comma 8, ha aggiunto che il trattamento di fine rapporto è corrisposto dalle stesse amministrazioni od enti che provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio. La prevista sequenza temporale non è stata nei fatti rispettata.
- Successivamente la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 56, al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare, ha previsto la possibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, stabilendo in caso di opzione la destinazione a previdenza complementare di una quota dell'1,5% della aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio, nei modi da definirsi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- La L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, la disciplina dell'accantonamento, rivalutazione e gestione della suddetta quota dell'1,5 per cento (per il personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto) nonchè la definizione: degli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto;
delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato;
delle modalità necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 5.
- In attuazione delle suddette previsioni è stato stipulato l'accordo quadro 29 luglio
1999, i cui contenuti sono stati recepiti dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i.,
4 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti".
- Il suddetto D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 1, comma 9, ha previsto la applicazione del regime del TFR per i contratti a termine instaurati dalle pubbliche amministrazione dal 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del medesimo
D.P.C.M.) ovvero in corso alla medesima data.
- Il successivo art. 2 (nel testo modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001, art. 1) ha disposto il passaggio al regime del TFR nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000, dando così luogo ad un duplice regime: TFS o altre indennità di fine servizio diversamente denominate, per i dipendenti assunti ante 2001, salva la facoltà di opzione;
TFR per i dipendenti assunti a partire dall'1 gennaio di detto anno.
In concreto, il ricorrente risulta assunto nel 2003, ovverosia in data successiva al
31.12.2000, pertanto opera per lo stesso il regime del TFR.
Non vi è contestazione tra le parti che vi siano state omissioni nelle denunce contributive e che il TFR sia dovuto al ricorrente;
la domanda di accertamento, in questo senso, non può che essere accolta.
In linea generale, va ricordato che, come già precisato dalla Corte Costituzionale,
«le indennità di fine rapporto, pur nella differente configurazione che hanno assunto nel volgere degli anni, si atteggiano come "una categoria unitaria connotata da identità di natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo" (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato in diritto). L'evoluzione normativa, "stimolata dalla giurisprudenza costituzionale"
(sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art.
2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti"» (sent. Corte Cost. n. 159 del 2019).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (v. Corte Cost. sent. n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva.
5 Tuttavia la comune matrice non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina. Ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, non può che mantenere caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza «di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento» (v. sent, Corte Cost. n. 458 del 2005), senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali testé indicati.
La peculiarità delle indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. L'importo CP_ viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento, terzo rispetto al rapporto di lavoro.
Ciò in forza della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 5, 6, 7, 8, e art. 9 e il D.P.C.M.
20 dicembre 1999. L'ammontare della “retribuzione differita” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione (o ente assimilato, come nel caso di specie), all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
A nulla rileva in questa sede – in quanto attiene ai rapporti tra e parte datoriale CP_2
– il mancato accantonamento dei contributi nel periodo sopra riportato lamentato dalla parte ricorrente;
infatti, se pur vero che l'ente previdenziale ha attinto i dati del rapporto di lavoro del periodo mal dichiarato dall' , avente veste datoriale, CP_3 quest'ultimo rimane mero soggetto terzo ed estraneo al rapporto giuridico previdenziale controverso.
Nel discende, alla luce della richiesta di pagamento delle competenze di fine servizio, che l'unico legittimato passivo e contraddittore dal punto di vista sostanziale e processuale debba essere individuato nell'ente previdenziale.
In punto di quantificazione, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
6 sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (v. Cass. ordinanza
25 novembre 2022, n. 34845).
Nel caso di specie alcuna contestazione specifica è stata sollevata in ordine ai conteggi effettuati con la CTP di parte ricorrente versata in atti, pertanto l'importo dovuto a titolo di TFR va riconosciuto nella somma richiesta di euro 26.107,60.
Ancora, quanto alla richiesta di ricostruzione della posizione previdenziale,
l'automaticità ex art. 2116 cc. garantisce il diritto alla posizione assicurativa ed alle conseguenti prestazioni, anche quando non è stata versata la contribuzione dovuta;
solleva l'assicurato dagli effetti dell'inottemperanza agli obblighi contributivi, sia essa temporanea o definitiva;
trasferisce il rischio dell'inadempimento a carico dell'ente previdenziale, anticipando gli effetti della contribuzione versata in ritardo e rimuovendo gli effetti derivanti dalla incapienza del debitore, a patto che la contribuzione omessa non sia prescritta (C. 13930/2006). L'automaticità delle prestazioni presuppone la costituzione ex lege del rapporto previdenziale, anche in assenza di denuncia da parte del datore di lavoro, ma non si confonde con essa, perché attiene non al momento genetico, ma al momento funzionale. L' pertanto è chiamato a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente CP_2 per nei periodi per cui è causa (Dicembre 2014, i mesi di Novembre e Dicembre,
2017, le mensilità da Maggio a Dicembre 2018, i primi due mesi dell'anno 2019) in ordine ai quali nessuna contestazione è stata operata, nonché in forza dei decreti ingiuntivi non opposti versati in atti.
Sul punto, deve evidenziarsi che la pronuncia non può essere che di mero accertamento atteso il tenore delle conclusioni rassegnate (“Ritenere e dichiarare
l'obbligo dell in persona del Rapp.te legale pro-tempore, ad operare la CP_2 ricostruzione e l'implementamento, con il conseguente riconoscimento, dei periodi lavorati a fini contributivi”).
Invero, la domanda di condanna è stata spiegata solo con le note del 3.11.23 sub n.
5 e pertanto va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
7 Per quel che concerne la responsabilità per il mancato intervento sostitutivo, si evidenzia quanto segue.
L'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”. È incontestato che l' abbia gestito, per conto del Comune di Controparte_3
, il servizio di ricovero anziani dal 1° novembre 2017 al 25 febbraio 2019, Pt_2 maturando un credito per rette pari a complessivi euro 16.651,71.
Il Comune di , nell'anno 2018, ha dedotto di aver ricevuto la richiesta Pt_2 dell' del pagamento delle rette relative al servizio reso fino al 31 ottobre CP_3
2018 per l'importo di euro 12.763,38, a fronte della quale il predetto ha domandato il risultato però irregolare con riferimento agli obblighi previdenziali verso Pt_4
e INAIL. CP_2
In virtù di tale irregolarità, il (come da documentazione in atti) ha Pt_3 comunicato agli enti previdenziali l'intenzione di effettuare direttamente il versamento delle somme dovute all' pari rispettivamente a euro 11.708,49 CP_3 verso l' e a euro 1.054,89 verso l'INAIL, non ricevendo però alcun riscontro CP_2 utile a definire l'intervento sostitutivo.
Alla luce di tali circostanze, emerge che il ha correttamente Parte_2 esercitato gli obblighi di vigilanza e di intervento sostitutivo ad esso imposti in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, nessuna responsabilità può essergli attribuita per gli inadempimenti dell' in materia contributiva o retributiva. Controparte_3
Le mancate comunicazioni da parte degli enti previdenziali ed assicurativi sollevano le Amministrazioni convenute da qualsivoglia responsabilità in ordine alla irregolare posizione previdenziale del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va parzialmente accolto.
Le spese, alla luce della complessità delle questioni affrontate e visto l'accoglimento parziale, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in parziale accoglimento del ricorso:
8 - accerta il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto conseguente al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della CP_3
;
[...]
- accerta l'obbligo di ad operare la ricostruzione e l'implementamento, con il CP_2 conseguente riconoscimento, dei periodi lavorati a fini contributivi;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di fine CP_2 rapporto nella misura di euro 26.107,60, oltre rivalutazione ed interessi;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, 03/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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