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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2024 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Rovigo, via Vittorio Veneto n. 107, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BERGAMINI NICOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VICOLO
CASTELLO, 3 - 45100 ROVIGO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO CP_3 C.F._1
GIANCARLO e dell'avv. ZANELLA MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, via Dante n. 80;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via preliminare: sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 87/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, per tutti i motivi di cui in narrativa;
1. Nel merito: accertare e dichiarare non dovuta lo somma di € 2.160,66, derivante dalla differenza tra il capitale azionato con il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 05.06.2024 (pari ad € 2.950,66 lordi) e l'importo riconosciuto – e già corrisposto – dall'odierna ricorrente al creditore opposto (pari ad € 790,00 lordi), per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inefficace per i motivi meglio indicati in atti;
2. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via preliminare:
- respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito:
- per i motivi esposti, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 2.160,66; pagina 1 di 4 Con rifusione di spese e compensi professionali ex DM 55/2014, aumentati del 30% per la redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024 la società come sopra rappresentata, Controparte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 05.06.2024, con il quale il Tribunale di Rovigo, quale giudice del lavoro, aveva ingiunto all'opponente di pagare immediatamente in favore di la somma di € 2.950,66 oltre interessi legali rivalutazione CP_3 monetaria e spese legali per € 543,00 oltre accessori;
l'opponente si doleva della parziale erroneità del decreto ingiuntivo, in particolare con riferimento all'elemento perequativo della retribuzione, precisando di aver saldato le spese legali liquidate a favore dell'opposto.
Precisava l'attrice che il era stato assunto il 18.04.2016 ed il rapporto di lavoro era terminato il CP_3
22.05.2022, che ai sensi dell'art. 48 del CCNL – Metalmeccanica e installazione impianti – PMI –
Confapi 03.07.2017, l'elemento perequativo era disponibile alle seguenti condizioni:
“A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
Proseguiva l'opponente evidenziando che all'esame dei prospetti paga elaborati nel corso del rapporto di lavoro emergeva che aveva sempre erogato all'opposto l'importo mensile di € 25,00 a CP_1
titolo di E.B.M. (retribuzione aggiuntiva non prevista dal CCNL), per 13 mensilità, ed affermava che detti importi (€ 325,00 annui, ovvero € 25,00 mensili per 13) avrebbero dovuto essere detratti dall'elemento perequativo di € 485,00, sicché il totale dovuto a titolo di elemento perequativo era pari ad € 790,00 lordi e conseguentemente l'importo di € 2.950,66 del decreto ingiuntivo opposto risultava pagina 2 di 4 per € 2.160,66 non dovuto (€ 2.950,66 - € 790,00), ed inoltre non spettavano al convenuto né rivalutazione monetaria né interessi legali.
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'assorbimento dell'E.B.M è espressamente vietato dall'art. 48 bis del CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media
Industria (docc. da 3 a 5 all. memoria difensiva) il quale testualmente recita, al comma 3:
“ A far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo riassorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il t.f.r. (…).
Che il CCNL sopra indicato sia quello applicato dalla società ricorrente emerge chiaramente dal contratto individuale di lavoro (doc. 4 all. procedimento monitorio), né invero parte opponente indica un diverso contratto collettivo di riferimento nel quale sia prevista la riassorbibilità dell'elemento retributivo aggiuntivo.
Va inoltre osservato come elemento perequativo e l' elemento retributivo aggiuntivo hanno funzioni diverse, mirando il primo a sostenere la retribuzione ed il secondo a garantire il diritto alla bilateralità; infatti l'elemento perequativo è stato introdotto dall'art. 46 del CCNL Metalmeccanici PMI del
25.1.2008 e destinato alle aziende prive di contrattazione di secondo livello, inizialmente di importo annuo di € 260,00, poi aumentato nei successivi rinnovi, l'elemento retributivo aggiuntivo è destinato a sopperire alla mancata adesione delle aziende all' (E.B.M.), dunque la Parte_1
fonte contrattual-collettiva è ben diversa tra le due voci citate e l'esplicito divieto di riassorbimento è solo la conseguenza della diversa finalità delle due voci retributive.
L'opposizione va pertanto rigettata, osservandosi peraltro che nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente in ordine alla correttezza dei conteggi allegati al procedimento monitorio;
va disposta la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore inferiore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.2000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria,
pagina 3 di 4 non essendosi tenuta la fase istruttoria, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 513/2024 RG CL promossa da Controparte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così CP_3
provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando l'opposto decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €
2.160,66, anche ai sensi dell'art. 653 primo comma c.p.c.;
2) Condanna l'opponente società a rifondere all'opposto – e per lui ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2024 promossa da:
C.F. ), con sede legale in Rovigo, via Vittorio Veneto n. 107, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BERGAMINI NICOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in VICOLO
CASTELLO, 3 - 45100 ROVIGO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORO CP_3 C.F._1
GIANCARLO e dell'avv. ZANELLA MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, via Dante n. 80;
In punto a: Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In via preliminare: sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 87/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, per tutti i motivi di cui in narrativa;
1. Nel merito: accertare e dichiarare non dovuta lo somma di € 2.160,66, derivante dalla differenza tra il capitale azionato con il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 05.06.2024 (pari ad € 2.950,66 lordi) e l'importo riconosciuto – e già corrisposto – dall'odierna ricorrente al creditore opposto (pari ad € 790,00 lordi), per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 87/2024 del 05.06.2024 emesso dal Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, dichiarandolo nullo e/o illegittimo e/o inefficace per i motivi meglio indicati in atti;
2. Con rifusione di spese e competenze di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.”
***
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via preliminare:
- respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito:
- per i motivi esposti, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 2.160,66; pagina 1 di 4 Con rifusione di spese e compensi professionali ex DM 55/2014, aumentati del 30% per la redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 luglio 2024 la società come sopra rappresentata, Controparte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 87/2024 del 05.06.2024, con il quale il Tribunale di Rovigo, quale giudice del lavoro, aveva ingiunto all'opponente di pagare immediatamente in favore di la somma di € 2.950,66 oltre interessi legali rivalutazione CP_3 monetaria e spese legali per € 543,00 oltre accessori;
l'opponente si doleva della parziale erroneità del decreto ingiuntivo, in particolare con riferimento all'elemento perequativo della retribuzione, precisando di aver saldato le spese legali liquidate a favore dell'opposto.
Precisava l'attrice che il era stato assunto il 18.04.2016 ed il rapporto di lavoro era terminato il CP_3
22.05.2022, che ai sensi dell'art. 48 del CCNL – Metalmeccanica e installazione impianti – PMI –
Confapi 03.07.2017, l'elemento perequativo era disponibile alle seguenti condizioni:
“A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto”.
Proseguiva l'opponente evidenziando che all'esame dei prospetti paga elaborati nel corso del rapporto di lavoro emergeva che aveva sempre erogato all'opposto l'importo mensile di € 25,00 a CP_1
titolo di E.B.M. (retribuzione aggiuntiva non prevista dal CCNL), per 13 mensilità, ed affermava che detti importi (€ 325,00 annui, ovvero € 25,00 mensili per 13) avrebbero dovuto essere detratti dall'elemento perequativo di € 485,00, sicché il totale dovuto a titolo di elemento perequativo era pari ad € 790,00 lordi e conseguentemente l'importo di € 2.950,66 del decreto ingiuntivo opposto risultava pagina 2 di 4 per € 2.160,66 non dovuto (€ 2.950,66 - € 790,00), ed inoltre non spettavano al convenuto né rivalutazione monetaria né interessi legali.
Si costituiva ritualmente in giudizio come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, veniva discussa all'odierna udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'assorbimento dell'E.B.M è espressamente vietato dall'art. 48 bis del CCNL Metalmeccanica – Piccola e Media
Industria (docc. da 3 a 5 all. memoria difensiva) il quale testualmente recita, al comma 3:
“ A far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo riassorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti, escluso il t.f.r. (…).
Che il CCNL sopra indicato sia quello applicato dalla società ricorrente emerge chiaramente dal contratto individuale di lavoro (doc. 4 all. procedimento monitorio), né invero parte opponente indica un diverso contratto collettivo di riferimento nel quale sia prevista la riassorbibilità dell'elemento retributivo aggiuntivo.
Va inoltre osservato come elemento perequativo e l' elemento retributivo aggiuntivo hanno funzioni diverse, mirando il primo a sostenere la retribuzione ed il secondo a garantire il diritto alla bilateralità; infatti l'elemento perequativo è stato introdotto dall'art. 46 del CCNL Metalmeccanici PMI del
25.1.2008 e destinato alle aziende prive di contrattazione di secondo livello, inizialmente di importo annuo di € 260,00, poi aumentato nei successivi rinnovi, l'elemento retributivo aggiuntivo è destinato a sopperire alla mancata adesione delle aziende all' (E.B.M.), dunque la Parte_1
fonte contrattual-collettiva è ben diversa tra le due voci citate e l'esplicito divieto di riassorbimento è solo la conseguenza della diversa finalità delle due voci retributive.
L'opposizione va pertanto rigettata, osservandosi peraltro che nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente in ordine alla correttezza dei conteggi allegati al procedimento monitorio;
va disposta la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022, per cause di valore inferiore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.2000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria,
pagina 3 di 4 non essendosi tenuta la fase istruttoria, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 513/2024 RG CL promossa da Controparte_1
contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così CP_3
provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando l'opposto decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €
2.160,66, anche ai sensi dell'art. 653 primo comma c.p.c.;
2) Condanna l'opponente società a rifondere all'opposto – e per lui ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 2.059,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e cpa come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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