Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza collegiale 12 settembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2022, proposto da
AN PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della cartella di pagamento 02220210012052242000 emessa per conto di AGEA dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione - per la Provincia di Brescia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. NZ SS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. L’azienda agricola individuale AN PA si è vista notificare, in data 8 giugno 2022, la cartella di pagamento n. 022 2021 00120522 42 000 da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la somma di € 172.705,08 oltre oneri e accessori, dovuti a titolo di prelievo supplementare ex L. 119/2003 ss.mm.ii. per le campagne 2000/2001 e 2001/2002.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’ADER e all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA) il 4 agosto 2022 e depositato l’11 agosto 2022, la predetta azienda ha adito questo Tribunale domandando l’annullamento della cartella in forza delle seguenti censure:
- 1) « VIOLAZIONE DELL'ART. 2943 E 2946 DEL CODICE CIVILE; VIOLAZIONE DEL DM 31/7/2008, ART. 14, COMMA 1; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. »: parte ricorrente eccepisce la prescrizione decennale della pretesa fatta valere (tramite cartella) dall’AGEA, risalendo i fatti sulla quale tale pretesa si fonderebbe ad oltre un ventennio addietro e « non essendo intervenuta azione alcuna atta ad interromper[la] »;
- 2) « VIOLAZIONE DI LEGGE, E IN PARTICOLARE, DELLA LEGGE 468/1992, DEI REGOLAMENTI COMUNITARI 3950/92 E 536/93 »: parte ricorrente sostiene, in ogni caso, che la pretesa dell’AGEA, a titolo di prelievo supplementare, avrebbe dovuto essere rivolta esclusivamente contro i suoi acquirenti, che sarebbero gli unici obbligati;
- 3) « VIOLAZIONE DI LEGGE, E, IN PARTICOLARE, DELL'ART. 3, L. 241/1990 NONCHÉ DELL’ART.7, L. 212/2000 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE »: parte ricorrente, da ultimo, denunzia un vizio di motivazione della cartella, che non consentirebbe di individuare con sufficiente univocità e precisione il fondamento della pretesa.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
I.1.1.2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. 603/2022 pubblicato il 12 novembre 2022, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 7 settembre 2022 per la discussione collegiale.
I.2. L’AGEA si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
L’ADER, invece, nonostante la ritualità della notifica, è rimasta intimata.
I.3. Con ordinanza n. 857/2022 pubblicata il 12 settembre 2022, resa all’esito della suddetta camera di consiglio, questo Tribunale:
- per un verso, alla luce della complessità della lite, ha assegnato un termine all’Amministrazione resistente « per depositare tutti gli atti e documenti da essa ritenuti pertinenti alla controversia, accompagnati da una conferente relazione, ovvero da un atto equivalente del proprio difensore istituzionale »;
- per altro verso, ha dato atto che « non sussist[eva]no, allo stato, i presupposti per la concessione di una tutela cautelare interinale, considerato che, alla notificazione delle cartelle, non [erano] seguiti concreti atti di esecuzione coattiva che po[tessero]o pregiudicare lo svolgimento dell’attività d’impresa in forma grave e irreparabile ».
Veniva fissata, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 25 gennaio 2023.
I.4. L’AGEA ha tempestivamente espletato l’incombente istruttorio.
I.5. Con ordinanza n. 45/2023 pubblicata il 26 gennaio 2023, resa all’esito della camera di consiglio da ultimo menzionata, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare rilevando che, rispetto a quanto evidenziato nel precedente provvedimento in punto di mancanza del periculum in mora , « nessun ulteriore elemento [era] stato addotto dalla parte ricorrente sul punto, sicché d[oveva] confermarsi l’attuale difetto di un danno grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato ».
I.6. Fissata l’udienza di discussione, la Difesa erariale ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della sussistenza e della non prescrizione della pretesa dell’AGEA.
I.7. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento del 6 febbraio 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono infondati, alla luce di specifici precedenti - ai quali si intende dare continuità e ai quali si fa perciò integralmente rinvio ex art. 88, comma 2, lett. d)., cod. proc. amm. - che hanno già affrontato le relative questioni.
II.2.1. In particolare, « vi è un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non intende discostarsi, secondo il quale “in ordine alla circostanza in cui AGEA avrebbe formato il ruolo portato dalla cartella impugnata su atti non notificati al ricorrente, ma all’acquirente del medesimo, occorre evidenziare che sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., sez. III, n. 1173/2020). Infatti, nel sistema delle cc.dd. “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale, atteso che il debitore del prelievo è il produttore, mentre l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, sicché il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta.” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2025 n. 8821). Non solo, ma “l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti” (cfr. in questi termini C. Stato, Sez. VI 21 febbraio 2025 n. 1466; C. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
[…] Alla luce della solidarietà tra debitori per come disciplinata dall’art. 1310 c.c., deve essere quindi respinta l’obiezione di parte ricorrente secondo la quale non avrebbe avuto efficacia interruttiva la comunicazione con la quale AGEA ha notificato il prelievo supplementare di cui alla cartella impugnata alla cooperativa prima acquirente » (in questi termini T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 1125).
II.2.2. Il secondo motivo si appalesa perciò infondato, non essendo obbligato esclusivamente l’acquirente, ma solidalmente anche il produttore.
II.2.3. Per quanto concerne il primo motivo, in punto di fatto va rilevato che sulla base di quanto allegato e prodotto dall’Amministrazione resistente (e non contestato da parte ricorrente, con quanto ne consegue ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm.):
a) quanto alla campagna 2000/2001:
a.1) dapprima è stata comunicata l’imputazione di prelievo al primo acquirente “Ragusa Latte Società Cooperativa Agricola OP” con raccomandata n. 116830808726 del 11 giugno 2002, ricevuta il 13 giugno 2002 (doc. 11 prodotto dall’Avvocatura dello Stato il 17 dicembre 2025);
a.2) in seguito il predetto acquirente ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, dichiarato perento con decreto n. 11475/2011 pubblicato il 19 novembre 2011;
a.3) infine è stata notificata a parte ricorrente l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 prot. AGEA.AGA.2018.0025643 del 2 ottobre 2018 (all. 7 prodotto dall’Avvocatura dello Stato il 17 dicembre 2025);
b) quanto alla campagna 2001/2002:
b.1) dapprima è stata comunicata l’imputazione di prelievo al primo acquirente “Industria Casearia Zappalà S.p.A.” con raccomandata n. 108962710170 del 5 agosto 2002, ricevuta l’8 agosto 2002 (doc. 12 prodotto dall’Avvocatura dello Stato il 17 dicembre 2025);
b.2) poi è stata notificata a parte ricorrente l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 prot. AGEA.DIRGEN.2012.4570 del 25 luglio 2012 (all. 9 prodotto dall’Avvocatura dello Stato il 17 dicembre 2025).
II.2.3.1. Ne discende che:
a) quanto alla prima campagna:
a.1) la prescrizione è stata interrotta una prima volta (con effetti anche verso l’odierno ricorrente ex art. 1310 cod. civ.) il 13 giugno 2002;
a.2) con l’introduzione e la pendenza del giudizio innanzi al T.A.R. Lazio si è verificato l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, non venuto meno a seguito della declaratoria di perenzione (giacché nel processo amministrativo l’estinzione del giudizio, cui è assimilabile la perenzione, non provoca la perdita del menzionato effetto in danno dell’Amministrazione convenuta: cfr., in subiecta materia , fra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8810);
a.3) successivamente, a seguito della ripresa del corso della prescrizione (novembre 2011), essa è stata nuovamente interrotta, nei confronti del ricorrente, il 2 ottobre 2018;
b) quanto alla seconda campagna:
b.1) la prescrizione è stata interrotta una prima volta (con effetti anche verso l’odierno ricorrente ex art. 1310 cod. civ.) l’8 agosto 2002;
b.2) è stata poi nuovamente interrotta – anche prescindendo da effetti interruttivi permanenti per la pendenza di giudizi andati perenti – nei confronti del ricorrente il 25 luglio 2012.
II.2.3.2. In entrambi i casi, la notifica della cartella (8 giugno 2022) è intervenuta prima del decorso del decennio dall’ultimo atto interruttivo (e ciò anche senza tener conto dei periodi di sospensione ex lege della prescrizione invocati dall’AGEA).
La prescrizione decennale è stata dunque tempestivamente interrotta, il che implica l’infondatezza anche del primo motivo.
II.3. Il terzo motivo è anch’esso insuscettibile di positivo apprezzamento, essendo già dirimente constatare che parte ricorrente ha dimostrato di aver compreso quale fosse la pretesa fatta valere dall’AGEA difendendosi in giudizio (cfr., al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11169).
Può ricordarsi, in aggiunta, che « la cartella di pagamento, che riprende il relativo modello ministeriale, de[ve] ritenersi sufficientemente motivata quando, come nel caso di specie, riporti il dettaglio della pretesa creditoria di Agea, facendo riferimento alle causali, ai precedenti atti impositivi e alle annualità dei crediti iscritti a ruolo. Ogni altra indicazione risulta non essenziale ai fini del diritto di difesa » (così T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2 settembre 2025, n. 788).
II.4. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite della presente fase di merito avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla particolare complessità dell’evoluzione della materia e delle relative vicende contenziose; resta ferma la condanna (disposta con la menzionata ordinanza n. 45/2023) della ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IB NO GE, Presidente FF
NZ SS, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SS | IB NO GE |
IL SEGRETARIO