Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02394/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2394 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sicilia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Varese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prefettizio di cui al prot. n. -OMISSIS-/2023 - Area 1 della Prefettura di Varese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CO IU RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato in data 10 novembre 2023, il sig. -OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del decreto Prot. n. -OMISSIS-/2023 della Prefettura di Varese, con il quale Prefetto di Varese rigettava l’stanza di revoca del precedente divieto detenzione armi ed esplosivi prot. n. -OMISSIS-/2018 Area I/Bis del 20/8/2018, affidandosi in particolare a un'unica doglianza del seguente tenore “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche; violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione, incongruità, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto ”;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 5 novembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la controversia è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, l’impugnativa è destituita di fondamento;
Osservato, preliminarmente, che con l’unica doglianza il -OMISSIS- contesta la legittimità del provvedimento gravato:
a) per violazione degli articoli 1 e 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché per l’eccesso di potere per incongruità, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà della motivazione, oltre che l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto, dal momento che la Prefettura si sarebbe limitata a dichiarare la permanenza di asseriti elementi di inaffidabilità del -OMISSIS- alla detenzione di armi, senza aver tenuto conto adeguatamente dei seguenti due sopravvenuti provvedimenti giudiziali:
- la sentenza di questo T.A.R. per la Lombardia n. -OMISSIS- del 2022, resa nel R.G. n. -OMISSIS-del 2016, che ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso la revoca del porto di fucile per difetto di motivazione, ritenendo il singolo episodio di guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto isolato, non fosse sufficiente a supportare da solo un giudizio di pericolosità sociale;
- la sentenza del Tribunale penale di Busto Arsizio del 7.7.2022, con la quale ha assolto il -OMISSIS-, unitamente con il proprio suocero, dall’imputazione per la commissione del reato di cui agli artt. 17, 38 e 58 del TULPS con la formula “perché il fatto non sussiste”;
b) per mancata valutazione della circostanza per cui la collocazione dell’arma presso l’abitazione del suocero darebbe luogo a una mera circostanza di trasporto momentaneo, anziché di spostamento, sicché non sarebbe ravvisabile l’obbligo di presentazione della denuncia di detenzione in altro luogo;
Considerato, nondimeno, che le suddette argomentazioni avendo l’Amministrazione debitamente dimostrato e motivato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nel caso di specie;
Rilevato, preliminarmente, che, in merito ai provvedimenti relativi alla detenzione e al porto di armi di cui agli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S.:
- “ nel nostro ordinamento viga la regola generale rappresentata dal divieto sancito dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1 della legge n. 110/1975 essendo vista con sfavore l’utilizzazione delle armi da parte di privati cittadini ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 690); segnatamente, il porto d’armi “ presuppone il previo rilascio di un provvedimento di polizia che accerti il possesso di requisiti in capo al destinatario, in quanto il titolare dell'autorizzazione a detenere armi deve essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 690/2016 cit.);
- la motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su “ un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con particolare riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; id. 19 dicembre 2022, n. 11045);
Osservato che, ad avviso del Collegio, nonostante le sopravvenute pronunzie favorevoli al ricorrente, l’istruttoria dell’Amministrazione ha legittimamente riscontrato la sussistenza di ragioni idonee a giustificare il giudizio di inaffidabilità;
Considerato che se è vero che, secondo la consolidato orientamento di questo Tribunale, la sola condotta in stato di ebrezza alcolica non risulta essere per sé sola a giustificare il rigetto, l’Amministrazione ha, comunque, valorizzato unitamente a quest’ultima l’ulteriore circostanza fattuale della mancata dichiarazione della detenzione dell’arma del suocero nell’immediatezza anche prima del termine finale di 72 ore di cui all’art. 38 del TULPS;
il -OMISSIS-, infatti, all’epoca del fatto storico risultava già destinatario di provvedimento di revoca di porto d’armi del 7 giugno 2016 - vigente ed efficace nonostante la pendenza del sopracitato giudizio dinanzi a questo T.A.R. di cui al R.G. n. -OMISSIS-del 2016 –, sicché non risulta affatto irrilevante la sussistenza di un particolare – e aggravato – onere di diligenza nell’adempimento dell’obbligo dichiarativo, rilevante ai fini del giudizio prognostico probabilistico di inaffidabilità della P.A. in quanto integrante in una situazione ascrivibile all’assenza di una buona condotta (cfr. T.A.R. per la Lombardia - Milano, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 211);
Ritenuto che, per le suddette ragioni, l’impugnativa deve essere respinta;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO CI, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
CO IU RU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IU RU | TO CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.