TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 247/2023 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 (c.f.
PARISI MAURIZIO, per procura in atti, ricorrente,
contro
Controparte_1
(c.f. P.IVA_1 ), in persona del Curatore pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CUCCHIARINI ANTONIO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: contratto di agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/02/2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 14.708,87 oltre interessi e spese, in favore della società per mancato pagamento di fatture relative a Controparte_2
campionari.
L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che le fatture prodotte non costituiscono prova del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, e che il rapporto sottostante è stato oggetto di contestazione.
Inoltre, l'opponente ha dedotto di essere creditrice verso la società opposta per complessivi € 20.781,00, a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, maturate in conseguenza della cessazione del contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo,
l'accertamento del proprio credito e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. La società Controparte_2 costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione, qualificandola come strumentale e priva di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla richiesta delle indennità ex art. 1751 c.c., non avendo quest'ultima comunicato entro un anno dalla cessazione del rapporto la volontà di far valere i propri diritti, e rilevato che la prima comunicazione
è intervenuta oltre tale termine e con contenuto generico.
Ha dedotto, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese riconvenzionali, evidenziando che le indennità rivendicate si riferiscono al marchio per il quale il contratto di agenzia era stipulato con altra società Parte_2 "
CP_2 l'opponente aveva un distinto mentre con Parte_3
contratto relativo alla linea ON ME, dal quale non sono derivati affari significativi. Ha sostenuto, altresì, che i presupposti per il riconoscimento delle indennità non si sono mai verificati, non avendo l'agente procurato nuovi clienti né incrementato gli affari in modo tale da generare vantaggi per la mandante, come richiesto dall'art. 1751 c.c. Quanto al credito azionato in via monitoria, la convenuta ha dedotto che esso
è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla mancata restituzione dei campionari ricevuti dall'agente tra il 2020 e il 2021, fatturati conformemente all'art. 15 del contratto, e mai contestati. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di quanto risulterà dovuto, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 14 marzo 2024 il Giudice, preso atto della comunicazione depositata il 12 marzo 2024 dal procuratore della convenuta, ha rilevato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 settembre 2023, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
È stata quindi dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del
Codice della Crisi d'Impresa.
Riassunto il giudizio da parte opponente, si è costituita la Liquidazione
[...]
in persona del Curatore pro tempore, con comparsa Controparte_3
depositata il 13 dicembre 2024, riportandosi integralmente alle domande già formulate dalla società in bonis, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente anche per lite temeraria. La Curatela ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità delle domande riconvenzionali di accertamento e pagamento proposte dall'agente, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare.
In conclusione, la Liquidazione Giudiziale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità delle domande avverse e la condanna dell'opponente alle spese e ai danni da lite temeraria.
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- L'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente/opponente, svolta dalla liquidazione giudiziale, è fondata.
Ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, e analogamente ai sensi dell'art. 151 del
Codice della Crisi d'Impresa, l'apertura della procedura concorsuale determina che ogni credito verso la massa, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, debba essere accertato esclusivamente mediante il procedimento di verifica dello stato passivo (art. 201 CCCI).
Ne consegue che le domande riconvenzionali svolte da parte opponente, dirette a ottenere il pagamento di indennità indicate in ricorso, non possono essere coltivate nel presente giudizio ordinario, ma devono essere fatte valere mediante insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.
La Suprema Corte ha precisato, del resto, che "nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il
Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale" (cfr Cass. n. 26993/2020).
Le domande riconvenzionali dell'opponente - dirette all'accertamento e condanna al pagamento di indennità, maturate per effetto della cessazione del rapporto di agenzia integrano crediti (concorsuali) da far valere mediante insinuazione al passivo. Ne discende la loro improcedibilità nel presente giudizio ordinario.
3- Per quanto attiene all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2023, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale ordinario (Sezione Lavoro), posto che l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta non ne determina l'improcedibilità.
Nel merito, l'opponente ha contestato che le fatture relative ai campionari possano costituire prova del credito, trattandosi di documenti di formazione unilaterale.
Il credito azionato dalla società si fonda sul contratto di agenzia del 19 giugno 2018 e sulla clausola che prevede l'addebito del campionario non restituito.
Il credito azionato non si basa, quindi, esclusivamente sulle fatture prodotte dalla società opposta, ma trova il suo fondamento in un titolo contrattuale.
Tra le parti era in essere un contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018, avente ad oggetto la promozione della linea ON ME.
Tale contratto, all'art. 15, stabilisce espressamente che, in caso di mancata restituzione del campionario a fine campagna vendita, il valore dello stesso sarebbe addebitato all'agente e fatturato al 50% del suo valore come da listino.
La società ha documentato la consegna dei campionari tra il gennaio 2020 e il gennaio
2021, allegando i documenti di trasporto e le diffide inviate.
La società ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate tra il
2020 e il 2021, con causale "vendita", indirizzati all'agente presso la sede indicata nel contratto. Tali DDT riportano codici articolo, quantità e date, confermando la disponibilità del campionario in capo all'agente.
La società ha allegato contratto, fatture, documenti di trasporto, mentre l'opponente si è limitata a prospettare una compensazione con crediti futuri.
La pretesa della società opposta si fonda, quindi, non solo sulle fatture emesse (come eccepito dall'opponente), bensì anche sulle pattuizioni contrattuali ed in particolare sulla previsione dell'art. 15 del Contratto di Agenzia del 19.06.2018 secondo cui il campionario potrà essere “[...] ritirato dalla Preponente a fine campagna vendita. In caso di mancata restituzione del campionario il valore dello stesso sarà addebitato all'agente e fatturato ad un prezzo pari al 50% del suo valore come da relativo listino"
In virtù dei principi generali che governano l'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In specie, la prova dell'esatto adempimento, stando alle difese dell'opponente, deriverebbe dal fatto che "[ ] il prezzo del campionario è stato già corrisposto mediante compensazione con le somme vantate dall'agente Pt_1, come di evince dall'allegata comunicazione mail".
Riferendosi all'allegata mail, l'opponente ha inteso evidentemente riferirsi alla comunicazione del 14.2.2022, in cui si legge: "per quanto riguarda la posizione Pt_1
[...], attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con
Voi per formulare la nostra proposta".
Pertanto, stando alle difese svolte dall'opponente, non è in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito della società opposta, ma piuttosto è stato eccepito che esso si sarebbe estinto per compensazione per effetto delle spettanze per il lavoro svolto dal
2017 in avanti, ancora da conteggiare.
L'opponente ha eccepito di essere controcreditore della somma di € 20.781,00 maturata a titolo di indennità di fine rapporto, indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica.
Le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per l'accertamento e il pagamento delle indennità di fine rapporto sono, come anzi precisato, improcedibili nel presente giudizio, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 52 1. fall. e dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa.
Diverso è il discorso per l'eccezione di compensazione, che non costituisce domanda autonoma ma un mezzo di difesa volto a paralizzare la pretesa monitoria.
Essa, pertanto, può e deve essere esaminata dal Tribunale, purché il controcredito dedotto sia certo, liquido ed esigibile.
Come già evidenziato nella ordinanza del 02.11.2023, le pretese della società si fondano sul contratto di agenzia del 19.06.2018 intercorso tra le parti.
Mentre le indennità di fine rapporto rivendicate dalla opponente maturano al momento della risoluzione del rapporto.
Non esiste, invero, prodotto agli atti, un atto di risoluzione del contratto di agenzia del
19.06.2018 (neanche invero indicato dalle parti), essendo stato depositato solo una comunicazione di "recesso contratto di agenzia del 20.01.2017” datata 31.08.2020 indirizzata alla Pt_1 da parte, non già dalla società bensì Controparte_2
(all.11 costituzione CP_4). dalla società Parte_3 Parte opponente ha sostenuto, nelle note d'udienza, che con contratto del 11 maggio
Parte_3 cedette a 2017 la Controparte_2 il diritto dell'utilizzo e che il rapporto di agenzia si trasferì pertanto in capo alla del marchio Parte_2
infatti in data 19.6.2018 fu stipulato un contratto predetta CP_2 Controparte_2 di agenzia tra Controparte_2 e Parte_1
Il contratto dell' 11 maggio 2017 ( all. 10 costituzione società) ha ad oggetto il trasferimento del diritto all'utilizzo del marchio dal Parte_4
licenziante, Parte_3 al licenziatario Controparte_2
Non appare, invece, chiaro il successivo passaggio logico delle difese dell'opponente secondo cui, in conseguenza di ciò, anche il contratto di agenzia (quello del gennaio
2017) si trasferì alla posto che non vi è stata anche una Controparte_2
cessione del contratto di agenzia del 20.01.2017 e, del resto, ciò è testimoniato dal fatto che tale contratto è stato oggetto di autonomo "recesso" in data 31.08.2020 (all.11 di parte opponente), sottoscritto per accettazione dalla Pt_1 dopo quindi la stipula dell'autonomo contratto di agenzia con la CP_2 del 15.06.2018 avente ad oggetto il marchio “Tabaroni Cashemere" (cfr contratto).
Come già ritenuto nella ordinanza del 02.11.2023, si assiste, invero, ad una impropria commistione dei rapporti, che apparirebbero invece così strutturati:
1) Contratto di agenzia con la Parte_3 del 20 gennaio 2017 (all. 8 costituzione società), risolto il 31 agosto 2020 (all. 11 sottoscritto per accettazione dalla
Pt_1 ;
2) contratto di licenza marchio autorizzato del 11 maggio 2017 con cui è stata trasferito alla (non il marchio) ma il diritto all'utilizzo del marchio [...]Controparte_2 Part Parte_2 CP_5 che è stato, in seguito, ceduto alla CP 6 (vedi contratto del
25.09.2020), la quale, a sua volta, ha trasferito il diritto all'utilizzo del marchio alla
Controparte 7 divenutane unica ed esclusiva licenziataria. La comunicazione versata in atti dall'opponente (indicata come lettera risoluzione rapporto) del 20.10.2020 ha proprio ad oggetto la comunicazione all'agente di tali vicende, rendendo noto alla Pt_1
CP_2 non era più licenziataria del marchio Parte_2 e di doversi che la quindi rivolgere per il futuro alla società Controparte 7 nuova ed esclusiva licenziataria del marchio;
3) Contratto di agenzia con la Controparte_2 del giugno 2018, che ha ad oggetto, invece, il marchio ON ME. La comunicazione del 20 ottobre 2020 (allegato del ricorso “lettera risoluzione attiene esclusivamente alla catena dirapporto"), proveniente da Controparte_2
: essa dà atto della cessione del titolarità e di licenza del marchio Parte_2
Part della contestuale risoluzione della marchio da Parte_3 a CP_6
CP_2 e dell'attribuzione della nuova licenza licenza tra Parte_3 e invitando l'agente a rivolgersi per il futuro al nuovo esclusiva a Controparte_7
licenziatario.
Tale documento, dunque, informa di vicende proprietarie e di licenza relative al marchio
Parte_2 e non incide sul rapporto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018 tra
Controparte_2 avente ad oggetto la linea ON ME. e Parte_1
Diversamente, il contratto di agenzia del 19 giugno 2018 disciplina il rapporto oggi controverso e contiene la clausola campionario (art. 15), la quale prevede, in caso di mancata restituzione a fine campagna, l'addebito del valore al 50% del listino e la relativa fatturazione.
L'opponente ha eccepito la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme che assume di vantare a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
Tuttavia, tali crediti non possono essere considerati né certi, né provati.
L'indennità di mancato preavviso, l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)
l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica presuppongono la cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il recesso del 31 agosto 2020 riguarda un contratto diverso, con Parte_3
La società opposta ha dedotto che le indennità rivendicate dall'agente (mancato preavviso, FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica) si riferiscono al rapporto di agenzia relativo al marchio وdisciplinato dal contratto stipulato con Parte_2
nel 2017 e cessato il 31 agosto 2020, e non al contratto del 19 Parte_3
Controparte_2 avente ad oggetto la linea ON giugno 2018 con
ME.
Parte opponente, nell'eccepire la compensazione ha dedotto che (cfr ricorso pag. 4) “con la comunicazione 14.2.2022, prodotta da controparte, si legge chiaramente: "per quanto riguarda la posizione Parte_1 attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”. Tale affermazione sempre, invero, confermare che le indennità pretese si riferiscano al rapporto iniziato nel 2017, e non anche al contratto di agenzia oggetto del presente giudizio sottoscritto il 19 giugno 2018 avente ad oggetto il marchio Tabaroni Cashemere
(cfr allegato 2 -Marchi, contratto). Invero anche gli allegati al ricorso, A-B-C-D-E, attengono anche a voci anteriori al 2018.
Sulla scorta della ricostruzione sopra operata, e della commistione dei rapporti, non appare dimostrato -con onere a carico di parte opponente- che la ricorrente abbia maturato somme a titolo della indennità rivendicate nei confronti della società opposta, da portare in compensazione con il credito azionato e tali, quindi, da paralizzare la pretesa creditoria.
Si precisa che, in tale sede, ovviamente, la valutazione è limitata alla eccezione di compensazione, finalizzata solo a verificare la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile tale da poter paralizzare la pretesa azionata in monitorio, impregiudicata la disamina delle domande riconvenzionali nella sede concorsuale competente.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non essendo dimostrato che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla luce della poca chiarezza dei rapporti intercorsi tra le parti e della commistione dei rapporti nei termini sopra esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 247/2023 RG, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2023;
2) dichiara improcedibili, in questa sede, le domande riconvenzionali svolte da parte opponente;
3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/12/2025
Il Giudice
DI GI AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa DI GI
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 247/2023 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 (c.f.
PARISI MAURIZIO, per procura in atti, ricorrente,
contro
Controparte_1
(c.f. P.IVA_1 ), in persona del Curatore pro
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CUCCHIARINI ANTONIO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: contratto di agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/02/2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2023, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 14.708,87 oltre interessi e spese, in favore della società per mancato pagamento di fatture relative a Controparte_2
campionari.
L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che le fatture prodotte non costituiscono prova del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, e che il rapporto sottostante è stato oggetto di contestazione.
Inoltre, l'opponente ha dedotto di essere creditrice verso la società opposta per complessivi € 20.781,00, a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, maturate in conseguenza della cessazione del contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo,
l'accertamento del proprio credito e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. La società Controparte_2 costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione, qualificandola come strumentale e priva di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla richiesta delle indennità ex art. 1751 c.c., non avendo quest'ultima comunicato entro un anno dalla cessazione del rapporto la volontà di far valere i propri diritti, e rilevato che la prima comunicazione
è intervenuta oltre tale termine e con contenuto generico.
Ha dedotto, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese riconvenzionali, evidenziando che le indennità rivendicate si riferiscono al marchio per il quale il contratto di agenzia era stipulato con altra società Parte_2 "
CP_2 l'opponente aveva un distinto mentre con Parte_3
contratto relativo alla linea ON ME, dal quale non sono derivati affari significativi. Ha sostenuto, altresì, che i presupposti per il riconoscimento delle indennità non si sono mai verificati, non avendo l'agente procurato nuovi clienti né incrementato gli affari in modo tale da generare vantaggi per la mandante, come richiesto dall'art. 1751 c.c. Quanto al credito azionato in via monitoria, la convenuta ha dedotto che esso
è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla mancata restituzione dei campionari ricevuti dall'agente tra il 2020 e il 2021, fatturati conformemente all'art. 15 del contratto, e mai contestati. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di quanto risulterà dovuto, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 14 marzo 2024 il Giudice, preso atto della comunicazione depositata il 12 marzo 2024 dal procuratore della convenuta, ha rilevato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 settembre 2023, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Controparte_2
È stata quindi dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del
Codice della Crisi d'Impresa.
Riassunto il giudizio da parte opponente, si è costituita la Liquidazione
[...]
in persona del Curatore pro tempore, con comparsa Controparte_3
depositata il 13 dicembre 2024, riportandosi integralmente alle domande già formulate dalla società in bonis, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente anche per lite temeraria. La Curatela ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità delle domande riconvenzionali di accertamento e pagamento proposte dall'agente, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare.
In conclusione, la Liquidazione Giudiziale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità delle domande avverse e la condanna dell'opponente alle spese e ai danni da lite temeraria.
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- L'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente/opponente, svolta dalla liquidazione giudiziale, è fondata.
Ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, e analogamente ai sensi dell'art. 151 del
Codice della Crisi d'Impresa, l'apertura della procedura concorsuale determina che ogni credito verso la massa, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, debba essere accertato esclusivamente mediante il procedimento di verifica dello stato passivo (art. 201 CCCI).
Ne consegue che le domande riconvenzionali svolte da parte opponente, dirette a ottenere il pagamento di indennità indicate in ricorso, non possono essere coltivate nel presente giudizio ordinario, ma devono essere fatte valere mediante insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale.
La Suprema Corte ha precisato, del resto, che "nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il
Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale" (cfr Cass. n. 26993/2020).
Le domande riconvenzionali dell'opponente - dirette all'accertamento e condanna al pagamento di indennità, maturate per effetto della cessazione del rapporto di agenzia integrano crediti (concorsuali) da far valere mediante insinuazione al passivo. Ne discende la loro improcedibilità nel presente giudizio ordinario.
3- Per quanto attiene all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2023, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale ordinario (Sezione Lavoro), posto che l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta non ne determina l'improcedibilità.
Nel merito, l'opponente ha contestato che le fatture relative ai campionari possano costituire prova del credito, trattandosi di documenti di formazione unilaterale.
Il credito azionato dalla società si fonda sul contratto di agenzia del 19 giugno 2018 e sulla clausola che prevede l'addebito del campionario non restituito.
Il credito azionato non si basa, quindi, esclusivamente sulle fatture prodotte dalla società opposta, ma trova il suo fondamento in un titolo contrattuale.
Tra le parti era in essere un contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018, avente ad oggetto la promozione della linea ON ME.
Tale contratto, all'art. 15, stabilisce espressamente che, in caso di mancata restituzione del campionario a fine campagna vendita, il valore dello stesso sarebbe addebitato all'agente e fatturato al 50% del suo valore come da listino.
La società ha documentato la consegna dei campionari tra il gennaio 2020 e il gennaio
2021, allegando i documenti di trasporto e le diffide inviate.
La società ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate tra il
2020 e il 2021, con causale "vendita", indirizzati all'agente presso la sede indicata nel contratto. Tali DDT riportano codici articolo, quantità e date, confermando la disponibilità del campionario in capo all'agente.
La società ha allegato contratto, fatture, documenti di trasporto, mentre l'opponente si è limitata a prospettare una compensazione con crediti futuri.
La pretesa della società opposta si fonda, quindi, non solo sulle fatture emesse (come eccepito dall'opponente), bensì anche sulle pattuizioni contrattuali ed in particolare sulla previsione dell'art. 15 del Contratto di Agenzia del 19.06.2018 secondo cui il campionario potrà essere “[...] ritirato dalla Preponente a fine campagna vendita. In caso di mancata restituzione del campionario il valore dello stesso sarà addebitato all'agente e fatturato ad un prezzo pari al 50% del suo valore come da relativo listino"
In virtù dei principi generali che governano l'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In specie, la prova dell'esatto adempimento, stando alle difese dell'opponente, deriverebbe dal fatto che "[ ] il prezzo del campionario è stato già corrisposto mediante compensazione con le somme vantate dall'agente Pt_1, come di evince dall'allegata comunicazione mail".
Riferendosi all'allegata mail, l'opponente ha inteso evidentemente riferirsi alla comunicazione del 14.2.2022, in cui si legge: "per quanto riguarda la posizione Pt_1
[...], attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con
Voi per formulare la nostra proposta".
Pertanto, stando alle difese svolte dall'opponente, non è in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito della società opposta, ma piuttosto è stato eccepito che esso si sarebbe estinto per compensazione per effetto delle spettanze per il lavoro svolto dal
2017 in avanti, ancora da conteggiare.
L'opponente ha eccepito di essere controcreditore della somma di € 20.781,00 maturata a titolo di indennità di fine rapporto, indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica.
Le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per l'accertamento e il pagamento delle indennità di fine rapporto sono, come anzi precisato, improcedibili nel presente giudizio, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 52 1. fall. e dell'art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa.
Diverso è il discorso per l'eccezione di compensazione, che non costituisce domanda autonoma ma un mezzo di difesa volto a paralizzare la pretesa monitoria.
Essa, pertanto, può e deve essere esaminata dal Tribunale, purché il controcredito dedotto sia certo, liquido ed esigibile.
Come già evidenziato nella ordinanza del 02.11.2023, le pretese della società si fondano sul contratto di agenzia del 19.06.2018 intercorso tra le parti.
Mentre le indennità di fine rapporto rivendicate dalla opponente maturano al momento della risoluzione del rapporto.
Non esiste, invero, prodotto agli atti, un atto di risoluzione del contratto di agenzia del
19.06.2018 (neanche invero indicato dalle parti), essendo stato depositato solo una comunicazione di "recesso contratto di agenzia del 20.01.2017” datata 31.08.2020 indirizzata alla Pt_1 da parte, non già dalla società bensì Controparte_2
(all.11 costituzione CP_4). dalla società Parte_3 Parte opponente ha sostenuto, nelle note d'udienza, che con contratto del 11 maggio
Parte_3 cedette a 2017 la Controparte_2 il diritto dell'utilizzo e che il rapporto di agenzia si trasferì pertanto in capo alla del marchio Parte_2
infatti in data 19.6.2018 fu stipulato un contratto predetta CP_2 Controparte_2 di agenzia tra Controparte_2 e Parte_1
Il contratto dell' 11 maggio 2017 ( all. 10 costituzione società) ha ad oggetto il trasferimento del diritto all'utilizzo del marchio dal Parte_4
licenziante, Parte_3 al licenziatario Controparte_2
Non appare, invece, chiaro il successivo passaggio logico delle difese dell'opponente secondo cui, in conseguenza di ciò, anche il contratto di agenzia (quello del gennaio
2017) si trasferì alla posto che non vi è stata anche una Controparte_2
cessione del contratto di agenzia del 20.01.2017 e, del resto, ciò è testimoniato dal fatto che tale contratto è stato oggetto di autonomo "recesso" in data 31.08.2020 (all.11 di parte opponente), sottoscritto per accettazione dalla Pt_1 dopo quindi la stipula dell'autonomo contratto di agenzia con la CP_2 del 15.06.2018 avente ad oggetto il marchio “Tabaroni Cashemere" (cfr contratto).
Come già ritenuto nella ordinanza del 02.11.2023, si assiste, invero, ad una impropria commistione dei rapporti, che apparirebbero invece così strutturati:
1) Contratto di agenzia con la Parte_3 del 20 gennaio 2017 (all. 8 costituzione società), risolto il 31 agosto 2020 (all. 11 sottoscritto per accettazione dalla
Pt_1 ;
2) contratto di licenza marchio autorizzato del 11 maggio 2017 con cui è stata trasferito alla (non il marchio) ma il diritto all'utilizzo del marchio [...]Controparte_2 Part Parte_2 CP_5 che è stato, in seguito, ceduto alla CP 6 (vedi contratto del
25.09.2020), la quale, a sua volta, ha trasferito il diritto all'utilizzo del marchio alla
Controparte 7 divenutane unica ed esclusiva licenziataria. La comunicazione versata in atti dall'opponente (indicata come lettera risoluzione rapporto) del 20.10.2020 ha proprio ad oggetto la comunicazione all'agente di tali vicende, rendendo noto alla Pt_1
CP_2 non era più licenziataria del marchio Parte_2 e di doversi che la quindi rivolgere per il futuro alla società Controparte 7 nuova ed esclusiva licenziataria del marchio;
3) Contratto di agenzia con la Controparte_2 del giugno 2018, che ha ad oggetto, invece, il marchio ON ME. La comunicazione del 20 ottobre 2020 (allegato del ricorso “lettera risoluzione attiene esclusivamente alla catena dirapporto"), proveniente da Controparte_2
: essa dà atto della cessione del titolarità e di licenza del marchio Parte_2
Part della contestuale risoluzione della marchio da Parte_3 a CP_6
CP_2 e dell'attribuzione della nuova licenza licenza tra Parte_3 e invitando l'agente a rivolgersi per il futuro al nuovo esclusiva a Controparte_7
licenziatario.
Tale documento, dunque, informa di vicende proprietarie e di licenza relative al marchio
Parte_2 e non incide sul rapporto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018 tra
Controparte_2 avente ad oggetto la linea ON ME. e Parte_1
Diversamente, il contratto di agenzia del 19 giugno 2018 disciplina il rapporto oggi controverso e contiene la clausola campionario (art. 15), la quale prevede, in caso di mancata restituzione a fine campagna, l'addebito del valore al 50% del listino e la relativa fatturazione.
L'opponente ha eccepito la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme che assume di vantare a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
Tuttavia, tali crediti non possono essere considerati né certi, né provati.
L'indennità di mancato preavviso, l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)
l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica presuppongono la cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il recesso del 31 agosto 2020 riguarda un contratto diverso, con Parte_3
La società opposta ha dedotto che le indennità rivendicate dall'agente (mancato preavviso, FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica) si riferiscono al rapporto di agenzia relativo al marchio وdisciplinato dal contratto stipulato con Parte_2
nel 2017 e cessato il 31 agosto 2020, e non al contratto del 19 Parte_3
Controparte_2 avente ad oggetto la linea ON giugno 2018 con
ME.
Parte opponente, nell'eccepire la compensazione ha dedotto che (cfr ricorso pag. 4) “con la comunicazione 14.2.2022, prodotta da controparte, si legge chiaramente: "per quanto riguarda la posizione Parte_1 attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”. Tale affermazione sempre, invero, confermare che le indennità pretese si riferiscano al rapporto iniziato nel 2017, e non anche al contratto di agenzia oggetto del presente giudizio sottoscritto il 19 giugno 2018 avente ad oggetto il marchio Tabaroni Cashemere
(cfr allegato 2 -Marchi, contratto). Invero anche gli allegati al ricorso, A-B-C-D-E, attengono anche a voci anteriori al 2018.
Sulla scorta della ricostruzione sopra operata, e della commistione dei rapporti, non appare dimostrato -con onere a carico di parte opponente- che la ricorrente abbia maturato somme a titolo della indennità rivendicate nei confronti della società opposta, da portare in compensazione con il credito azionato e tali, quindi, da paralizzare la pretesa creditoria.
Si precisa che, in tale sede, ovviamente, la valutazione è limitata alla eccezione di compensazione, finalizzata solo a verificare la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile tale da poter paralizzare la pretesa azionata in monitorio, impregiudicata la disamina delle domande riconvenzionali nella sede concorsuale competente.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non essendo dimostrato che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla luce della poca chiarezza dei rapporti intercorsi tra le parti e della commistione dei rapporti nei termini sopra esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 247/2023 RG, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2023;
2) dichiara improcedibili, in questa sede, le domande riconvenzionali svolte da parte opponente;
3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/12/2025
Il Giudice
DI GI AN