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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2024 R.G. promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. ROMANO CARMELA Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 908/2024, resa pubblica il 24.04.2024, il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenendo infondata la domanda attorea, rigettava il ricorso proposto da teso a sentir “ - dichiarare irripetibile l' indebito Parte_1
relativo al periodo dallo 01/06/2021 al 30/06/2022 di euro 8.921,96, in quanto insussistente;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55 del 2014 da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
2. La era stata attinta da comunicazione del 16.05.2022 con la quale l' le Pt_1 CP_1
aveva chiesto la ripetizione della somma d'importo complessivo pari a € 8.921,26, dalla stessa indebitamente percepita in relazione al periodo 01.06.2021 – 30.06.2022, in virtù del venir meno del requisito sanitario afferente l'assegno ordinario d'invalidità n. 15050721, di cui la stessa era titolare ai sensi dell'art. 1 della l. Pt_1
12 giugno1984, n. 222.
Deduceva l' , infatti, che la ricorrente aveva “riscosso rate della pensione CP_1
d'invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”.
3.Alla statuizione di rigetto il Tribunale giungeva dopo aver richiamato e ricostruito la disciplina succedutasi nel tempo, a partire dall'art. 11, co. 4, della legge n. 537 del
1993 (e poi, a seguire, art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996; art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998), in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, nonché
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 6091/2002).
Applicando, quindi, tali canoni normativi e giurisprudenziali, il Tribunale aveva concluso nel senso che il requisito sanitario alla base della prestazione percepita dalla ricorrente era venuto meno in occasione della visita medica di revisione del
13.05.2021 con la conseguenza che il provvedimento dell' e la correlata CP_1
richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate erano legittimi.
2 4. Avverso tale decisione, la proponeva appello con ricorso depositato il Pt_1
26.09.2024 rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare irripetibile l'indebito relativo al periodo dal giorno 01/06/2021 al 30/0672022 di euro 8.921,96, in quanto insussistente;
- condannare l' al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1
grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
5.Con memoria di costituzione depositata il 5.9.2025, l' resisteva e concludeva CP_1
per il rigetto del gravame.
6. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.09.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
7. L'appello proposto da si fonda sostanzialmente su un unico motivo. Parte_1
La ricorrente contesta la sentenza impugnata per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la buona fede in cui ella versava durante la percezione della provvidenza per cui è causa, dopo la (prima) visita medica del 13.05.2021 (di cui si dirà meglio nel prosieguo della trattazione e che risulta “soltanto” da uno scarno
“estratto medico” prodotto dall in primo grado – senza neppure l'indicazione CP_1
delle patologie riscontrate - mai in qualche modo comunicato all'interessata): sottolinea, invero, l'appellante, che mai alcun provvedimento di revoca dell' assegno n. 15050721, di cui la stessa era titolare, sarebbe stato adottato né alla stessa comunicato in data antecedente al giorno 01.06.2022 in cui aveva ricevuto la comunicazione di cui al punto 2 che precede.
Precisa all'uopo di essere stata sottoposta, il 13.05.2021, a visita di revisione per motivi sanitari, e che, all'esito della stessa, la competente Commissione Medica presso l' , accertato il venir meno del requisito sanitario richiesto ex lege per CP_1
continuare a beneficiare legittimamente dell'assegno in godimento, aveva formulato il suddetto giudizio di non invalidità.
Tuttavia, mai aveva ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito di quella visita, né era stata mai destinataria di alcun provvedimento di sospensione o di revoca
3 dell'assegno in godimento, continuando così a percepire regolarmente la provvidenza in oggetto sino al 30.06.2022.
Solo il 16.05.2022 (a distanza di circa un anno dalla cennata visita medica) – data in occasione della quale la veniva sottoposta ad un nuovo (e non meglio Pt_1
specificato) accertamento medico-sanitario “per motivi reddituali” (che, va detto incidentalmente, non trova una adeguata ragione logica laddove l' avesse già CP_1
revocato con decorrenza dal maggio 2021 la prestazione per ragioni sanitarie), all'esito del quale si confermava il giudizio di non invalidità – l' comunicava CP_1
formalmente all'appellante che avrebbe dovuto ripetere la somma d'importo pari ad
Euro 8.921,96 relativamente al periodo intercorrente tra il giorno 01.06.2021 e il
30.06.2022, poiché indebitamente percepita.
Pertanto, la contesta la legittimità di detta comunicazione e, a sostegno della Pt_1
propria tesi difensiva, richiama, tra le altre, la norma di cui all'art. 37, comma 8, l.
448 del 1998, ai sensi della quale “ in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Controparte_2
dispone l' immediata sospensione dell' erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
L'appellante lamenta altresì la violazione del principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel privato in buona fede, precisando che “il ruolo della buona fede non consiste nel non far configurare l'indebito”: essa costituisce “elemento necessario della fattispecie del legittimo affidamento” che preclude il recupero oggetto di causa.
7.1 Le suesposte argomentazioni evidenziano come l'atto di gravame, contrariamente a quanto opina l' in sede di comparsa di risposta, risulta CP_1
sufficientemente specifico.
8. L'appello è poi fondato nel merito e deve essere accolto sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Innanzitutto, è doveroso precisare che l'indebito di cui al presente giudizio dev'essere riqualificato in termini di indebito previdenziale (rectius indebito afferente a
4 prestazioni previdenziali di natura pensionistica, cfr. al riguardo Cass. n. 12040 del
2003) e non di indebito assistenziale, come invece prospettato dal Giudice di prime cure, in quanto trattasi pacificamente di ratei di pensione (contributiva) IO ex legge
222 del 1984.
E ciò, come è noto, rileva ai fini della disciplina applicabile e consente per l'effetto di valorizzare la buona fede addotta dall'odierna appellante e ribadita in sede di appello.
Per cui di alcun rilievo sono i precedenti giurisprudenziali citati dall' in sede di CP_1
memoria di costituzione di appello (con la precisazione che la citata Cass. n.
348/2023 concerne tutt'altra materia), in quanto tutti afferenti la diversa materia dell'indebito assistenziale.
8.1 Invero, ai sensi della cennata normativa, l'assegno ordinario d'invalidità in oggetto è riconosciuto all'assicurato per un periodo di tre anni ed è confermabile, per periodi della stessa durata, solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo all'originaria liquidazione della prestazione stessa, e sempre che le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà dell' di procedere alla revisione del beneficio. CP_1
Diversamente, ove l'assicurato non consegua i prescritti tre riconoscimenti consecutivi – ovvero, in mancanza di un provvedimento di conferma – il beneficio in questione viene a cessare alla scadenza del triennio (cfr. Cass., sez. lav., n. 12040 del
2003).
Più specificamente, la L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile" detta, per quanto qui interessa, agli artt. 1 e 4, alcune regole particolari in materia di percezione dell'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' . CP_1
In particolare, l'assegno presuppone il possesso di un requisito sanitario (art. 1, comma 1: riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini), di un requisito reddituale (art. 1, comma 4:
5 percezione di rediti di ammontare non superiore ad una determinata soglia) e di un requisito contributivo (art. 4, comma 2: il versamento di 36 contributi mensili o di
156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la presentazione della domanda in via amministrativa).
A norma della L. 12 giugno 1984, n. 222, art 1, comma 7, l'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dello stesso, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta (in regime di parziale cumulabilità dei due tipi di reddito ai sensi del comma 11, che rinvia, al riguardo, alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 20).
Ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, art 1, comma 8, inoltre, "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente...".
Il significato delle norme riportate, lette alla luce dei criteri di cui all'art. 12 disp. gen., appare chiaro: l'assegno di invalidità per i primi nove anni "è riconosciuto", a domanda, di tre anni in tre anni, al possessore dei tre requisiti indicati, con la precisazione che i periodi di legittimo godimento dell'assegno nei quali non è stata prestata attività lavorativa sono considerati utili ai fini del possesso dei requisiti contributivi necessari per il triennio successivo.
Inoltre, "dopo tre riconoscimenti consecutivi", l'assegno di invalidità resta automaticamente confermato.
L'art. 9, intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone poi che il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli
1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell' Controparte_3
.
[...]
La legge regola, dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo, su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all' che prescinde dalla durata dell'assegno e che è CP_1
attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti
6 sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"), anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.
Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell' , né raccorda CP_3
lo stesso potere alla durata della prestazione;
sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce dell'ordinamento.
I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto.
Essi, perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti (in termini Cass. n.
21708/2016).
9. Per il vero, con riferimento al caso di specie, dall'analisi della scarna documentazione allegata ai fascicoli di parte del giudizio di primo e secondo grado, emerge che le parti non hanno chiarito in modo adeguato l'originaria decorrenza della prestazione erogata in favore della per cui ben non si comprende la natura Pt_1
della (prima) visita medica in data 13.05.2021 (v. sopra) alla quale l' pretende di CP_1
ancorare (retroattivamente) la decorrenza dell'indebito per cui è causa;
vi è però che, come visto, dal contenuto della ridetta comunicazione del 16.05.2022 - con cui l' CP_1
ha poi chiesto la ripetizione dell'importo complessivo di € 8.921,26, in tesi indebitamente percepito in relazione al periodo 01.06.2021/30.06.2022, in virtù del venir meno del requisito sanitario afferente l'assegno ordinario d'invalidità – si arguisce che tratterebbesi di “rate della pensione d'invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno” (per cui non saremmo al cospetto di una mancata conferma dell'assegno a seguito della scadenza di un triennio, bensì, appunto, di una revoca, a tale riguardo v. sopra).
7 Per un caso, per certi versi analogo, cfr. Cass. n. 288/1998 la quale precisa, quanto alla decorrenza degli effetti della “revoca” di un prestazione d'invalidità, che essa, in linea di principio, non può che essere ex nunc, e dunque non può proiettare la sua efficacia retroattivamente, confondendosi altrimenti con il diverso istituto della soppressione (in via di autotutela) “per annullamento ab origine del provvedimento erogativo, sul presupposto della insussistenza del diritto sottostante”, la cui tutela comporta in concreto un accertamento (medico) giudiziale in relazione al quale qui non si fa questione.
Cfr. anche Cass. n. 1034/1992 che in una fattispecie sostanzialmente analoga ha richiamato ed applicato l'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989 (v. infra) il quale “prevede in sintesi la "irripetibilità" delle somme erogate in caso di errore caduto (indifferentemente) sia sull'"an" sia sul "quantum" della prestazione previdenziale;
facendo salva la (sola) ipotesi della ricorrenza del "dolo" dell'assicurato.
In applicazione di tali principi (ribaditi dalla decisione di rigetto della Corte
Costituzionale intervenuta nella specifica materia: cfr. pronuncia 12.7.1990 n. 383) non si può dubitare della fondatezza delle censure proposte dal ricorrente, la cui
(dedotta) "buona fede", non è stata contestata dall' ”. CP_3
10.Dagli atti di causa, inoltre, non risulta che, durante l'annualità oggetto di causa,
l'assicurata abbia avuto comunicazione alcuna circa l'esito della – o delle - predette visite mediche;
per cui non vi è dubbio, né lo stesso pone contestazioni al CP_1
riguardo, che la versasse in buona fede durante il limitato periodo oggetto di Pt_1
causa.
Non avendo, infatti, ella mai avuto contezza del o dei predetti verbali, e avendo anzi continuato a percepire regolarmente dall' i ratei pensionistici maturati CP_1
successivamente alla visita del maggio 2021, si è legittimamente convinta del fatto che quella provvidenza effettivamente le spettasse, nonostante la ridetta visita.
11.Nella fattispecie de qua, la buona fede della – e, quindi, la sua assenza di Pt_1
dolo – assurge ad elemento costitutivo dirimente per escludere l'irripetibilità delle
8 somme da parte dell' , proprio come sancito dal legislatore nella normativa di CP_1
settore che di seguito si richiama.
Invero, l'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, dispone testualmente che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Norma, questa, oggetto di interpretazione autentica operata dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, in virtù della quale le disposizioni di cui al predetto art. 52 si interpretano nel senso che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Ciò viene confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.)” (Cass., sez. lav., ord. 5984 del
23/02/2022; Cass. Civ. 10337 del 18/04/2023).
Sulla base del cennato ordito normativo e del richiamato orientamento della giurisprudenza, è agevole desumere il principio secondo il quale “l'indebito pensionistico , per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore non CP_1
imputabile all'Ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la
9 trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' ” (Cass. Civ. CP_1
sez. Lav., 11.07.2022, n. 21878).
Alla luce della normativa sin qui esaminata, come applicata ai fatti oggetto dell'odierno giudizio, si conclude che il dolo della sia da considerarsi del tutto Pt_1
inesistente.
In virtù delle esposte considerazioni, in definitiva, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'appello proposto da con conseguente riforma Parte_1
della sentenza impugnata ed integrale accoglimento della domanda proposta dalla stessa appellante in prime cure.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 (come mod. dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' , con ricorso depositato in data Controparte_4
26.09.2024 avverso la sentenza n. 908/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di
Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda attorea dichiarando irripetibile l'indebito relativo al periodo dallo
01/06/2021 al 30/06/2022 comunicato all'istante con nota del 16.5.2022; CP_1
2) condanna l' alla rifusione delle spese del doppo grado di giudizio nei CP_1
confronti di che liquida in € 2.500,00 per il primo grado, e in € Parte_1
3.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari il 23/09/2025
Il Presidente
10 Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
Dott.ssa Manuela Saracino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere alla pubblica udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 819/2024 R.G. promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. ROMANO CARMELA Parte_1
APPELLANTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. BOVE ANTONIO CP_1
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 908/2024, resa pubblica il 24.04.2024, il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenendo infondata la domanda attorea, rigettava il ricorso proposto da teso a sentir “ - dichiarare irripetibile l' indebito Parte_1
relativo al periodo dallo 01/06/2021 al 30/06/2022 di euro 8.921,96, in quanto insussistente;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, secondo i parametri di cui al DM 55 del 2014 da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
2. La era stata attinta da comunicazione del 16.05.2022 con la quale l' le Pt_1 CP_1
aveva chiesto la ripetizione della somma d'importo complessivo pari a € 8.921,26, dalla stessa indebitamente percepita in relazione al periodo 01.06.2021 – 30.06.2022, in virtù del venir meno del requisito sanitario afferente l'assegno ordinario d'invalidità n. 15050721, di cui la stessa era titolare ai sensi dell'art. 1 della l. Pt_1
12 giugno1984, n. 222.
Deduceva l' , infatti, che la ricorrente aveva “riscosso rate della pensione CP_1
d'invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno”.
3.Alla statuizione di rigetto il Tribunale giungeva dopo aver richiamato e ricostruito la disciplina succedutasi nel tempo, a partire dall'art. 11, co. 4, della legge n. 537 del
1993 (e poi, a seguire, art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996; art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998), in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, nonché
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (cfr. Cass. Sez.
Lav. n. 6091/2002).
Applicando, quindi, tali canoni normativi e giurisprudenziali, il Tribunale aveva concluso nel senso che il requisito sanitario alla base della prestazione percepita dalla ricorrente era venuto meno in occasione della visita medica di revisione del
13.05.2021 con la conseguenza che il provvedimento dell' e la correlata CP_1
richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate erano legittimi.
2 4. Avverso tale decisione, la proponeva appello con ricorso depositato il Pt_1
26.09.2024 rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare irripetibile l'indebito relativo al periodo dal giorno 01/06/2021 al 30/0672022 di euro 8.921,96, in quanto insussistente;
- condannare l' al pagamento delle spese e competenze del doppio CP_1
grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”.
5.Con memoria di costituzione depositata il 5.9.2025, l' resisteva e concludeva CP_1
per il rigetto del gravame.
6. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 23.09.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
7. L'appello proposto da si fonda sostanzialmente su un unico motivo. Parte_1
La ricorrente contesta la sentenza impugnata per non avere il primo giudice tenuto in considerazione la buona fede in cui ella versava durante la percezione della provvidenza per cui è causa, dopo la (prima) visita medica del 13.05.2021 (di cui si dirà meglio nel prosieguo della trattazione e che risulta “soltanto” da uno scarno
“estratto medico” prodotto dall in primo grado – senza neppure l'indicazione CP_1
delle patologie riscontrate - mai in qualche modo comunicato all'interessata): sottolinea, invero, l'appellante, che mai alcun provvedimento di revoca dell' assegno n. 15050721, di cui la stessa era titolare, sarebbe stato adottato né alla stessa comunicato in data antecedente al giorno 01.06.2022 in cui aveva ricevuto la comunicazione di cui al punto 2 che precede.
Precisa all'uopo di essere stata sottoposta, il 13.05.2021, a visita di revisione per motivi sanitari, e che, all'esito della stessa, la competente Commissione Medica presso l' , accertato il venir meno del requisito sanitario richiesto ex lege per CP_1
continuare a beneficiare legittimamente dell'assegno in godimento, aveva formulato il suddetto giudizio di non invalidità.
Tuttavia, mai aveva ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito di quella visita, né era stata mai destinataria di alcun provvedimento di sospensione o di revoca
3 dell'assegno in godimento, continuando così a percepire regolarmente la provvidenza in oggetto sino al 30.06.2022.
Solo il 16.05.2022 (a distanza di circa un anno dalla cennata visita medica) – data in occasione della quale la veniva sottoposta ad un nuovo (e non meglio Pt_1
specificato) accertamento medico-sanitario “per motivi reddituali” (che, va detto incidentalmente, non trova una adeguata ragione logica laddove l' avesse già CP_1
revocato con decorrenza dal maggio 2021 la prestazione per ragioni sanitarie), all'esito del quale si confermava il giudizio di non invalidità – l' comunicava CP_1
formalmente all'appellante che avrebbe dovuto ripetere la somma d'importo pari ad
Euro 8.921,96 relativamente al periodo intercorrente tra il giorno 01.06.2021 e il
30.06.2022, poiché indebitamente percepita.
Pertanto, la contesta la legittimità di detta comunicazione e, a sostegno della Pt_1
propria tesi difensiva, richiama, tra le altre, la norma di cui all'art. 37, comma 8, l.
448 del 1998, ai sensi della quale “ in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Controparte_2
dispone l' immediata sospensione dell' erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
L'appellante lamenta altresì la violazione del principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel privato in buona fede, precisando che “il ruolo della buona fede non consiste nel non far configurare l'indebito”: essa costituisce “elemento necessario della fattispecie del legittimo affidamento” che preclude il recupero oggetto di causa.
7.1 Le suesposte argomentazioni evidenziano come l'atto di gravame, contrariamente a quanto opina l' in sede di comparsa di risposta, risulta CP_1
sufficientemente specifico.
8. L'appello è poi fondato nel merito e deve essere accolto sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Innanzitutto, è doveroso precisare che l'indebito di cui al presente giudizio dev'essere riqualificato in termini di indebito previdenziale (rectius indebito afferente a
4 prestazioni previdenziali di natura pensionistica, cfr. al riguardo Cass. n. 12040 del
2003) e non di indebito assistenziale, come invece prospettato dal Giudice di prime cure, in quanto trattasi pacificamente di ratei di pensione (contributiva) IO ex legge
222 del 1984.
E ciò, come è noto, rileva ai fini della disciplina applicabile e consente per l'effetto di valorizzare la buona fede addotta dall'odierna appellante e ribadita in sede di appello.
Per cui di alcun rilievo sono i precedenti giurisprudenziali citati dall' in sede di CP_1
memoria di costituzione di appello (con la precisazione che la citata Cass. n.
348/2023 concerne tutt'altra materia), in quanto tutti afferenti la diversa materia dell'indebito assistenziale.
8.1 Invero, ai sensi della cennata normativa, l'assegno ordinario d'invalidità in oggetto è riconosciuto all'assicurato per un periodo di tre anni ed è confermabile, per periodi della stessa durata, solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo all'originaria liquidazione della prestazione stessa, e sempre che le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà dell' di procedere alla revisione del beneficio. CP_1
Diversamente, ove l'assicurato non consegua i prescritti tre riconoscimenti consecutivi – ovvero, in mancanza di un provvedimento di conferma – il beneficio in questione viene a cessare alla scadenza del triennio (cfr. Cass., sez. lav., n. 12040 del
2003).
Più specificamente, la L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile" detta, per quanto qui interessa, agli artt. 1 e 4, alcune regole particolari in materia di percezione dell'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' . CP_1
In particolare, l'assegno presuppone il possesso di un requisito sanitario (art. 1, comma 1: riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini), di un requisito reddituale (art. 1, comma 4:
5 percezione di rediti di ammontare non superiore ad una determinata soglia) e di un requisito contributivo (art. 4, comma 2: il versamento di 36 contributi mensili o di
156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la presentazione della domanda in via amministrativa).
A norma della L. 12 giugno 1984, n. 222, art 1, comma 7, l'assegno di invalidità è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dello stesso, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta (in regime di parziale cumulabilità dei due tipi di reddito ai sensi del comma 11, che rinvia, al riguardo, alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 20).
Ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, art 1, comma 8, inoltre, "dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente...".
Il significato delle norme riportate, lette alla luce dei criteri di cui all'art. 12 disp. gen., appare chiaro: l'assegno di invalidità per i primi nove anni "è riconosciuto", a domanda, di tre anni in tre anni, al possessore dei tre requisiti indicati, con la precisazione che i periodi di legittimo godimento dell'assegno nei quali non è stata prestata attività lavorativa sono considerati utili ai fini del possesso dei requisiti contributivi necessari per il triennio successivo.
Inoltre, "dopo tre riconoscimenti consecutivi", l'assegno di invalidità resta automaticamente confermato.
L'art. 9, intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone poi che il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli
1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell' Controparte_3
.
[...]
La legge regola, dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo, su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all' che prescinde dalla durata dell'assegno e che è CP_1
attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti
6 sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale"), anche prima della scadenza del periodo triennale di durata della prestazione.
Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell' , né raccorda CP_3
lo stesso potere alla durata della prestazione;
sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce dell'ordinamento.
I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto.
Essi, perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti (in termini Cass. n.
21708/2016).
9. Per il vero, con riferimento al caso di specie, dall'analisi della scarna documentazione allegata ai fascicoli di parte del giudizio di primo e secondo grado, emerge che le parti non hanno chiarito in modo adeguato l'originaria decorrenza della prestazione erogata in favore della per cui ben non si comprende la natura Pt_1
della (prima) visita medica in data 13.05.2021 (v. sopra) alla quale l' pretende di CP_1
ancorare (retroattivamente) la decorrenza dell'indebito per cui è causa;
vi è però che, come visto, dal contenuto della ridetta comunicazione del 16.05.2022 - con cui l' CP_1
ha poi chiesto la ripetizione dell'importo complessivo di € 8.921,26, in tesi indebitamente percepito in relazione al periodo 01.06.2021/30.06.2022, in virtù del venir meno del requisito sanitario afferente l'assegno ordinario d'invalidità – si arguisce che tratterebbesi di “rate della pensione d'invalidità non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacità di guadagno” (per cui non saremmo al cospetto di una mancata conferma dell'assegno a seguito della scadenza di un triennio, bensì, appunto, di una revoca, a tale riguardo v. sopra).
7 Per un caso, per certi versi analogo, cfr. Cass. n. 288/1998 la quale precisa, quanto alla decorrenza degli effetti della “revoca” di un prestazione d'invalidità, che essa, in linea di principio, non può che essere ex nunc, e dunque non può proiettare la sua efficacia retroattivamente, confondendosi altrimenti con il diverso istituto della soppressione (in via di autotutela) “per annullamento ab origine del provvedimento erogativo, sul presupposto della insussistenza del diritto sottostante”, la cui tutela comporta in concreto un accertamento (medico) giudiziale in relazione al quale qui non si fa questione.
Cfr. anche Cass. n. 1034/1992 che in una fattispecie sostanzialmente analoga ha richiamato ed applicato l'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989 (v. infra) il quale “prevede in sintesi la "irripetibilità" delle somme erogate in caso di errore caduto (indifferentemente) sia sull'"an" sia sul "quantum" della prestazione previdenziale;
facendo salva la (sola) ipotesi della ricorrenza del "dolo" dell'assicurato.
In applicazione di tali principi (ribaditi dalla decisione di rigetto della Corte
Costituzionale intervenuta nella specifica materia: cfr. pronuncia 12.7.1990 n. 383) non si può dubitare della fondatezza delle censure proposte dal ricorrente, la cui
(dedotta) "buona fede", non è stata contestata dall' ”. CP_3
10.Dagli atti di causa, inoltre, non risulta che, durante l'annualità oggetto di causa,
l'assicurata abbia avuto comunicazione alcuna circa l'esito della – o delle - predette visite mediche;
per cui non vi è dubbio, né lo stesso pone contestazioni al CP_1
riguardo, che la versasse in buona fede durante il limitato periodo oggetto di Pt_1
causa.
Non avendo, infatti, ella mai avuto contezza del o dei predetti verbali, e avendo anzi continuato a percepire regolarmente dall' i ratei pensionistici maturati CP_1
successivamente alla visita del maggio 2021, si è legittimamente convinta del fatto che quella provvidenza effettivamente le spettasse, nonostante la ridetta visita.
11.Nella fattispecie de qua, la buona fede della – e, quindi, la sua assenza di Pt_1
dolo – assurge ad elemento costitutivo dirimente per escludere l'irripetibilità delle
8 somme da parte dell' , proprio come sancito dal legislatore nella normativa di CP_1
settore che di seguito si richiama.
Invero, l'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989, dispone testualmente che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Norma, questa, oggetto di interpretazione autentica operata dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, in virtù della quale le disposizioni di cui al predetto art. 52 si interpretano nel senso che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Ciò viene confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.)” (Cass., sez. lav., ord. 5984 del
23/02/2022; Cass. Civ. 10337 del 18/04/2023).
Sulla base del cennato ordito normativo e del richiamato orientamento della giurisprudenza, è agevole desumere il principio secondo il quale “l'indebito pensionistico , per essere ripetibile, deve pertanto derivare da errore non CP_1
imputabile all'Ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la
9 trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' ” (Cass. Civ. CP_1
sez. Lav., 11.07.2022, n. 21878).
Alla luce della normativa sin qui esaminata, come applicata ai fatti oggetto dell'odierno giudizio, si conclude che il dolo della sia da considerarsi del tutto Pt_1
inesistente.
In virtù delle esposte considerazioni, in definitiva, non può che pervenirsi all'accoglimento dell'appello proposto da con conseguente riforma Parte_1
della sentenza impugnata ed integrale accoglimento della domanda proposta dalla stessa appellante in prime cure.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.
55 del 2014 (come mod. dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell' , con ricorso depositato in data Controparte_4
26.09.2024 avverso la sentenza n. 908/2024, pubblicata il 24.04.2024 dal Tribunale di
Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda attorea dichiarando irripetibile l'indebito relativo al periodo dallo
01/06/2021 al 30/06/2022 comunicato all'istante con nota del 16.5.2022; CP_1
2) condanna l' alla rifusione delle spese del doppo grado di giudizio nei CP_1
confronti di che liquida in € 2.500,00 per il primo grado, e in € Parte_1
3.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari il 23/09/2025
Il Presidente
10 Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
Dott.ssa Manuela Saracino
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