Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 29.01.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22641/2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'Avv. Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36; Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 20.12.2022 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 11916/2023 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 60%.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità parziale, dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con relativa condanna al pagamento dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito. La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
* Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante.
1
- la sindrome depressiva è stata valutata, in sede di esame obiettivo, di grado lieve ed ascritta al codice 2205 con grado invalidante pari al 10%;
- il diabete mellito, in trattamento ipoglicemizzante orale, è stato ascritto per analogia al codice 9309 con grado invalidante del 41%;
- la cardiopatia ipertensiva cronica è stata dall'ausiliare ascritta ad una classe I NYHA, codice 6441, con grado invalidante pari al 21%. L'ausiliare ha motivato la valutazione delle condizioni cardio – circolatorie specificando che il “paziente descritto in II classe NYHA ( presenta dispnea per salire le scale) o III (paziente che non riesce a mantenere la posizione sdraiata ma necessita di un o due cuscini) si presenta senza segni di scompenso vale a dire, non edemi declivi, assenza di rantoli alle basi polmonari, parametri pressori e FC stabili” e che “Le condizioni respiratorie, assenza di rantoli, ronchi e sibili e SpO2 al 98% in aria ambiente dimostrano che la spirometria del 2015 è migliorata”. Ai fini della valutazione complessiva, il consulente ha inoltre rappresentato che “Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e certificati, prese in esame, e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti, evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante”. Tutto ciò premesso, ha concluso rilevando che, applicando alle singole patologie coesistenti rilevanti il calcolo riduzionistico, si giunge ad un grado invalidante del 60%. Orbene l'istante, con l'opposizione, ha in primo luogo contestato che il CTU non avrebbe preso posizione sulle osservazioni formulate alla bozza di consulenza, riprodotte nei motivi di opposizione, in ordine:
- alla valutazione sulla cardiopatia, inquadrata nella I classe NYHA e ritenuta riduttiva, in quanto non conforme alla patologia risultante dalla documentazione medica agli atti, da cui si evincerebbe la presenza di cardiopatia ipertensiva inquadrabile in II classe funzionale NYHA, valutabile nella misura del 41% con riferimento al codice 6442;
- all'omessa valutazione circa l'apparato respiratorio;
- alla diagnosi indicata in relazione all'apparato psichico, per la quale l'istante ritiene congrua l'applicazione da parte del consulente del codice 2205, rappresentando, al contempo, che il periziando “ex tossico dipendente è stato seguito dal ed attualmente CP_2
è iscritto al centro di Igiene Mentale. Assume 10 mgr di Escitalopram 10mg cp (è indicato per il trattamento della depressione maggiore) ed il Tranquirit al bisogno”. Orbene, in relazione alle predette doglianze, si evidenzia che, ad onta di quanto asserito dall'opponente, l'ausiliare ha già compiutamente risposto alle osservazioni, come si evince dalla perizia in atti, avendo rappresentato che “All'accesso peritale, del 14 Marzo 2024 le condizioni del ricorrente sono discrete…(omissis)…e converrà con me, ho rifatto come mia abitudine consolidata, l'esame obiettivo, corredato di anamnesi, dati clinici e antropometrici, ascoltazione ecc. Il riferito utilizzo dell'Escitalopram, che. è utilizzato anche come ansiolitico, proprio in persone che hanno alle spalle storie di dipendenze, e NON è sinonimo di Depressione Maggiore. Quindi il netto miglioramento del paziente, che risulta appena sovrappeso e l'assenza di qualsivoglia “segno clinico di scompenso” (anche questo è riportato), mi hanno portato alle conclusioni di pag.8 e 9, che confermo nella loro totalità. … il compito dell'Ausiliario del Giudice NON è trascrivere i documenti agli atti, ma vedere se l'esame clinico, effettuato all'accesso peritale, corrisponde alla documentazione”. Non può non rilevarsi dunque che, come si evince dalla perizia in atti a pag. 9, il consulente ha accertato che, pur essendo il paziente descritto - dalle allegazioni del periziando e dalla certificazione cardiologica ed ecocardiografica esaminata del 18.05.2022 - in II classe
NYHA (presenta dispnea per salire le scale) o III (paziente che non riesce a mantenere la posizione sdraiata ma necessita di un o due cuscini), all'esito dell'esame obiettivo eseguito in data 14.03.2024, “si presenta senza segni di scompenso vale a dire, non edemi declivi, assenza di rantoli alle basi polmonari, parametri pressori e FC stabili”; dal che conclude per la classificazione della “cardiopatia ipertensiva cronica in attuale equilibrio emodinamico” nella I classe NYHA, valutabile nella misura del 21% con riferimento al codice 6441. Parimenti sconfessata per tabulas è la doglianza relativa all'omessa valutazione dell'apparato respiratorio, in relazione al quale, sempre a pag. 9 della perizia, il CTU evidenzia che “Le condizioni respiratorie, assenza di rantoli, ronchi e sibili e SpO2 al 98% in aria ambiente dimostrano che la spirometria del 2015 è migliorata”. Risulta, dunque, infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione secondo cui il CTU avrebbe dovuto valutare la broncopneupatia cronica ostruttiva (BPCO) di cui il ricorrente sarebbe affetto, ascrivibile ai codici 6405 e 6407, con percentuale del 30%. Va osservato in proposito che l'unica spirometria versata a corredo della fase di ATP risulta essere quella del 26.10.2015 esaminata dal consulente, mentre la spirometria del
12.12.2022 richiamata nel ricorso in opposizione non risulta prodotta né agli atti del procedimento di ATPO né nella fase di opposizione, sicché alcun rilievo assumono le allegazioni della parte ricorrente sul punto, in quanto prive di supporto probatorio.
Quanto alla sindrome depressiva, vero è che il consulente attribuisce alla patologia depressiva il codice 2205, ritenuto congruo dall'opponente, ma è parimenti vero che il CTU ha accertato che detta sindrome è di “grado lieve”, riconoscendo una percentuale di invalidità del 10%, sicché è evidente l'errore materiale commesso dall'ausiliare nella individuazione del codice 2205 (attribuita dal DM 1992 alla SINDROME DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA MEDIA con il 25%) in luogo di quello corretto 2204 (che il dm del
1992 attribuisce alla sindrome depressiva endoreattiva lieve). Quanto poi alle certificazioni mediche del 02.03.2023, 23.01.2023 e “23.02.2021” (rectius
“23.03.2021”) prodotte a corredo dell'opposizione, va osservato che detti certificati sono già stati prodotti nella fase di atp ed esaminati dal CTU e, pertanto, alcuna omissione sul punto può essere attribuita al consulente. Risulta, inoltre, infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU non avrebbe valutato la documentazione medica versata agli atti e, in particolare, la TC
Rachide Lombo-Sacrale del 27.09.2018 dalla quale emerge “diffusi segni di artrosi interapofisaria con associati fenomeni degenerativi somatici…(omissis)…ridotta ampiezza degli spazi intersomatici specie a livello L5- S1 dove si apprezza una protrusione disco- artrosica posteriore…(omissis)…” e che, secondo l'istante, avrebbe dovuto indurre il CTU a considerare la patologia nel calcolo riduzionistico, applicando il codice 7010 per analogia con una percentuale di invalidità del 25%.
Va osservato sul punto che, come emerge dalla perizia, il CTU ha esaminato anche la certificazione medica del 27.09.2018 e, tuttavia, in sede di esame obiettivo del 14.03.2024, ha accertato che non vi fosse “nulla da segnalare” in relazione agli arti inferiore e superiore e che, in relazione al sistema osteo-articolare, sussistessero solo “riferiti fastidi a livello lombare”. Infine, in relazione alla EPATITE HCV correlata, richiamata nell'opposizione, si evidenzia che il ricorrente nulla ha dedotto in merito e, in ogni caso, che il CTU ne ha tenuto conto, come emerge, a pagina 5 della perizia, ove si esamina il certificato rilasciato in data 03.05.1995 da P.O. Cotugno con diagnosi di “Epatite acuta da HCV”, avendo dato atto che
“nel corso del ricovero furono eseguiti esami diagnostici tra cui ECO EPATO-BILIARE,
“Risultata completamente negativa” e RX Torace “Non segni di lesioni pleure parenchima in atto”. Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione.
Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate comprensive dei riscontri alle osservazioni inviate alla bozza di consulenza. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente.
Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
*
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 29.01.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante