Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1982, n. 725
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13 ottobre 1982
Art. 1. Articolo unico

Il disposto dell' articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 10 novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneita' a professore associato.
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facolta' interessata.
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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