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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm EN - Sede EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 17415-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 17415-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. presentava ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica opposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio delle
Dogane di EN e notificato in data 24/07/2025.
La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica. L'Ufficio, a seguito di istanza di rimborso, ha emesso un provvedimento di diniego dell'istanza per l'importo di € 16.930,59.
Nel ricorso la società chiede che venga riconosciuta la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN;
annullare il provvedimento di diniego e quindi il riconoscimento della spettanza del diritto di rimborso in capo alla ricorrente;
di condannare l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN all'erogazione del rimborso dovuto e quantificato in Euro 16.930,59 oltre interessi ex art. 14, comma 5, T.U.A. oltre alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio ed in via preliminare precisa che: “valutate le precedenti decisioni di quest'Ill. ma Corte, deposita il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato chiedendo sia accertata e dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di giudizio anche in ragione della peculiarità della normativa nazionale e provinciale di settore e della giurisprudenza intervenuta in materia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EN, alla luce delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN, che aveva annullato il provvedimento di diniego in sede di autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Riguardo le spese di giudizio, visto che entrambi le parti hanno condiviso la loro compensazione, la Corte le compensa integralmente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm EN - Sede EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 17415-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2010
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 17415-RU-2025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 05/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. presentava ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica opposto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio delle
Dogane di EN e notificato in data 24/07/2025.
La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica. L'Ufficio, a seguito di istanza di rimborso, ha emesso un provvedimento di diniego dell'istanza per l'importo di € 16.930,59.
Nel ricorso la società chiede che venga riconosciuta la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN;
annullare il provvedimento di diniego e quindi il riconoscimento della spettanza del diritto di rimborso in capo alla ricorrente;
di condannare l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN all'erogazione del rimborso dovuto e quantificato in Euro 16.930,59 oltre interessi ex art. 14, comma 5, T.U.A. oltre alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio ed in via preliminare precisa che: “valutate le precedenti decisioni di quest'Ill. ma Corte, deposita il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato chiedendo sia accertata e dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di giudizio anche in ragione della peculiarità della normativa nazionale e provinciale di settore e della giurisprudenza intervenuta in materia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di EN, alla luce delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di EN, che aveva annullato il provvedimento di diniego in sede di autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Riguardo le spese di giudizio, visto che entrambi le parti hanno condiviso la loro compensazione, la Corte le compensa integralmente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.