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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10/10/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1588/2024, assunta in decisione il 10.10.2025, vertente tra:
(N. il 9/4/1959), (N. il 5/1/1988), (N. il 11/12/1990) Persona_1 Persona_2 Persona_3
e N. il 11/6/1992), nella qualità di eredi del sig. (nato il [...] e Parte_1 Persona_4 deceduto il 30/8/2023), rapp.ti e difesi dall'Avv.to Gianluca Principato, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Montebello Jonico alla via Rovere n. 48, sono elettivamente domiciliati
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avvocati meglio specificati nella comparsa di costituzione depositata il 27.5.2024, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale CP_ della Sede
Con ricorso del 19.5.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere Persona_4 il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione d'inabilità civile ex art. 12 L.118/71,
e dell'indennità di accompagnamento dal 16.9.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il quale, depositata la relazione Persona_5 effettuata solo sugli atti, stante l'avvenuto decesso del ricorrente in data 30.8.2023, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti. Persona_4
Nello specifico, il dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento di Per_5 prime cure recante NRG 2351/2023, in risposta anche alle osservazioni mosse dal concludeva che:“la percentuale di invalidità del sig. era: 91% (novantaunopercento) alla data della Persona_4 presentazione della domanda amministrativa come verificabile dalla documentazione sanitaria presentata.
Dalla documentazione in atti non risultano visite specialistiche od esami strumentali successive all'anno 2022 tranne una tc torace dell'aprile 2023.
La grave insufficienza respiratoria in esito a polmonite da sars covid 2 con dispnea a riposo è da fare risalire all'anno 2021. In ogni caso in atti non è presente alcuna prescrizione da parte del pneumologo di O2 terapia né tantomeno di ritiro della bombola di O2 segno evidente di mancanza di dispnea a riposo e pertanto non
è stata giudicata invalidante in quanto esito di pregressa infezione da Sars cov 2 senza postumi e reliquati.
Non sono note le cause del decesso (es improvvisamente per fatto cardiaco acuto o durante ricovero ospedaliero, nel qual caso non è stata depositata la relativa cartella clinica). Tutte le altre minorazioni sono state riconosciute invalidanti e quantificati secondo tabella vigente. Non essendo stato possibile visitare il ricorrente in quanto deceduto ci dobbiamo rifare alla documentazione in atti in cui non sono presenti né visite neurologiche attestanti deficit cognitivo né visite ortopediche per eventuali deficit statico dinamico, né visite psichiatriche;
pertanto il ricorrente non è stato riconosciuto essere nelle condizioni di avere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte degli eredi del sig.
, già costituiti nel procedimento nrg 2351/2023, il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, Per_4 nel quale chiedevano di accertare la sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che: “la relazione peritale definitiva redatta dal CTU (Dott. ) al pari Persona_5 della bozza si palesi incompleta, carente di presupposti ed erronea. La carenza assoluta di tali elementi determina una palese violazione del diritto di difesa del ricorrente, nonché la violazione del principio del contradditorio, rendendo quindi conseguentemente nullo l'elaborato peritale reso in sede di ATP. Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince come, pur essendo il sig. affetto da menomazioni Persona_4 plurime, nonché malato terminale tale da spirare in data 30-08-2023.”
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 12.7.24, questo Giudicante disponeva il richiamo del CTU dott. Per_5
, affinchè lo stesso accertasse, anche in virtù della nuova documentazione medica versata in atti,
[...] attestante l'aggravamento dello stato di salute del ricorrente e delle patologie che lo hanno portato al decesso, se la condizione clinica di quest'ultimo avesse una incidenza tale da soddisfare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. in data 14.9.2025, depositava, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo Per_5 al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della domanda. Persona_4
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti sottoposti Per_5 alla sua valutazione, così argomentava: “A ciò deve aggiungersi che, in epoca successiva alla CTU, gli eredi hanno documentato con cartella clinica le gravi patologie che hanno portato al decesso, del sig Persona_4
dalle quali è emerso e confermato un grave e consolidato quadro clinico che va dalla domanda
[...] amministrativa al decesso;
cartella n. 764-2023 decesso;
cartella n.2023 n. 15 Pneumologia:ESITI FIBROSI
PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO cod per anal: 6016 =
100%.L'allegata documentazione aggiuntiva conferma il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, in subordine pensione di invalidità come per legge.Pertanto da un'attenta e dettagliata disamina della documentazione medica e strumentale presentata successivamente nel fascicolo di parte ricorrente si dimostra che il signor fosse nelle condizioni di avere riconosciuto il Persona_4 beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(16/09/22). Più in particolare ritengo opportuno evidenziare che già durante il ricovero presso l'Unità
Operativa di Pneumologia dell' era emerso essere affetto da patologie Controparte_2 anche se già cronicizzate ma in fase evolutiva quali una insufficienza respiratoria acuta, una embolia polmonare, una ipertensione polmonare, un tessuto solido (neoplasia) a margini lobulati in sede perilare polmone dx, immagini nodulari polmonari bilaterali, un versamento pleurico destro, una ectasia aorta ascendente, una cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale parossistica, un diabete mellito insulino- dipendente, una diverticolosi del sigma ed una vasculopatia cerebrale (patologie accertate strumentalmente e già stabilmente consolidate, conclamate e stabilizzate).Trattasi di patologie stabilmente consolidate che consentono di poter formulare un giudizio medico-legale di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/09/22).”
Ritenute le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al beneficio richiesto, la causa Per_5 viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 a far Persona_4 data dal 16.9.2022 (data della domanda amministrativa).
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa, le spese processuali, CP_ per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, , e nella qualità di eredi del sig. Per_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
, così provvede: Persona_4
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a , e per esso in capo ai Sigg. , , Persona_4 Persona_1 Persona_2
e nella qualità di eredi del sig. medesimo, la Persona_3 Parte_1 Persona_4 sussistenza dei requisiti sanitario richiesti per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, a far data dal
16.9.2022 (data della domanda amministrativa), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 14.9.2025 dal Dott. ; Persona_5
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in favore dei Sigg.
[...]
, , e nella qualità di eredi del sig. Per_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
, che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Iva, Cpa ed accessori come per Persona_4 legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. Gianluca Principato;
pone definitivamente a carico CP_ dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore del Dott. , come da separato Persona_5 provvedimento
Reggio Calabria, lì 10.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10/10/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1588/2024, assunta in decisione il 10.10.2025, vertente tra:
(N. il 9/4/1959), (N. il 5/1/1988), (N. il 11/12/1990) Persona_1 Persona_2 Persona_3
e N. il 11/6/1992), nella qualità di eredi del sig. (nato il [...] e Parte_1 Persona_4 deceduto il 30/8/2023), rapp.ti e difesi dall'Avv.to Gianluca Principato, presso il cui studio in Reggio Calabria,
Montebello Jonico alla via Rovere n. 48, sono elettivamente domiciliati
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avvocati meglio specificati nella comparsa di costituzione depositata il 27.5.2024, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale CP_ della Sede
Con ricorso del 19.5.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere Persona_4 il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione d'inabilità civile ex art. 12 L.118/71,
e dell'indennità di accompagnamento dal 16.9.2022, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. , il quale, depositata la relazione Persona_5 effettuata solo sugli atti, stante l'avvenuto decesso del ricorrente in data 30.8.2023, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti. Persona_4
Nello specifico, il dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento di Per_5 prime cure recante NRG 2351/2023, in risposta anche alle osservazioni mosse dal concludeva che:“la percentuale di invalidità del sig. era: 91% (novantaunopercento) alla data della Persona_4 presentazione della domanda amministrativa come verificabile dalla documentazione sanitaria presentata.
Dalla documentazione in atti non risultano visite specialistiche od esami strumentali successive all'anno 2022 tranne una tc torace dell'aprile 2023.
La grave insufficienza respiratoria in esito a polmonite da sars covid 2 con dispnea a riposo è da fare risalire all'anno 2021. In ogni caso in atti non è presente alcuna prescrizione da parte del pneumologo di O2 terapia né tantomeno di ritiro della bombola di O2 segno evidente di mancanza di dispnea a riposo e pertanto non
è stata giudicata invalidante in quanto esito di pregressa infezione da Sars cov 2 senza postumi e reliquati.
Non sono note le cause del decesso (es improvvisamente per fatto cardiaco acuto o durante ricovero ospedaliero, nel qual caso non è stata depositata la relativa cartella clinica). Tutte le altre minorazioni sono state riconosciute invalidanti e quantificati secondo tabella vigente. Non essendo stato possibile visitare il ricorrente in quanto deceduto ci dobbiamo rifare alla documentazione in atti in cui non sono presenti né visite neurologiche attestanti deficit cognitivo né visite ortopediche per eventuali deficit statico dinamico, né visite psichiatriche;
pertanto il ricorrente non è stato riconosciuto essere nelle condizioni di avere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte degli eredi del sig.
, già costituiti nel procedimento nrg 2351/2023, il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, Per_4 nel quale chiedevano di accertare la sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente sosteneva che: “la relazione peritale definitiva redatta dal CTU (Dott. ) al pari Persona_5 della bozza si palesi incompleta, carente di presupposti ed erronea. La carenza assoluta di tali elementi determina una palese violazione del diritto di difesa del ricorrente, nonché la violazione del principio del contradditorio, rendendo quindi conseguentemente nullo l'elaborato peritale reso in sede di ATP. Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince come, pur essendo il sig. affetto da menomazioni Persona_4 plurime, nonché malato terminale tale da spirare in data 30-08-2023.”
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale ed osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità come si è detto.
Pertanto priva di ogni seria considerazione è la censurata omessa valutazione delle patologie ritenute meritevoli di ulteriore verifica che, peraltro, a quanto ben si legge nell'ambito della perizia sono state opportunamente percentualizzate. Priva invece di spessore e rilievo è l'attribuire al CTU una diagnosi errata posto che il compendio delle patologie ha condotto alla percentuale di valutazione invalidante indicata.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 12.7.24, questo Giudicante disponeva il richiamo del CTU dott. Per_5
, affinchè lo stesso accertasse, anche in virtù della nuova documentazione medica versata in atti,
[...] attestante l'aggravamento dello stato di salute del ricorrente e delle patologie che lo hanno portato al decesso, se la condizione clinica di quest'ultimo avesse una incidenza tale da soddisfare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU Dott. in data 14.9.2025, depositava, pertanto, consulenza tecnica d'ufficio riconoscendo in capo Per_5 al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della domanda. Persona_4
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti sottoposti Per_5 alla sua valutazione, così argomentava: “A ciò deve aggiungersi che, in epoca successiva alla CTU, gli eredi hanno documentato con cartella clinica le gravi patologie che hanno portato al decesso, del sig Persona_4
dalle quali è emerso e confermato un grave e consolidato quadro clinico che va dalla domanda
[...] amministrativa al decesso;
cartella n. 764-2023 decesso;
cartella n.2023 n. 15 Pneumologia:ESITI FIBROSI
PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO cod per anal: 6016 =
100%.L'allegata documentazione aggiuntiva conferma il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento, in subordine pensione di invalidità come per legge.Pertanto da un'attenta e dettagliata disamina della documentazione medica e strumentale presentata successivamente nel fascicolo di parte ricorrente si dimostra che il signor fosse nelle condizioni di avere riconosciuto il Persona_4 beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(16/09/22). Più in particolare ritengo opportuno evidenziare che già durante il ricovero presso l'Unità
Operativa di Pneumologia dell' era emerso essere affetto da patologie Controparte_2 anche se già cronicizzate ma in fase evolutiva quali una insufficienza respiratoria acuta, una embolia polmonare, una ipertensione polmonare, un tessuto solido (neoplasia) a margini lobulati in sede perilare polmone dx, immagini nodulari polmonari bilaterali, un versamento pleurico destro, una ectasia aorta ascendente, una cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale parossistica, un diabete mellito insulino- dipendente, una diverticolosi del sigma ed una vasculopatia cerebrale (patologie accertate strumentalmente e già stabilmente consolidate, conclamate e stabilizzate).Trattasi di patologie stabilmente consolidate che consentono di poter formulare un giudizio medico-legale di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16/09/22).”
Ritenute le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al beneficio richiesto, la causa Per_5 viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 a far Persona_4 data dal 16.9.2022 (data della domanda amministrativa).
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa, le spese processuali, CP_ per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, , e nella qualità di eredi del sig. Per_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
, così provvede: Persona_4
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a , e per esso in capo ai Sigg. , , Persona_4 Persona_1 Persona_2
e nella qualità di eredi del sig. medesimo, la Persona_3 Parte_1 Persona_4 sussistenza dei requisiti sanitario richiesti per l'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, a far data dal
16.9.2022 (data della domanda amministrativa), come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 14.9.2025 dal Dott. ; Persona_5
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in favore dei Sigg.
[...]
, , e nella qualità di eredi del sig. Per_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
, che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Iva, Cpa ed accessori come per Persona_4 legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. Gianluca Principato;
pone definitivamente a carico CP_ dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore del Dott. , come da separato Persona_5 provvedimento
Reggio Calabria, lì 10.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino