CASS
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da IA EI CC - 25/11/2025 NG VA NA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Udita la relazione svolta dal Consigliere MA CA NC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 24 aprile 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di IC NO e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Palermo il 6 ottobre 2006 e dalla medesima Corte di appello il 29 novembre 2022. La Corte rilevava come il fatto di cui alla prima condanna avesse ad oggetto una imputazione di narcotraffico, temporalmente collocata negli anni 1998- 1999 e riferibile ad un contesto di criminalità comune, mentre la condanna di cui alla seconda e più recente sentenza riguarda il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. consumato a partire dal 1999. A sostegno della non unicità del disegno criminoso richiamava il fatto che il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 non fosse aggravato né dal metodo mafioso, né dalla finalità mafiosa. La frequentazione da parte del condannato dei fratelli US e di altri personaggi di spicco delle criminalità organizzata in epoca risalente non è sufficiente per ritenere che la sua affiliazione possa risalire così indietro nel tempo in ragione anche del fatto che l’imputato lo abbia sempre negato.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo dei difensori di fiducia, lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. IC e i suoi complici, rileva il ricorrente, avevano avuto l’avallo - nella gestione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 1737 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 25/11/2025 2 narcotraffico – di Cosa nostra e l’affiliazione del IC era risalente nel tempo, avendo egli avuto contatti con personaggi del calibro dei fratelli US. Secondo il ricorrente, il fatto che IC avesse negato la intraneità al sodalizio mafioso non può essere utilizzata contro di lui nel momento in cui egli è stato condannato in via definitiva per quel reato: che l’intraneità al sodalizio criminoso sia antecedente al 1999 è circostanza di fatto contenuta nella sentenza. In tema di reati associativi rimarca il ricorrente che non incidono sulla unicità della condotta partecipativa né la variazione della compagine associativa, né il cambiamento di oggetto sociale, né l’ampliamento territoriale di attività. Nel caso in esame, in buona sostanza, la condotta di narcotraffico si deve ritenere inserita nell’ambito di influenza del sodalizio mafioso di cui egli era partecipe almeno fin dal 1996. 3. Il Ssostituto Procuratore generale Ettore Pedicini depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La valutazione della fondatezza del ricorso implica la determinazione dei limiti del potere del giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato. A fronte, infatti, di due condanne, una per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, consumata fra il 1998 e il 1999 e una per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. consumato a far tempo dal 1999, il ricorrente pretenderebbe che il giudice dell’esecuzione modificasse non solo la estensione temporale della condotta di associazione mafiosa, come accertata con sentenza definitiva, ma anche la natura della contestazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Infatti, benché il 416 bis si collochi a partire dal 1999, il ricorrente lo vorrebbe fare risalire al 1996, in ragione di una intercettazione che faceva parte del compendio probatorio di cui alla sentenza, ma che non è stata ritenuta rilevante ai fini di verificare la data a partire dalla quale si poteva ritenere l’affiliazione dell’istante alla cosca, in ragione anche delle sue affermazioni sul punto, richiamate nel provvedimento impugnato. Analogamente, quanto all’art. 74 che, come rilevato nel provvedimento impugnato, non è aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorrente vorrebbe ricavare un inserimento dell’attività di narcotraffico nell’ambito di interesse della cosca, che non è dato rilevare dalla sentenza di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Faccilongo, Rv. 287559 – 01: fattispecie relativa ad un’istanza con la quale il condannato, rilevata una discrasia tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire in relazione a quali reati fosse stato riconosciuto l’istituto della continuazione). Analogamente tale potere è stato riconosciuto in un caso di omessa indicazione esplicita, da parte dal giudice della cognizione, dell’episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell’indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865)» (Sez. 3 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816 -01); il principio è stato successivamente ribadito in fattispecie nella quale si era chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire quale fosse l’estensione dell’area confiscata per effetto della sentenza di applicazione della pena, non coincidente con quella sottoposta a sequestro nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01), o, ancora, in un caso in cui il tempo del commesso reato non era indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione («il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di prendere conoscenza dell’articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata»: Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Circa, poi, la determinazione del tempus commissi delicti, in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in cosa giudicata (v. già Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 – 01, con orientamento costantamente ribadito in seguito: Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01); solo allorché il tempus commissi delicti non ha formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, né è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475 – 01; Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093 - 01). Nel caso in esame certamente si verte al di fuori del solco tracciato dagli insegnamenti sopra richiamati che individuano in capo al giudice dell’esecuzione una sorta di potere interpretativo della sentenza, indirizzato a ricavare dalla stessa gli elementi presenti e necessari al fine di conoscere l’oggetto dell’incidente di esecuzione. Nel caso in esame, non si chiede alla corte territoriale di evincere dalla sentenza ciò che non è esplicitato ma che comunque deve essere presente, bensì di sostituire l’oggetto della cognizione con accertamenti di natura differente che si pongono in contrasto con l’oggetto dell’accertamento di merito, dotato di definitività. Si chiede, infatti, di arretrare il tempus commissi delicti, in contrasto con il giudicato che pone il reato come commesso dal 1999 e di riqualificare diversamente, con un aspetto di maggiore gravità, il reato in materia di stupefacenti, al di fuori del perimetro tracciato, anche implicitamente, dal giudice della cognizione con la sentenza in oggetto. Al di là di tali inammissibili integrazioni, il ricorrente non individua alcun elemento da cui dedurre - dai fatti per come accertati nella loro collocazione temporale e nella loro caratterizzazione fattuale - che nel momento in cui venne realizzata in foma associativa la condotta di narcotraffico vi fosse già, per quanto delineata sommariamente, la intenzione di affiliarsi a cosa nostra. La disamina delle argomentazioni esposte nell’impugnato provvedimento alla luce degli insegnamenti di questa Corte restituisce, dunque, una motivazione corretta, logica, priva di discrasie che deve essere ritenuta, dunque, incensurabile in questa sede.
2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA CA NC PE De AR
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, in qualità di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 24 aprile 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di IC NO e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Palermo il 6 ottobre 2006 e dalla medesima Corte di appello il 29 novembre 2022. La Corte rilevava come il fatto di cui alla prima condanna avesse ad oggetto una imputazione di narcotraffico, temporalmente collocata negli anni 1998- 1999 e riferibile ad un contesto di criminalità comune, mentre la condanna di cui alla seconda e più recente sentenza riguarda il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. consumato a partire dal 1999. A sostegno della non unicità del disegno criminoso richiamava il fatto che il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 non fosse aggravato né dal metodo mafioso, né dalla finalità mafiosa. La frequentazione da parte del condannato dei fratelli US e di altri personaggi di spicco delle criminalità organizzata in epoca risalente non è sufficiente per ritenere che la sua affiliazione possa risalire così indietro nel tempo in ragione anche del fatto che l’imputato lo abbia sempre negato.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo dei difensori di fiducia, lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. IC e i suoi complici, rileva il ricorrente, avevano avuto l’avallo - nella gestione del Penale Sent. Sez. 1 Num. 1737 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 25/11/2025 2 narcotraffico – di Cosa nostra e l’affiliazione del IC era risalente nel tempo, avendo egli avuto contatti con personaggi del calibro dei fratelli US. Secondo il ricorrente, il fatto che IC avesse negato la intraneità al sodalizio mafioso non può essere utilizzata contro di lui nel momento in cui egli è stato condannato in via definitiva per quel reato: che l’intraneità al sodalizio criminoso sia antecedente al 1999 è circostanza di fatto contenuta nella sentenza. In tema di reati associativi rimarca il ricorrente che non incidono sulla unicità della condotta partecipativa né la variazione della compagine associativa, né il cambiamento di oggetto sociale, né l’ampliamento territoriale di attività. Nel caso in esame, in buona sostanza, la condotta di narcotraffico si deve ritenere inserita nell’ambito di influenza del sodalizio mafioso di cui egli era partecipe almeno fin dal 1996. 3. Il Ssostituto Procuratore generale Ettore Pedicini depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La valutazione della fondatezza del ricorso implica la determinazione dei limiti del potere del giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato. A fronte, infatti, di due condanne, una per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, consumata fra il 1998 e il 1999 e una per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. consumato a far tempo dal 1999, il ricorrente pretenderebbe che il giudice dell’esecuzione modificasse non solo la estensione temporale della condotta di associazione mafiosa, come accertata con sentenza definitiva, ma anche la natura della contestazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Infatti, benché il 416 bis si collochi a partire dal 1999, il ricorrente lo vorrebbe fare risalire al 1996, in ragione di una intercettazione che faceva parte del compendio probatorio di cui alla sentenza, ma che non è stata ritenuta rilevante ai fini di verificare la data a partire dalla quale si poteva ritenere l’affiliazione dell’istante alla cosca, in ragione anche delle sue affermazioni sul punto, richiamate nel provvedimento impugnato. Analogamente, quanto all’art. 74 che, come rilevato nel provvedimento impugnato, non è aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen., il ricorrente vorrebbe ricavare un inserimento dell’attività di narcotraffico nell’ambito di interesse della cosca, che non è dato rilevare dalla sentenza di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Faccilongo, Rv. 287559 – 01: fattispecie relativa ad un’istanza con la quale il condannato, rilevata una discrasia tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire in relazione a quali reati fosse stato riconosciuto l’istituto della continuazione). Analogamente tale potere è stato riconosciuto in un caso di omessa indicazione esplicita, da parte dal giudice della cognizione, dell’episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell’indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865)» (Sez. 3 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816 -01); il principio è stato successivamente ribadito in fattispecie nella quale si era chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire quale fosse l’estensione dell’area confiscata per effetto della sentenza di applicazione della pena, non coincidente con quella sottoposta a sequestro nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 - 01), o, ancora, in un caso in cui il tempo del commesso reato non era indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione («il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di prendere conoscenza dell’articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata»: Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087). Circa, poi, la determinazione del tempus commissi delicti, in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in cosa giudicata (v. già Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 – 01, con orientamento costantamente ribadito in seguito: Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01); solo allorché il tempus commissi delicti non ha formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, né è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475 – 01; Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093 - 01). Nel caso in esame certamente si verte al di fuori del solco tracciato dagli insegnamenti sopra richiamati che individuano in capo al giudice dell’esecuzione una sorta di potere interpretativo della sentenza, indirizzato a ricavare dalla stessa gli elementi presenti e necessari al fine di conoscere l’oggetto dell’incidente di esecuzione. Nel caso in esame, non si chiede alla corte territoriale di evincere dalla sentenza ciò che non è esplicitato ma che comunque deve essere presente, bensì di sostituire l’oggetto della cognizione con accertamenti di natura differente che si pongono in contrasto con l’oggetto dell’accertamento di merito, dotato di definitività. Si chiede, infatti, di arretrare il tempus commissi delicti, in contrasto con il giudicato che pone il reato come commesso dal 1999 e di riqualificare diversamente, con un aspetto di maggiore gravità, il reato in materia di stupefacenti, al di fuori del perimetro tracciato, anche implicitamente, dal giudice della cognizione con la sentenza in oggetto. Al di là di tali inammissibili integrazioni, il ricorrente non individua alcun elemento da cui dedurre - dai fatti per come accertati nella loro collocazione temporale e nella loro caratterizzazione fattuale - che nel momento in cui venne realizzata in foma associativa la condotta di narcotraffico vi fosse già, per quanto delineata sommariamente, la intenzione di affiliarsi a cosa nostra. La disamina delle argomentazioni esposte nell’impugnato provvedimento alla luce degli insegnamenti di questa Corte restituisce, dunque, una motivazione corretta, logica, priva di discrasie che deve essere ritenuta, dunque, incensurabile in questa sede.
2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
4 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA CA NC PE De AR