TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
686/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.12.25, avanti al Giudice dott.ssa ES GL, sono comparsi l'avv.
KE ES in sostituzione dell'avv. Zofrea Francesco per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per . CP_1
Il Giudice invita le parti presenti a discutere la causa.
L'avv. KE ES insiste per l'accoglimento del ricorso richiamandosi agli atti.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione ed insiste per la condanna alle spese di lite a favore di . CP_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES GL
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 686/23
Promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zofrea
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2
-resistente contumace-
e contro nata a [...] al Tagliamento (VE) il 16.11.1934, C.F.: Controparte_3
C.F._3
-resistente contumace-
e contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, Controparte_4
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti
-terzo chiamato- oggetto: rapporto di lavoro subordinato sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1 In via principale: Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra , quale lavoratrice, ed il Sig. quale Parte_1 CP_2 datore di lavoro per il periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso: Accertare e dichiarare che la ricorrente,
Sig.ra , nel periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 - ovvero Parte_1 per il differente periodo che risulterà accertato in corso di causa - ha svolto in concreto mansioni rientranti e corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello CS, CCNL Lavoro domestico, con orario di lavoro e retribuzione così come analiticamente esposti in narrativa, ovvero con diverso inquadramento, orario di lavoro o diversa retribuzione che risulteranno in corso di causa;
Per l'effetto:
Condannare il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1 della somma di Euro 1.361,20 (milletrecentosessantuno,20), secondo i criteri di calcolo contenuti nei conteggi allegati al presente atto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di retribuzioni, differenze retributive, indennità ferie maturate e non godute, mancato riposo settimanale e domenicale, rateo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., se del caso liquidando la somma dovuta alla ricorrente con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. Al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme sin qui indicate, con decorrenza dal momento della maturazione dei crediti sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario nel presente giudizio (cfr. memoria dd.
20.01.25).
CP_1 il convenuto si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande proposte dalla CP_4 ricorrente e, in caso di accoglimento, chiede di accertare e dichiarare che i Sigg. e CP_2
sono tenuti a versare all'Istituto i contributi previdenziali dovuti, oltre alle Controparte_3 sanzioni di legge, con conseguente condanna degli stessi e al CP_2 Controparte_3 pagamento di detti contributi. Con ogni riserva di recuperare, con riferimento al rapporto di lavoro in questione, eventuali ulteriori somme dovute per contributi e oneri accessori all'esito di successivi controlli o della decisione del presente giudizio. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.23 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la di lui madre deducendo: CP_2 Controparte_3 • di aver lavorato alle dipendenze di e di (madre di CP_2 Controparte_3 CP_2
, dal 09.01.23 sino al 31.01.23;
[...]
• nello specifico, di aver tenuto un colloquio con presso l' CP_2 [...]
sita in Udine, Viale Ungheria, n. 78 (agenzia che si occupa di fornire Controparte_5 assistenza per la gestione del rapporto di lavoro domestico, ovvero elaborazione dei prospetti paga, calcolo dei contributi ecc..) all'esito del quale era stata adibita da CP_2 all'esercizio di mansioni di collaboratrice familiare ed assistente a persone non autosufficienti in favore della madre, presso l'abitazione di quest'ultima sita in Controparte_3
Sedegliano, Via Flaibano, n. 2, in regime di convivenza;
• che infatti, non era in grado di badare alle incombenze giornaliere relative Controparte_3 alla propria persona, in quanto incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana;
• che la ricorrente, nell'esercizio delle funzioni di collaboratore domestico ed assistente a persone non autosufficienti, aveva svolto le seguenti mansioni: - eseguiva le pulizie dell'appartamento nel quale conviveva insieme a (si occupava di spazzare Controparte_3
e lavare i pavimenti;
spolverare i mobili;
lavare i vetri); - si occupava di fare il bucato (lavava e stirava la biancheria, gli abiti ed altri articoli tessili); - preparava i pasti e lavava le stoviglie;
- oltre alle attività di collaboratrice domestica su enunciate, la ricorrente aveva assistito giornalmente nelle attività di nutrizione, cura della persona e controllo (si Controparte_3 occupava di preparare i pasti per e la assisteva nell'alimentazione, la Controparte_3 assisteva nelle attività di igiene personale e vestiario e, più in generale, si occupava della gestione di tutte le attività relative alla sua cura e controllo);
• che nello svolgimento dell'attività lavorativa, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro pari a 63 (sessantatrè) ore settimanali per sette giorni alla settimana, così ripartite: dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
• che la ricorrente aveva svolto le suddette attività alle dirette dipendenze di e, CP_2 con i limiti delle patologie dalla quale è affetta, di i quali le avevano Controparte_3 fornito le direttive e gli strumenti necessari per lo svolgimento del lavoro;
• che la ricorrente, quindi: - aveva dovuto far capo a e a per CP_2 Controparte_3
l'indicazione delle mansioni da svolgere;
- era stata tenuta ad osservare l'orario di lavoro indicatole;
- non aveva disposto di mezzi propri per lo svolgimento del lavoro, servendosi di quelli messi a disposizione da e da - non aveva assunto CP_2 Controparte_3 alcun rischio in relazione al lavoro svolto, essendo questo stato assunto direttamente dal datore;
- durante il rapporto di lavoro, il potere di controllo e disciplinare sull'attività espletata era spettato a e dai quali la ricorrente aveva ricevuto le CP_2 Controparte_3 direttive per l'organizzazione dell'attività lavorativa;
• che il rapporto di lavoro in oggetto, pur essendosi svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione, non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
• che in data 31.01.23 , senza alcuna apparente motivazione, aveva intimato CP_2 improvvisamente e senza preavviso a di abbandonare l'abitazione Parte_1 di , e di recarsi presso l'Agenzia (Agenzia Controparte_3 Controparte_5
S.O.S. badanti), in Udine, Viale Ungheria, 78 (Agenzia presso la quale si era tenuto il colloquio tra e la lavoratrice finalizzato all'assunzione) dove si sarebbe recato CP_2 anche lui per effettuare il pagamento della retribuzione e delle competenze di fine rapporto;
• che la ricorrente, che si era recata presso la succitata Agenzia insieme ad una conoscente di nazionalità georgiana che parlava correttamente la lingua italiana ( ), aveva Persona_1 ricevuto gravissime ed immotivate aggressioni verbali da parte di il quale si CP_2 era poi rifiutato di corrispondere le retribuzioni e le competenze di fine rapporto;
• che, con diffida di pagamento e costituzione in mora del 01.02.23, la ricorrente aveva richiesto a e il pagamento delle retribuzioni e competenze di fine CP_2 Controparte_3 rapporto;
• che la richiesta di pagamento era stata riscontrata da con la seguente e-mail CP_2 del 04.03.23: “Buongiorno, in data odierna ho ricevuto sua raccomandata riguardante Pt_ pagamento servizi. Come già spiegatole telefonicamente, la signora è stata prelevata ad
Udine in ufficio dell'agenzia su indicazione della signora La CP_5 Testimone_1 il giorno prima mi forniva indicazioni (costi-ed oneri), inoltre nel totale erano tutte CP_5 le operazioni di iscrizioni ed ogni ambito avrebbe fatto tutto l'agenzia (è la prima volta che mi avvalevo di una badante). Preciso che non mi è stato fatto alcun contratto nè ho firmato niente, visto che la mi ha consegnato un plico con tutti i riferimenti (costo complessivo CP_5
Pt_ mensile). La è venuta da mia madre in prova per 20 giorni, che non è riuscita a superarla per vari motivi ed è stata da me riportata ad Udine, mi sono recato per ben due volte per pagare il dovuto, ma la non c'era, alla terza volta sono stato contattato da altra CP_5 persona al cellulare (era una donna) ed ho risposto che sarei ritornato in agenzia solamente se era aperta. Avuto l'OK sono ritornato accompagnato da una persona, mi sono insospettito Pt_ ed una volta in agenzia arrivava la , io ho chiesto alla una ricevuta di pagamento, CP_5
Pt_ la stessa mi invitava a pagare direttamente la . Non è vero che io ho aggredito nessuno, la persona che mi accompagnava faceva intendere di essere pratica di questo tipo di malintesi invitandomi a non pagare se non mi avrebbe rilasciato ricevuta di pagamento. A questo punto Pt_ me ne sono andato via salutando la . Poi mi ha contattato lei e le ho ribadito che il rapporto professionale è stato con l'agenzia infatti la mi ha inviato sms con conteggi CP_5 sbagliando, conteggiando un giorno in più ed un messaggio intimidatorio che presenterò nelle sedi opportune, ribadisco anche a lei che l'art. 1119 cc impone a qualsiasi transazione una ricevuta di pagamento. Tanto le dovevo, rimango a disposizione e le porgo distinti saluti”;
• che in data 06.03.23 il difensore della ricorrente aveva riscontrato la comunicazione di
[...]
rappresentando: “Gentile Sig. riscontro la Sua comunicazione del 4.03.2023 CP_2 CP_2 rilevando quanto segue. L'Agenzia presso la quale ha conosciuto la Sig.ra
[...]
e ha tenuto il colloquio finalizzato all'assunzione della Lavoratrice, si occupa Parte_1 di fornire assistenza per la gestione del rapporto di lavoro domestico, ovvero elaborazione dei prospetti paga, calcolo dei contributi ecc.. Al contrario di quanto da Lei riferito, l'Agenzia non si occupa di ricevere le retribuzioni dei lavoratori, né tantomeno di instaurare rapporti di lavoro domestico alle dipendenze dell'Agenzia medesima. Nel caso di specie, per come riferito dalla Sig.ra non è dovuto alcun compenso nei confronti dell' in CP_5 CP_5 quanto Ella non ha formalizzato presso i competenti istituti Previdenziali ed Assistenziali il rapporto di lavoro con la Sig.ra , e l'Agenzia non ha quindi svolto Parte_1 alcuna attività. Preso atto del Suo rifiuto di corrispondere la retribuzione in favore della
Sig.ra , ritenuto quindi definito con esito negativo il tentativo di Parte_1 bonario componimento della vicenda, provvederò a tutelare gli interessi della mia Assistita nelle sedi competenti. Distinti saluti Avv. Francesco Zofrea”;
• che il successivo 07.03.23 aveva riscontrato la comunicazione nei termini CP_2 seguenti: “Buongiorno, evidente che si vuole passare la colpa a me. Ribadisco che l'art. 1119 cc prevede il rilascio di ricevuta a seguito di pagamento. Non è vero che io non pago, viceversa la mi ha rilasciato computo del costo mensile è sempre lei che mi ha fatto CP_5
Pt_ Pt_ presente la disponibilità della sig. , venuta da mia madre. Io non conoscevo la , pertanto mi è stata raccomandata dalla Inutile fare ulteriori divagazioni, io sono CP_5 disponibile al pagamento per nr.20 giorni dal 10/01/23 al 30/01/23. come indicatomi dalla con sms dal cellulare quantificato il tutto pari a € 1100,00, Trovi lei come e chi mi CP_5 rilascia quietanza di pagamento. Attendo sua indicazione sul come chiudere questa incresciosa situazione, diversamente mi rivolgerò alla guardia di finanza. Saluti”;
• che la ricorrente, quindi, non aveva ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro prestato alle dipendenze di e CP_2 Controparte_3 • che , infatti, dopo aver omesso di presentare la comunicazione obbligatoria di CP_2 apertura del rapporto di lavoro domestico, si era anche rifiutato di pagare la retribuzione e le competenze di fine rapporto;
• che il contratto collettivo Lavoro Domestico prevedeva una retribuzione stabilita su quota mensile, per il livello C super convivente, di €. 1.120,76 per l'anno 2023;
• che la ricorrente non aveva goduto di ferie e permessi, né era stata liquidata la relativa indennità per mancato godimento delle stesse e non aveva percepito il rateo di tredicesima mensilità;
• che il rapporto era cessato in data 31.01.23 per licenziamento intimato oralmente da
[...]
; CP_2
• che la ricorrente non aveva percepito il trattamento di fine rapporto e, in relazione alla cessazione del rapporto, non ha ricevuto alcuna spettanza liquidatoria.
Quindi, così concludeva in ricorso: “……In via principale: Accertare e Parte_1 dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra
[...]
, quale lavoratrice, ed i Sig.ri e , quali datori di Parte_1 CP_2 Controparte_3 lavoro per il periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa. In via subordinata: Qualora la titolarità del rapporto di lavoro venga ricondotta in capo ad uno dei resistenti, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra , quale lavoratrice, Parte_1 ed il Sig. quale datore di lavoro, ovvero tra la Sig.ra , CP_2 Parte_1 quale lavoratrice, e la Sig.ra , quale datore di lavoro, per il periodo dal 9 gennaio Controparte_3
2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso: Accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra , nel periodo Parte_1 dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 - ovvero per il differente periodo che risulterà accertato in corso di causa - ha svolto in concreto mansioni rientranti e corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello CS, CCNL Lavoro domestico, con orario di lavoro e retribuzione così come analiticamente esposti in narrativa, ovvero con diverso inquadramento, orario di lavoro o diversa retribuzione che risulteranno in corso di causa;
Per l'effetto: Condannare il Sig. e la CP_2
Sig.ra , in via solidale tra loro, o in via alternativa, o pro quota, al pagamento in Controparte_3 favore della Sig.ra della somma di Euro 1.361,20 Parte_1
(milletrecentosessantuno,20), secondo i criteri di calcolo contenuti nei conteggi allegati al presente atto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di retribuzioni, differenze retributive, indennità ferie maturate e non godute, mancato riposo settimanale e domenicale, rateo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., se del caso liquidando la somma dovuta alla ricorrente con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.;
Al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme sin qui indicate, con decorrenza dal momento della maturazione dei crediti sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario nel presente giudizio. ….”.
All'udienza del 20.02.24, pur senza costituirsi formalmente in giudizio, presenziava anche
[...]
il quale dichiarava: “Mi sono avvalso della Agenzia SOS Sercice di per avere CP_2 CP_5
Pt_ una badante al servizio di mia madre;
sono andato in agenzia e lì mi hanno fatto conoscere ed
Pt_ è rimasta a servizio dal 10.01.23 al 30.01.23; il giorno 30.01.23 ho riportato in Agenzia e mi è
Pt_ stato detto di pagare €.
1.070 come rimborso per il servizio di;
io sono andato in banca a e ho
Pt_ prelevato i soldi dal c/c di mia madre e mi sono recato alla Agenzia dove c'era per consegnare
i soldi concordati;
mi ha mandato un messaggio la signora premesso che era la terza volta CP_5
Pt_ che andavo nel giro di tre giorni, la mi ha detto di dare i soldi a e io ho risposto alla CP_5
Pt_
“conosco te e non ho rapporti con , nulla da dire sul suo lavoro” e detto alla che CP_5 CP_5 io pagavo alla e che lei mi lasciasse una ricevuta, come da art. 1119 c.c. che prevede la CP_5
Pt_ ricevuta di pagamento;
al che la si è rifiutata perché ha insistito che io dessi i soldi a;
a CP_5 quel punto, non avendo una ricevuta, non ho consegnato i soldi e me ne sono andato;
premesso che non è possibile fare un assegno perché non è mia competenza e non ho ricevuto informazioni su come eventualmente pagare e avere una ricevuta, successivamente ho sentito al telefono l'avv. Zofrea dicendo che avevo bisogno di una ricevuta per mia garanzia di pagamento;
non ho avuto la Pt_ Cont possibilità di pagare chi dovevo pagare perché il servizio lo ha svolto ma l'agenzia si è rifiutata di ricevere i soldi;
adesso aspetto di sapere come fare per pagare questa signora perché i soldi sono suoi e non miei. Mia madre è inferma al 100% e oggi è in Ospedale e Controparte_3 anche in seguito non potrà venire” (cfr. verbale di udienza).
Dopo alcuni rinvii di udienza in pendenza di trattative, il Giudice dichiarava la contumacia dei resistenti e disponeva l'integrazione del contraddittorio rispetto ad che, a sua volta, si costituiva CP_1 in giudizio, confermando che non risultavano denunce di lavoro domestico tra ricorrente e resistenti.
All'udienza dd. 02.07.24 il Giudice ammetteva la prova per interrogatorio formale di parti resistenti e la prova per testi e rinviava all'udienza del 26.09.24.
Con memoria dd. 25.09.24 il difensore della ricorrente comunicava che la notifica a CP_2 per l'interrogatorio formale non era andata a buon fine e che quella a era stata Controparte_3 restituita con la dicitura “Deceduto”. Con memoria dd. 20.01.25, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alle domande rassegnate nei confronti di e chiedeva l'autorizzazione Controparte_3 alla modifica delle conclusioni come riportate in epigrafe e la fissazione di nuova udienza per l'escussione dei testi di parte ricorrente e per l'interrogatorio formale del convenuto contumace con termine per notifica al convenuto contumace del relativo provvedimento. CP_2
Con provvedimento dd. 21.01.25 il Giudice autorizzava la modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, come da memoria attorea dd. 20.01.25, ammetteva la prova per interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da parte ricorrente su tutti i capitoli di prova formulati CP_2 nel ricorso introduttivo e fissava per l'interrogatorio formale di e per l'escussione dei CP_2 testi l'udienza del giorno 08.05.25.
All'udienza dd. 08.05.25, nonostante la regolarità della notifica, non si presentava a CP_2 rendere l'interrogatorio formale. Alla medesima udienza veniva sentita la teste . Persona_1
Quindi, il Giudice disponeva CTU per determinare le somme dovute alla ricorrente.
Da ultimo, parte ricorrente ed precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, e CP_1 procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
-------------ooooo------------
Innanzitutto, il Giudice dichiara estinta la causa tra e Parte_1 Controparte_3 avendo il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, con memoria dd. 20.01.25, rinunciato alle domande rassegnate nei confronti di (peraltro, deceduta in corso di causa Controparte_3 come risulta dal tentativo di notifica per l'interrogatorio formale).
Ciò premesso, il Giudicante ritiene che le domande formulate contro , invece, debbano CP_2 essere accolte per i motivi che di seguito si espongono.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione.
Deve, quindi, essere dimostrato il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
La Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4171/06) ha precisato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica, ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr. anche Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il Giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dal 09.01.23 al 31.01.23 tra
[...]
e deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria orale e documentale Parte_1 CP_2 compiuta e delle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza dd. 20.02.24 (già sopra CP_2 riprodotte), oltre che dalle conseguenze della sua ingiustificata assenza all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente.
Infatti, dalle dichiarazioni della teste escussa (la quale, in particolare, ha dichiarato Persona_1
Pt_
“….era proprio che dava ordini a su come fare i lavori in casa….era che CP_2 CP_2 dava gli ordini, gestiva tutto lui...”, cfr. verbale di udienza), dal contenuto delle email inviate dallo stesso (e già sopra riportate) e dalle dichiarazioni rese da all'udienza CP_2 CP_2 dd. 20.02.24 (già sopra riprodotte), oltre che dalle conseguenze della sua ingiustificata assenza all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo, deve ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nel periodo dedotto in ricorso (09.01.23 al 31.01.23) come badante e collaboratrice domestica presso l'abitazione di madre non autosufficiente di Controparte_3 CP_2
(come confermato dallo stesso anche all'udienza dd. 20.02.24), e che la ricorrente è CP_2 stata assunta previo accordo con il convenuto , il quale ha in più occasioni (pure in CP_2 udienza, cfr. verbale del 20.02.24) riconosciuto che alla ricorrente è da lui dovuto il corrispettivo per il lavoro svolto (per il quale non ha nemmeno sollevato obiezioni, cfr. verbale di udienza dd.
20.02.24:“nulla da dire sul suo lavoro”), senza però averlo mai pagato, e che la ricorrente ha lavorato
9 ore al giorno per 6 giorni a settimana (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00), anche la domenica per un totale di 9 ore, senza recuperare il riposo domenicale. Ritiene, poi, il
Giudice che il 31.01.23 debba essere considerato l'ultimo giorno di lavoro e ciò sulla base di quanto dichiarato dalla teste all'udienza dd. 08.05.2025 e quanto si ricava come conseguenza Persona_1 della mancata comparizione di per l'interrogatorio formale. Tuttavia, dato che in tale CP_2 giornata, ad orario imprecisato, la ricorrente lasciò la casa su richiesta di per recarsi CP_2 all'agenzia non essendo ragionevole ipotizzare che ciò sia avvenuto in serata, ritiene il CP_5
Giudice che la prestazione lavorativa non sia andata oltre le ore del mattino.
Sulla scorta di tali risultanze ritiene, quindi, il Giudice raggiunta la prova che il rapporto di lavoro per cui è causa abbia avuto la durata come sopra accertata e che abbia avuto il carattere della subordinazione vista la sottoposizione al potere organizzativo e direttivo del convenuto
[...]
quale effettivo datore di lavoro, avendo questi provveduto ad assumere la ricorrente ed ad CP_2 impartirle direttive, secondo l'orario di lavoro, e nella consapevolezza della debenza del corrispettivo, in assenza totale di rischio economico per la ricorrente, tenuto anche conto della natura delle mansioni svolte.
Peraltro, anche laddove si potesse ritenere provato l'esercizio del potere direttivo pure da parte di
(nonostante la sua infermità al 100% come riferita dallo stesso in Controparte_3 CP_2 udienza, cfr. verbale dell'udienza dd. 20.02.24), in capo al resistente permarrebbe, CP_2 comunque, la co-datorialità che non escluderebbe la sua responsabilità (cfr. Corte d'Appello di Roma
n. 1711 dd. 12.05.23 secondo cui “…quando uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà dei debitori…”), oltre a rammentarsi la configurabilità anche del contratto a favore di terzi.
Ciò posto, le mansioni svolte dalla ricorrente e confermate dall'istruttoria esperita sono riconducibili,
a parere del Giudice, a quelle previste dal CCNL per i lavoratori domestici e familiari inquadrati nel
CCNL), dovendosi applicare il C.C.N.L. per i lavoratori domestici e familiari del 08.09.2020, corredato dall'Adeguamento Economico del 16.01.2023 a valere per l'anno 2023 e dovendosi fare riferimento, per quanto riguarda la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici, alla Circolare
n. 13 del 02.02.2023. CP_1
Premesso che il resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova del CP_2 pagamento delle somme richieste e rammentato che tale onere grava sul datore di lavoro anche rispetto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute (la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che
“….le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore
- a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle….”, cfr. Cass.
21780/22), rispetto alla quantificazione degli importi dovuti a favore della ricorrente e di , ritiene CP_1 il Giudice che non vi sia ragione alcuna di dubitare della validità della CTU disposta in corso di causa poiché risulta essere stata realizzata con apprezzamento tecnico e scientifico, immune da vizi e censure, nel rispetto del contraddittorio, dando atto dell'iter logico seguito, fino a pervenire a conclusioni coerenti, suffragate da un'esaustiva valutazione delle risultanze probatorie, così che il
Giudice recepisce le relative valutazioni peritali che, comunque, per le parti di maggior interesse anche di seguito si riportano:
“…….la retribuzione mensile prevista per il 2023 per il livello suddetto è pari a €.1.120,76,
l'indennità sostitutiva del vitto e alloggio fissata dal CCNL è di €.6,47 giornaliere. La retribuzione oraria è pari a €.4,79, calcolata dividendo la retribuzione mensile per 234 ore, che è il divisore mensile contrattuale per i lavoratori conviventi. Analizzando il CCNL ai fini peritali si riferisce che
l'orario previsto per i lavoratori conviventi è di 10 ore giornaliere per un totale di 54 ore settimanali
(art. 14), fermo restando che la durata normale dell'orario sia liberamente concordabile tra le parti.
Dispone poi l'art. 13 del CCNL che i lavoratori conviventi abbiano diritto ad un riposo settimanale di 36 ore complessive, di cui 24 la domenica e 12 da godersi in altro giorno della settimana. In quest'ultimo giorno le ore lavorative non possono superare la metà delle ore lavorabili nella giornata. Ciò vuol dire che il CCNL prevede che nella settimana siano lavorate complessivamente 5 giornate e mezza. Dispone inoltre l'art. 13 che, nel caso in cui si effettuino prestazioni anche nelle
12 ore di riposo non domenicale, le stesse vadano retribuite sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 40%. Nel caso di prestazioni eseguite la domenica, fermo restando l'irrinunciabilità del riposo settimanale, è previsto dal CCNL che il riposo sia da recuperare nel giorno successivo e che sia dovuta la maggiorazione per le ore lavorate pari al 60%. Procedendo al raffronto tra l'orario definito dall'art. 14 del CCNL con quello asseritamente svolto dalla ricorrente si può dire che a fronte di un orario massimo giornaliero di 10 ore per 5 giorni e un giorno a metà orario, la lavoratrice risulterebbe aver lavorato 9 ore al giorno per 6 giorni a settimana e, pertanto, per 4 ore di un pomeriggio a settimana spetti la retribuzione maggiorata del 40% per il riposo non domenicale non goduto. Inoltre risulterebbe aver lavorato anche la domenica per un totale di 9 ore che, quindi, vanno retribuite con la maggiorazione del 60%. Non avendo, poi, recuperato il riposo domenicale, anche se avrebbe dovuto, si deve concludere che alla stessa spetti una giornata di retribuzione, pari ad 1/26simo di retribuzione mensile a titolo di mancato riposo. Per quanto riguarda l'ultimo giorno di lavoro si riferisce che, sulla base di quanto dichiarato in ricorso e confermato dal teste Per_1 in udienza del 08.05.2025, risulterebbe essere il 31 gennaio 2023. Dato che in tale giornata, ad orario imprecisato, la ricorrente lasciò la casa su richiesta del signor per recarsi all'agenzia CP_2
non è possibile in questa sede stabilire a che ora sia terminata la prestazione lavorativa. CP_5
Pensando che un tanto non sia avvenuto alle 20.00, si può ragionevolmente pensare che la prestazione lavorativa non sia andata oltre le ore del mattino. Definita la retribuzione di base da applicare si è, pertanto, calcolata la retribuzione dovuta per le ore ordinarie lavorate dal 9 al 31 gennaio 2023. Oltre alla retribuzione per le ore ordinarie è stata calcolata la retribuzione dovuta per le 4 ore settimanali lavorate in giornata di riposo non domenicale con la maggiorazione del 40%.
Per le 9 ore svolte di domenica è stata calcolata la retribuzione oraria maggiorata del 60%. Inoltre
è stato accreditato 1/26simo di retribuzione per ogni giorno di mancato riposo. Risulta, poi, maturato un rateo mensile per 13^ mensilità da calcolarsi tenuto conto della retribuzione globale di fatto, ivi compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, come previsto dall'art.39 del CCNL da applicare.
Sulla base dei documenti dimessi non risulta che la ricorrente abbia goduto di ferie nel periodo e, pertanto, si è passati al calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate ma non godute. Dispone in tal senso l'art.17 del CCNL suddetto che fissa in 26 giorni annui le ferie spettanti, vale a dire 2,167 giorni mensili. Nel caso di pagamento di ferie non godute la retribuzione dovuta è da calcolarsi, analogamente alla tredicesima mensilità, sulla base della retribuzione globale di fatto, in questo caso giornaliera, ivi compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Definito il dovuto per retribuzione per il periodo dal 9 al 31 gennaio 2023, si è passati a calcolare il trattamento di fine rapporto.
Secondo quanto previsto dall'art. 41 del CCNL da applicare, che fa espresso rinvio all'art.2120 c.c., per determinare il trattamento in parola è stata presa la retribuzione mensile ordinaria pari a
€.1.120,76, alla quale è stata sommata l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio per 26 giornate, nonché il rateo di 13^ mensilità. Secondo quanto richiesto in quesito si è infine proceduto al calcolo dei contributi previdenziali che risultano omessi in considerazione del fatto che, come dichiarato dall' nella memoria difensiva di data 19.06.2024 non risultano presentate denunce di lavoro CP_1 domestico tra le parti in causa. Il contributo orario previsto per l'anno 2023, fissato dalla circolare
n. 13 del 02.02.2023, per rapporti di lavoro domestico superiori a 24 ore settimanali è pari a CP_1
€.1,15 ed è dovuto per tutte le ore, ordinarie e straordinarie, lavorate che sono state calcolare in questa sede nella misura di 203 totali (164 ordinarie, 12 di riposo non domenicale e 27 di domenica).
Risultano pertanto dovuti €.233,45 per contributi a cui si sommeranno le sanzioni di legge….
CONCLUSIONI… QUESITO A) Per il periodo dal 9 gennaio al 31 gennaio 2025, tenuto conto del livello C super del CCNL lavoratori domestici e familiari del 08.09.2020 e successive integrazioni, sono dovute le seguenti retribuzioni: …RETRIBUZIONE ORDINARIA DEL PERIODO …785,49;
RETRIBUZIONE PER LE ORE LAVORATE NEL GIORNO DI RIPOSO NON SETTIMANALE -
40%... 80,46; RETRIBUZIONE PER LE ORE LAVORATE DI DOMENICA – 60%... 206,91;
RETRIBUZIONE PER I GIORNI DI MANCATO RIPOSO DOMENICALE… 129,32; RATEO 13^
MENSILITA'… 107,42; RATEO FERIE NON GODUTE… RATEO FERIE NON GODUTE… 107,59;
TOTALE RETRIBUZIONI LORDE… 1.417,19; TFR…. 103,44; TOTALE RETRIBUZIONI E TFR
LORDI… 1.520,63… Sono inoltre dovuti per contributi previdenziali sulla base della Circolare CP_1
n. 13 del 02.02.2023: CONTRIBUTI A €.1,15 CAD… 233,45….”. CP_1
andrà, quindi, condannato a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € CP_2
1.520,63 (di cui €. 785,49 per retribuzione ordinaria, €. 80,46 per ore lavorate nel giorno di riposo non settimanale, €. 206,91 per ore lavorate di domenica, €. 129,32 per i giorni di mancato riposo domenicale, €. 107,42 per €. 107,59 per ferie non godute, nonché €. 103,44 per TFR), oltre Pt_2
a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria al saldo.
andrà, pure, condannato a pagare ad € 233,45, oltre ad accessori e sanzioni di CP_2 CP_1 legge.
Le spese di CTU (liquidate con separato provvedimento) e le spese di lite (liquidate in dispositivo nei minimi attesa la semplicità della causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara estinta la causa nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_3
2. dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 CP_2 subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 09.01.23 al 31.01.23 e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello CS previsto dal CCNL di settore applicabile;
3. condanna a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 1.520,63 CP_2
(di cui €. 785,49 per retribuzione ordinaria, €. 80,46 per ore lavorate nel giorno di riposo non settimanale, €. 206,91 per ore lavorate di domenica, €. 129,32 per i giorni di mancato riposo domenicale, €. 107,42 per €. 107,59 per ferie non godute, nonché €. 103,44 per Pt_2
TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria al saldo;
4. condanna a pagare ad € 233,45, oltre accessori e sanzioni di legge;
CP_2 CP_1
5. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida CP_2 Parte_1 in € 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente;
6. condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 1.314,00 per CP_2 CP_1 compensi, oltre accessori come per legge;
7. pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di lite come CP_2 separatamente liquidato.
Udine, 11.12.25
Il Giudice dott.ssa ES GL
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.12.25, avanti al Giudice dott.ssa ES GL, sono comparsi l'avv.
KE ES in sostituzione dell'avv. Zofrea Francesco per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per . CP_1
Il Giudice invita le parti presenti a discutere la causa.
L'avv. KE ES insiste per l'accoglimento del ricorso richiamandosi agli atti.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione ed insiste per la condanna alle spese di lite a favore di . CP_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES GL
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES GL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 686/23
Promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zofrea
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._2
-resistente contumace-
e contro nata a [...] al Tagliamento (VE) il 16.11.1934, C.F.: Controparte_3
C.F._3
-resistente contumace-
e contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, Controparte_4
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti
-terzo chiamato- oggetto: rapporto di lavoro subordinato sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1 In via principale: Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra , quale lavoratrice, ed il Sig. quale Parte_1 CP_2 datore di lavoro per il periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa. In ogni caso: Accertare e dichiarare che la ricorrente,
Sig.ra , nel periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 - ovvero Parte_1 per il differente periodo che risulterà accertato in corso di causa - ha svolto in concreto mansioni rientranti e corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello CS, CCNL Lavoro domestico, con orario di lavoro e retribuzione così come analiticamente esposti in narrativa, ovvero con diverso inquadramento, orario di lavoro o diversa retribuzione che risulteranno in corso di causa;
Per l'effetto:
Condannare il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra CP_2 Parte_1 della somma di Euro 1.361,20 (milletrecentosessantuno,20), secondo i criteri di calcolo contenuti nei conteggi allegati al presente atto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di retribuzioni, differenze retributive, indennità ferie maturate e non godute, mancato riposo settimanale e domenicale, rateo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., se del caso liquidando la somma dovuta alla ricorrente con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. Al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme sin qui indicate, con decorrenza dal momento della maturazione dei crediti sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario nel presente giudizio (cfr. memoria dd.
20.01.25).
CP_1 il convenuto si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, quanto alle domande proposte dalla CP_4 ricorrente e, in caso di accoglimento, chiede di accertare e dichiarare che i Sigg. e CP_2
sono tenuti a versare all'Istituto i contributi previdenziali dovuti, oltre alle Controparte_3 sanzioni di legge, con conseguente condanna degli stessi e al CP_2 Controparte_3 pagamento di detti contributi. Con ogni riserva di recuperare, con riferimento al rapporto di lavoro in questione, eventuali ulteriori somme dovute per contributi e oneri accessori all'esito di successivi controlli o della decisione del presente giudizio. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.23 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la di lui madre deducendo: CP_2 Controparte_3 • di aver lavorato alle dipendenze di e di (madre di CP_2 Controparte_3 CP_2
, dal 09.01.23 sino al 31.01.23;
[...]
• nello specifico, di aver tenuto un colloquio con presso l' CP_2 [...]
sita in Udine, Viale Ungheria, n. 78 (agenzia che si occupa di fornire Controparte_5 assistenza per la gestione del rapporto di lavoro domestico, ovvero elaborazione dei prospetti paga, calcolo dei contributi ecc..) all'esito del quale era stata adibita da CP_2 all'esercizio di mansioni di collaboratrice familiare ed assistente a persone non autosufficienti in favore della madre, presso l'abitazione di quest'ultima sita in Controparte_3
Sedegliano, Via Flaibano, n. 2, in regime di convivenza;
• che infatti, non era in grado di badare alle incombenze giornaliere relative Controparte_3 alla propria persona, in quanto incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana;
• che la ricorrente, nell'esercizio delle funzioni di collaboratore domestico ed assistente a persone non autosufficienti, aveva svolto le seguenti mansioni: - eseguiva le pulizie dell'appartamento nel quale conviveva insieme a (si occupava di spazzare Controparte_3
e lavare i pavimenti;
spolverare i mobili;
lavare i vetri); - si occupava di fare il bucato (lavava e stirava la biancheria, gli abiti ed altri articoli tessili); - preparava i pasti e lavava le stoviglie;
- oltre alle attività di collaboratrice domestica su enunciate, la ricorrente aveva assistito giornalmente nelle attività di nutrizione, cura della persona e controllo (si Controparte_3 occupava di preparare i pasti per e la assisteva nell'alimentazione, la Controparte_3 assisteva nelle attività di igiene personale e vestiario e, più in generale, si occupava della gestione di tutte le attività relative alla sua cura e controllo);
• che nello svolgimento dell'attività lavorativa, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro pari a 63 (sessantatrè) ore settimanali per sette giorni alla settimana, così ripartite: dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
• che la ricorrente aveva svolto le suddette attività alle dirette dipendenze di e, CP_2 con i limiti delle patologie dalla quale è affetta, di i quali le avevano Controparte_3 fornito le direttive e gli strumenti necessari per lo svolgimento del lavoro;
• che la ricorrente, quindi: - aveva dovuto far capo a e a per CP_2 Controparte_3
l'indicazione delle mansioni da svolgere;
- era stata tenuta ad osservare l'orario di lavoro indicatole;
- non aveva disposto di mezzi propri per lo svolgimento del lavoro, servendosi di quelli messi a disposizione da e da - non aveva assunto CP_2 Controparte_3 alcun rischio in relazione al lavoro svolto, essendo questo stato assunto direttamente dal datore;
- durante il rapporto di lavoro, il potere di controllo e disciplinare sull'attività espletata era spettato a e dai quali la ricorrente aveva ricevuto le CP_2 Controparte_3 direttive per l'organizzazione dell'attività lavorativa;
• che il rapporto di lavoro in oggetto, pur essendosi svolto secondo le modalità tipiche della subordinazione, non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
• che in data 31.01.23 , senza alcuna apparente motivazione, aveva intimato CP_2 improvvisamente e senza preavviso a di abbandonare l'abitazione Parte_1 di , e di recarsi presso l'Agenzia (Agenzia Controparte_3 Controparte_5
S.O.S. badanti), in Udine, Viale Ungheria, 78 (Agenzia presso la quale si era tenuto il colloquio tra e la lavoratrice finalizzato all'assunzione) dove si sarebbe recato CP_2 anche lui per effettuare il pagamento della retribuzione e delle competenze di fine rapporto;
• che la ricorrente, che si era recata presso la succitata Agenzia insieme ad una conoscente di nazionalità georgiana che parlava correttamente la lingua italiana ( ), aveva Persona_1 ricevuto gravissime ed immotivate aggressioni verbali da parte di il quale si CP_2 era poi rifiutato di corrispondere le retribuzioni e le competenze di fine rapporto;
• che, con diffida di pagamento e costituzione in mora del 01.02.23, la ricorrente aveva richiesto a e il pagamento delle retribuzioni e competenze di fine CP_2 Controparte_3 rapporto;
• che la richiesta di pagamento era stata riscontrata da con la seguente e-mail CP_2 del 04.03.23: “Buongiorno, in data odierna ho ricevuto sua raccomandata riguardante Pt_ pagamento servizi. Come già spiegatole telefonicamente, la signora è stata prelevata ad
Udine in ufficio dell'agenzia su indicazione della signora La CP_5 Testimone_1 il giorno prima mi forniva indicazioni (costi-ed oneri), inoltre nel totale erano tutte CP_5 le operazioni di iscrizioni ed ogni ambito avrebbe fatto tutto l'agenzia (è la prima volta che mi avvalevo di una badante). Preciso che non mi è stato fatto alcun contratto nè ho firmato niente, visto che la mi ha consegnato un plico con tutti i riferimenti (costo complessivo CP_5
Pt_ mensile). La è venuta da mia madre in prova per 20 giorni, che non è riuscita a superarla per vari motivi ed è stata da me riportata ad Udine, mi sono recato per ben due volte per pagare il dovuto, ma la non c'era, alla terza volta sono stato contattato da altra CP_5 persona al cellulare (era una donna) ed ho risposto che sarei ritornato in agenzia solamente se era aperta. Avuto l'OK sono ritornato accompagnato da una persona, mi sono insospettito Pt_ ed una volta in agenzia arrivava la , io ho chiesto alla una ricevuta di pagamento, CP_5
Pt_ la stessa mi invitava a pagare direttamente la . Non è vero che io ho aggredito nessuno, la persona che mi accompagnava faceva intendere di essere pratica di questo tipo di malintesi invitandomi a non pagare se non mi avrebbe rilasciato ricevuta di pagamento. A questo punto Pt_ me ne sono andato via salutando la . Poi mi ha contattato lei e le ho ribadito che il rapporto professionale è stato con l'agenzia infatti la mi ha inviato sms con conteggi CP_5 sbagliando, conteggiando un giorno in più ed un messaggio intimidatorio che presenterò nelle sedi opportune, ribadisco anche a lei che l'art. 1119 cc impone a qualsiasi transazione una ricevuta di pagamento. Tanto le dovevo, rimango a disposizione e le porgo distinti saluti”;
• che in data 06.03.23 il difensore della ricorrente aveva riscontrato la comunicazione di
[...]
rappresentando: “Gentile Sig. riscontro la Sua comunicazione del 4.03.2023 CP_2 CP_2 rilevando quanto segue. L'Agenzia presso la quale ha conosciuto la Sig.ra
[...]
e ha tenuto il colloquio finalizzato all'assunzione della Lavoratrice, si occupa Parte_1 di fornire assistenza per la gestione del rapporto di lavoro domestico, ovvero elaborazione dei prospetti paga, calcolo dei contributi ecc.. Al contrario di quanto da Lei riferito, l'Agenzia non si occupa di ricevere le retribuzioni dei lavoratori, né tantomeno di instaurare rapporti di lavoro domestico alle dipendenze dell'Agenzia medesima. Nel caso di specie, per come riferito dalla Sig.ra non è dovuto alcun compenso nei confronti dell' in CP_5 CP_5 quanto Ella non ha formalizzato presso i competenti istituti Previdenziali ed Assistenziali il rapporto di lavoro con la Sig.ra , e l'Agenzia non ha quindi svolto Parte_1 alcuna attività. Preso atto del Suo rifiuto di corrispondere la retribuzione in favore della
Sig.ra , ritenuto quindi definito con esito negativo il tentativo di Parte_1 bonario componimento della vicenda, provvederò a tutelare gli interessi della mia Assistita nelle sedi competenti. Distinti saluti Avv. Francesco Zofrea”;
• che il successivo 07.03.23 aveva riscontrato la comunicazione nei termini CP_2 seguenti: “Buongiorno, evidente che si vuole passare la colpa a me. Ribadisco che l'art. 1119 cc prevede il rilascio di ricevuta a seguito di pagamento. Non è vero che io non pago, viceversa la mi ha rilasciato computo del costo mensile è sempre lei che mi ha fatto CP_5
Pt_ Pt_ presente la disponibilità della sig. , venuta da mia madre. Io non conoscevo la , pertanto mi è stata raccomandata dalla Inutile fare ulteriori divagazioni, io sono CP_5 disponibile al pagamento per nr.20 giorni dal 10/01/23 al 30/01/23. come indicatomi dalla con sms dal cellulare quantificato il tutto pari a € 1100,00, Trovi lei come e chi mi CP_5 rilascia quietanza di pagamento. Attendo sua indicazione sul come chiudere questa incresciosa situazione, diversamente mi rivolgerò alla guardia di finanza. Saluti”;
• che la ricorrente, quindi, non aveva ricevuto alcuna retribuzione per il lavoro prestato alle dipendenze di e CP_2 Controparte_3 • che , infatti, dopo aver omesso di presentare la comunicazione obbligatoria di CP_2 apertura del rapporto di lavoro domestico, si era anche rifiutato di pagare la retribuzione e le competenze di fine rapporto;
• che il contratto collettivo Lavoro Domestico prevedeva una retribuzione stabilita su quota mensile, per il livello C super convivente, di €. 1.120,76 per l'anno 2023;
• che la ricorrente non aveva goduto di ferie e permessi, né era stata liquidata la relativa indennità per mancato godimento delle stesse e non aveva percepito il rateo di tredicesima mensilità;
• che il rapporto era cessato in data 31.01.23 per licenziamento intimato oralmente da
[...]
; CP_2
• che la ricorrente non aveva percepito il trattamento di fine rapporto e, in relazione alla cessazione del rapporto, non ha ricevuto alcuna spettanza liquidatoria.
Quindi, così concludeva in ricorso: “……In via principale: Accertare e Parte_1 dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra
[...]
, quale lavoratrice, ed i Sig.ri e , quali datori di Parte_1 CP_2 Controparte_3 lavoro per il periodo dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa. In via subordinata: Qualora la titolarità del rapporto di lavoro venga ricondotta in capo ad uno dei resistenti, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro domestico intercorso tra la Sig.ra , quale lavoratrice, Parte_1 ed il Sig. quale datore di lavoro, ovvero tra la Sig.ra , CP_2 Parte_1 quale lavoratrice, e la Sig.ra , quale datore di lavoro, per il periodo dal 9 gennaio Controparte_3
2023 sino al 31 gennaio 2023, ovvero per il differente periodo che verrà accertato in corso di causa.
In ogni caso: Accertare e dichiarare che la ricorrente, Sig.ra , nel periodo Parte_1 dal 9 gennaio 2023 sino al 31 gennaio 2023 - ovvero per il differente periodo che risulterà accertato in corso di causa - ha svolto in concreto mansioni rientranti e corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello CS, CCNL Lavoro domestico, con orario di lavoro e retribuzione così come analiticamente esposti in narrativa, ovvero con diverso inquadramento, orario di lavoro o diversa retribuzione che risulteranno in corso di causa;
Per l'effetto: Condannare il Sig. e la CP_2
Sig.ra , in via solidale tra loro, o in via alternativa, o pro quota, al pagamento in Controparte_3 favore della Sig.ra della somma di Euro 1.361,20 Parte_1
(milletrecentosessantuno,20), secondo i criteri di calcolo contenuti nei conteggi allegati al presente atto, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, a titolo di retribuzioni, differenze retributive, indennità ferie maturate e non godute, mancato riposo settimanale e domenicale, rateo di tredicesima mensilità, competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., se del caso liquidando la somma dovuta alla ricorrente con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.;
Al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme sin qui indicate, con decorrenza dal momento della maturazione dei crediti sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario nel presente giudizio. ….”.
All'udienza del 20.02.24, pur senza costituirsi formalmente in giudizio, presenziava anche
[...]
il quale dichiarava: “Mi sono avvalso della Agenzia SOS Sercice di per avere CP_2 CP_5
Pt_ una badante al servizio di mia madre;
sono andato in agenzia e lì mi hanno fatto conoscere ed
Pt_ è rimasta a servizio dal 10.01.23 al 30.01.23; il giorno 30.01.23 ho riportato in Agenzia e mi è
Pt_ stato detto di pagare €.
1.070 come rimborso per il servizio di;
io sono andato in banca a e ho
Pt_ prelevato i soldi dal c/c di mia madre e mi sono recato alla Agenzia dove c'era per consegnare
i soldi concordati;
mi ha mandato un messaggio la signora premesso che era la terza volta CP_5
Pt_ che andavo nel giro di tre giorni, la mi ha detto di dare i soldi a e io ho risposto alla CP_5
Pt_
“conosco te e non ho rapporti con , nulla da dire sul suo lavoro” e detto alla che CP_5 CP_5 io pagavo alla e che lei mi lasciasse una ricevuta, come da art. 1119 c.c. che prevede la CP_5
Pt_ ricevuta di pagamento;
al che la si è rifiutata perché ha insistito che io dessi i soldi a;
a CP_5 quel punto, non avendo una ricevuta, non ho consegnato i soldi e me ne sono andato;
premesso che non è possibile fare un assegno perché non è mia competenza e non ho ricevuto informazioni su come eventualmente pagare e avere una ricevuta, successivamente ho sentito al telefono l'avv. Zofrea dicendo che avevo bisogno di una ricevuta per mia garanzia di pagamento;
non ho avuto la Pt_ Cont possibilità di pagare chi dovevo pagare perché il servizio lo ha svolto ma l'agenzia si è rifiutata di ricevere i soldi;
adesso aspetto di sapere come fare per pagare questa signora perché i soldi sono suoi e non miei. Mia madre è inferma al 100% e oggi è in Ospedale e Controparte_3 anche in seguito non potrà venire” (cfr. verbale di udienza).
Dopo alcuni rinvii di udienza in pendenza di trattative, il Giudice dichiarava la contumacia dei resistenti e disponeva l'integrazione del contraddittorio rispetto ad che, a sua volta, si costituiva CP_1 in giudizio, confermando che non risultavano denunce di lavoro domestico tra ricorrente e resistenti.
All'udienza dd. 02.07.24 il Giudice ammetteva la prova per interrogatorio formale di parti resistenti e la prova per testi e rinviava all'udienza del 26.09.24.
Con memoria dd. 25.09.24 il difensore della ricorrente comunicava che la notifica a CP_2 per l'interrogatorio formale non era andata a buon fine e che quella a era stata Controparte_3 restituita con la dicitura “Deceduto”. Con memoria dd. 20.01.25, il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare alle domande rassegnate nei confronti di e chiedeva l'autorizzazione Controparte_3 alla modifica delle conclusioni come riportate in epigrafe e la fissazione di nuova udienza per l'escussione dei testi di parte ricorrente e per l'interrogatorio formale del convenuto contumace con termine per notifica al convenuto contumace del relativo provvedimento. CP_2
Con provvedimento dd. 21.01.25 il Giudice autorizzava la modifica delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, come da memoria attorea dd. 20.01.25, ammetteva la prova per interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da parte ricorrente su tutti i capitoli di prova formulati CP_2 nel ricorso introduttivo e fissava per l'interrogatorio formale di e per l'escussione dei CP_2 testi l'udienza del giorno 08.05.25.
All'udienza dd. 08.05.25, nonostante la regolarità della notifica, non si presentava a CP_2 rendere l'interrogatorio formale. Alla medesima udienza veniva sentita la teste . Persona_1
Quindi, il Giudice disponeva CTU per determinare le somme dovute alla ricorrente.
Da ultimo, parte ricorrente ed precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, e CP_1 procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
-------------ooooo------------
Innanzitutto, il Giudice dichiara estinta la causa tra e Parte_1 Controparte_3 avendo il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, con memoria dd. 20.01.25, rinunciato alle domande rassegnate nei confronti di (peraltro, deceduta in corso di causa Controparte_3 come risulta dal tentativo di notifica per l'interrogatorio formale).
Ciò premesso, il Giudicante ritiene che le domande formulate contro , invece, debbano CP_2 essere accolte per i motivi che di seguito si espongono.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione.
Deve, quindi, essere dimostrato il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
La Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4171/06) ha precisato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica, ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (cfr. anche Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il Giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dal 09.01.23 al 31.01.23 tra
[...]
e deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria orale e documentale Parte_1 CP_2 compiuta e delle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza dd. 20.02.24 (già sopra CP_2 riprodotte), oltre che dalle conseguenze della sua ingiustificata assenza all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente.
Infatti, dalle dichiarazioni della teste escussa (la quale, in particolare, ha dichiarato Persona_1
Pt_
“….era proprio che dava ordini a su come fare i lavori in casa….era che CP_2 CP_2 dava gli ordini, gestiva tutto lui...”, cfr. verbale di udienza), dal contenuto delle email inviate dallo stesso (e già sopra riportate) e dalle dichiarazioni rese da all'udienza CP_2 CP_2 dd. 20.02.24 (già sopra riprodotte), oltre che dalle conseguenze della sua ingiustificata assenza all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla ricorrente sui capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo, deve ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente ha prestato attività lavorativa nel periodo dedotto in ricorso (09.01.23 al 31.01.23) come badante e collaboratrice domestica presso l'abitazione di madre non autosufficiente di Controparte_3 CP_2
(come confermato dallo stesso anche all'udienza dd. 20.02.24), e che la ricorrente è CP_2 stata assunta previo accordo con il convenuto , il quale ha in più occasioni (pure in CP_2 udienza, cfr. verbale del 20.02.24) riconosciuto che alla ricorrente è da lui dovuto il corrispettivo per il lavoro svolto (per il quale non ha nemmeno sollevato obiezioni, cfr. verbale di udienza dd.
20.02.24:“nulla da dire sul suo lavoro”), senza però averlo mai pagato, e che la ricorrente ha lavorato
9 ore al giorno per 6 giorni a settimana (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00), anche la domenica per un totale di 9 ore, senza recuperare il riposo domenicale. Ritiene, poi, il
Giudice che il 31.01.23 debba essere considerato l'ultimo giorno di lavoro e ciò sulla base di quanto dichiarato dalla teste all'udienza dd. 08.05.2025 e quanto si ricava come conseguenza Persona_1 della mancata comparizione di per l'interrogatorio formale. Tuttavia, dato che in tale CP_2 giornata, ad orario imprecisato, la ricorrente lasciò la casa su richiesta di per recarsi CP_2 all'agenzia non essendo ragionevole ipotizzare che ciò sia avvenuto in serata, ritiene il CP_5
Giudice che la prestazione lavorativa non sia andata oltre le ore del mattino.
Sulla scorta di tali risultanze ritiene, quindi, il Giudice raggiunta la prova che il rapporto di lavoro per cui è causa abbia avuto la durata come sopra accertata e che abbia avuto il carattere della subordinazione vista la sottoposizione al potere organizzativo e direttivo del convenuto
[...]
quale effettivo datore di lavoro, avendo questi provveduto ad assumere la ricorrente ed ad CP_2 impartirle direttive, secondo l'orario di lavoro, e nella consapevolezza della debenza del corrispettivo, in assenza totale di rischio economico per la ricorrente, tenuto anche conto della natura delle mansioni svolte.
Peraltro, anche laddove si potesse ritenere provato l'esercizio del potere direttivo pure da parte di
(nonostante la sua infermità al 100% come riferita dallo stesso in Controparte_3 CP_2 udienza, cfr. verbale dell'udienza dd. 20.02.24), in capo al resistente permarrebbe, CP_2 comunque, la co-datorialità che non escluderebbe la sua responsabilità (cfr. Corte d'Appello di Roma
n. 1711 dd. 12.05.23 secondo cui “…quando uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà dei debitori…”), oltre a rammentarsi la configurabilità anche del contratto a favore di terzi.
Ciò posto, le mansioni svolte dalla ricorrente e confermate dall'istruttoria esperita sono riconducibili,
a parere del Giudice, a quelle previste dal CCNL per i lavoratori domestici e familiari inquadrati nel
CCNL), dovendosi applicare il C.C.N.L. per i lavoratori domestici e familiari del 08.09.2020, corredato dall'Adeguamento Economico del 16.01.2023 a valere per l'anno 2023 e dovendosi fare riferimento, per quanto riguarda la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici, alla Circolare
n. 13 del 02.02.2023. CP_1
Premesso che il resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova del CP_2 pagamento delle somme richieste e rammentato che tale onere grava sul datore di lavoro anche rispetto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute (la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che
“….le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore
- a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle….”, cfr. Cass.
21780/22), rispetto alla quantificazione degli importi dovuti a favore della ricorrente e di , ritiene CP_1 il Giudice che non vi sia ragione alcuna di dubitare della validità della CTU disposta in corso di causa poiché risulta essere stata realizzata con apprezzamento tecnico e scientifico, immune da vizi e censure, nel rispetto del contraddittorio, dando atto dell'iter logico seguito, fino a pervenire a conclusioni coerenti, suffragate da un'esaustiva valutazione delle risultanze probatorie, così che il
Giudice recepisce le relative valutazioni peritali che, comunque, per le parti di maggior interesse anche di seguito si riportano:
“…….la retribuzione mensile prevista per il 2023 per il livello suddetto è pari a €.1.120,76,
l'indennità sostitutiva del vitto e alloggio fissata dal CCNL è di €.6,47 giornaliere. La retribuzione oraria è pari a €.4,79, calcolata dividendo la retribuzione mensile per 234 ore, che è il divisore mensile contrattuale per i lavoratori conviventi. Analizzando il CCNL ai fini peritali si riferisce che
l'orario previsto per i lavoratori conviventi è di 10 ore giornaliere per un totale di 54 ore settimanali
(art. 14), fermo restando che la durata normale dell'orario sia liberamente concordabile tra le parti.
Dispone poi l'art. 13 del CCNL che i lavoratori conviventi abbiano diritto ad un riposo settimanale di 36 ore complessive, di cui 24 la domenica e 12 da godersi in altro giorno della settimana. In quest'ultimo giorno le ore lavorative non possono superare la metà delle ore lavorabili nella giornata. Ciò vuol dire che il CCNL prevede che nella settimana siano lavorate complessivamente 5 giornate e mezza. Dispone inoltre l'art. 13 che, nel caso in cui si effettuino prestazioni anche nelle
12 ore di riposo non domenicale, le stesse vadano retribuite sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 40%. Nel caso di prestazioni eseguite la domenica, fermo restando l'irrinunciabilità del riposo settimanale, è previsto dal CCNL che il riposo sia da recuperare nel giorno successivo e che sia dovuta la maggiorazione per le ore lavorate pari al 60%. Procedendo al raffronto tra l'orario definito dall'art. 14 del CCNL con quello asseritamente svolto dalla ricorrente si può dire che a fronte di un orario massimo giornaliero di 10 ore per 5 giorni e un giorno a metà orario, la lavoratrice risulterebbe aver lavorato 9 ore al giorno per 6 giorni a settimana e, pertanto, per 4 ore di un pomeriggio a settimana spetti la retribuzione maggiorata del 40% per il riposo non domenicale non goduto. Inoltre risulterebbe aver lavorato anche la domenica per un totale di 9 ore che, quindi, vanno retribuite con la maggiorazione del 60%. Non avendo, poi, recuperato il riposo domenicale, anche se avrebbe dovuto, si deve concludere che alla stessa spetti una giornata di retribuzione, pari ad 1/26simo di retribuzione mensile a titolo di mancato riposo. Per quanto riguarda l'ultimo giorno di lavoro si riferisce che, sulla base di quanto dichiarato in ricorso e confermato dal teste Per_1 in udienza del 08.05.2025, risulterebbe essere il 31 gennaio 2023. Dato che in tale giornata, ad orario imprecisato, la ricorrente lasciò la casa su richiesta del signor per recarsi all'agenzia CP_2
non è possibile in questa sede stabilire a che ora sia terminata la prestazione lavorativa. CP_5
Pensando che un tanto non sia avvenuto alle 20.00, si può ragionevolmente pensare che la prestazione lavorativa non sia andata oltre le ore del mattino. Definita la retribuzione di base da applicare si è, pertanto, calcolata la retribuzione dovuta per le ore ordinarie lavorate dal 9 al 31 gennaio 2023. Oltre alla retribuzione per le ore ordinarie è stata calcolata la retribuzione dovuta per le 4 ore settimanali lavorate in giornata di riposo non domenicale con la maggiorazione del 40%.
Per le 9 ore svolte di domenica è stata calcolata la retribuzione oraria maggiorata del 60%. Inoltre
è stato accreditato 1/26simo di retribuzione per ogni giorno di mancato riposo. Risulta, poi, maturato un rateo mensile per 13^ mensilità da calcolarsi tenuto conto della retribuzione globale di fatto, ivi compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, come previsto dall'art.39 del CCNL da applicare.
Sulla base dei documenti dimessi non risulta che la ricorrente abbia goduto di ferie nel periodo e, pertanto, si è passati al calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate ma non godute. Dispone in tal senso l'art.17 del CCNL suddetto che fissa in 26 giorni annui le ferie spettanti, vale a dire 2,167 giorni mensili. Nel caso di pagamento di ferie non godute la retribuzione dovuta è da calcolarsi, analogamente alla tredicesima mensilità, sulla base della retribuzione globale di fatto, in questo caso giornaliera, ivi compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Definito il dovuto per retribuzione per il periodo dal 9 al 31 gennaio 2023, si è passati a calcolare il trattamento di fine rapporto.
Secondo quanto previsto dall'art. 41 del CCNL da applicare, che fa espresso rinvio all'art.2120 c.c., per determinare il trattamento in parola è stata presa la retribuzione mensile ordinaria pari a
€.1.120,76, alla quale è stata sommata l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio per 26 giornate, nonché il rateo di 13^ mensilità. Secondo quanto richiesto in quesito si è infine proceduto al calcolo dei contributi previdenziali che risultano omessi in considerazione del fatto che, come dichiarato dall' nella memoria difensiva di data 19.06.2024 non risultano presentate denunce di lavoro CP_1 domestico tra le parti in causa. Il contributo orario previsto per l'anno 2023, fissato dalla circolare
n. 13 del 02.02.2023, per rapporti di lavoro domestico superiori a 24 ore settimanali è pari a CP_1
€.1,15 ed è dovuto per tutte le ore, ordinarie e straordinarie, lavorate che sono state calcolare in questa sede nella misura di 203 totali (164 ordinarie, 12 di riposo non domenicale e 27 di domenica).
Risultano pertanto dovuti €.233,45 per contributi a cui si sommeranno le sanzioni di legge….
CONCLUSIONI… QUESITO A) Per il periodo dal 9 gennaio al 31 gennaio 2025, tenuto conto del livello C super del CCNL lavoratori domestici e familiari del 08.09.2020 e successive integrazioni, sono dovute le seguenti retribuzioni: …RETRIBUZIONE ORDINARIA DEL PERIODO …785,49;
RETRIBUZIONE PER LE ORE LAVORATE NEL GIORNO DI RIPOSO NON SETTIMANALE -
40%... 80,46; RETRIBUZIONE PER LE ORE LAVORATE DI DOMENICA – 60%... 206,91;
RETRIBUZIONE PER I GIORNI DI MANCATO RIPOSO DOMENICALE… 129,32; RATEO 13^
MENSILITA'… 107,42; RATEO FERIE NON GODUTE… RATEO FERIE NON GODUTE… 107,59;
TOTALE RETRIBUZIONI LORDE… 1.417,19; TFR…. 103,44; TOTALE RETRIBUZIONI E TFR
LORDI… 1.520,63… Sono inoltre dovuti per contributi previdenziali sulla base della Circolare CP_1
n. 13 del 02.02.2023: CONTRIBUTI A €.1,15 CAD… 233,45….”. CP_1
andrà, quindi, condannato a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € CP_2
1.520,63 (di cui €. 785,49 per retribuzione ordinaria, €. 80,46 per ore lavorate nel giorno di riposo non settimanale, €. 206,91 per ore lavorate di domenica, €. 129,32 per i giorni di mancato riposo domenicale, €. 107,42 per €. 107,59 per ferie non godute, nonché €. 103,44 per TFR), oltre Pt_2
a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria al saldo.
andrà, pure, condannato a pagare ad € 233,45, oltre ad accessori e sanzioni di CP_2 CP_1 legge.
Le spese di CTU (liquidate con separato provvedimento) e le spese di lite (liquidate in dispositivo nei minimi attesa la semplicità della causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES GL, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara estinta la causa nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_3
2. dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 CP_2 subordinato a tempo indeterminato nel periodo dal 09.01.23 al 31.01.23 e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello CS previsto dal CCNL di settore applicabile;
3. condanna a pagare alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 1.520,63 CP_2
(di cui €. 785,49 per retribuzione ordinaria, €. 80,46 per ore lavorate nel giorno di riposo non settimanale, €. 206,91 per ore lavorate di domenica, €. 129,32 per i giorni di mancato riposo domenicale, €. 107,42 per €. 107,59 per ferie non godute, nonché €. 103,44 per Pt_2
TFR), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data di maturazione di ogni singola posta creditoria al saldo;
4. condanna a pagare ad € 233,45, oltre accessori e sanzioni di legge;
CP_2 CP_1
5. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida CP_2 Parte_1 in € 1.314,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente;
6. condanna a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 1.314,00 per CP_2 CP_1 compensi, oltre accessori come per legge;
7. pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di lite come CP_2 separatamente liquidato.
Udine, 11.12.25
Il Giudice dott.ssa ES GL