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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1776/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1776/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla via Gioacchino Da Fiore n. 15 presso lo studio dell'avv. SCORRANO ISABELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Bologna n. 8 presso lo studio dell'avv. DI CARLO ALESSIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 giugno 2025 agiva in giudizio nei confronti della moglie Parte_1 separata affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 contratto il 16.07.2002 nel Comune di Napoli e dalla cui unione nasceva la figlia oggi Per_1 maggiorenne, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia in sede di separazione, o in subordine la riduzione dello stesso, nonché che nulla fosse dovuto in favore della
. CP_1
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) Accogliere la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e rigettare integralmente tutte ulteriori le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 2) Per l'effetto, in via riconvenzionale, stabilire l'obbligo a carico del Prof. di corrispondere alla Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile mensile di € 600,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) sempre in via riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento, verso ed in favore della scrivente, delle somme pagate per l'estinzione del debito contratto dal marito, pari ad € 1200,00, come sopra illustrato, nonché gli importi relativi ai mesi in cui ha dimorato (e tuttora dimora) presso la madre, pari ad € 250,00 mensili e dunque a Per_1 complessivi € 3500,00 fino al corrente mese di agosto compreso, considerando il totale di 14 mesi spiegato in premessa. 4) Confermare l'obbligo a carico del Prof. di Parte_1 corrispondere un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 55% delle spese mediche, Persona_2 universitarie e di studio nonché – da concordarsi preventivamente – straordinarie e ricreative;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di revoca o riduzione dell'assegno, determinare lo stesso nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, tenendo conto del contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del ricorrente, nonché della palese disparità economico-patrimoniale tra le parti. In ogni caso: Con vittoria di spese.”
3. All'udienza del 16 ottobre 2025 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
pagina 2 di 3 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 04.05.2022 n. cron.
1300/2022 (R.G. 4837/2021).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 4 giugno 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Napoli il 16.07.2002, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune Controparte_1 all'atto n. 162, parte II, s. A, sez. AR, anno 2002;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1776/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara Parte_1 C.F._1 alla via Gioacchino Da Fiore n. 15 presso lo studio dell'avv. SCORRANO ISABELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Bologna n. 8 presso lo studio dell'avv. DI CARLO ALESSIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 4 giugno 2025 agiva in giudizio nei confronti della moglie Parte_1 separata affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 contratto il 16.07.2002 nel Comune di Napoli e dalla cui unione nasceva la figlia oggi Per_1 maggiorenne, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia in sede di separazione, o in subordine la riduzione dello stesso, nonché che nulla fosse dovuto in favore della
. CP_1
2. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) Accogliere la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio e rigettare integralmente tutte ulteriori le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 2) Per l'effetto, in via riconvenzionale, stabilire l'obbligo a carico del Prof. di corrispondere alla Sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile mensile di € 600,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) sempre in via riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento, verso ed in favore della scrivente, delle somme pagate per l'estinzione del debito contratto dal marito, pari ad € 1200,00, come sopra illustrato, nonché gli importi relativi ai mesi in cui ha dimorato (e tuttora dimora) presso la madre, pari ad € 250,00 mensili e dunque a Per_1 complessivi € 3500,00 fino al corrente mese di agosto compreso, considerando il totale di 14 mesi spiegato in premessa. 4) Confermare l'obbligo a carico del Prof. di Parte_1 corrispondere un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 55% delle spese mediche, Persona_2 universitarie e di studio nonché – da concordarsi preventivamente – straordinarie e ricreative;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di revoca o riduzione dell'assegno, determinare lo stesso nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, tenendo conto del contributo fornito dalla resistente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del ricorrente, nonché della palese disparità economico-patrimoniale tra le parti. In ogni caso: Con vittoria di spese.”
3. All'udienza del 16 ottobre 2025 il Giudice delegato, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
pagina 2 di 3 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 04.05.2022 n. cron.
1300/2022 (R.G. 4837/2021).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 4 giugno 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Napoli il 16.07.2002, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune Controparte_1 all'atto n. 162, parte II, s. A, sez. AR, anno 2002;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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