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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: BI IG TI Nitto de' Rossi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1
Avv. Mei Francesco
appellante E
Controparte_1 appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1797/2024, pubblicata dal Tribunale di
Frosinone in data 23 ottobre 2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Frosinone, l' per ivi Controparte_2 sentire accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del D.lgs n. 207 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni,
1 l'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e, conseguentemente, condannare l' ad erogare Controparte_2 la prestazione previdenziale richiesta comprensiva di interessi e rivalutazione con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si costituiva in giudizio l' appellato il quale insisteva per il rigetto del ricorso. CP_2
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando, rigettava il ricorso ritenendo che la ricorrente alla data di presentazione della domanda non avesse cessato definitivamente la propria attività in quanto emergeva piuttosto la continuazione dell'attività commerciale per effetto di cessione di azienda per compravendita ovvero donazione, affitto, comodato. Accertava infatti che nel medesimo luogo in cui aveva operato la era stato aperto, da altro soggetto, altro esercizio commerciale. Pt_1
Appella con ricorso depositato in data 12.12.2024 affidandosi ad un Parte_1 unico motivo di gravame. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui fonda il rigetto della domanda sulla mancata cessazione dell'attività commerciale. Cita l'art. 1 comma 1 del D.lgs n. 207/1996, in base al quale i commercianti che chiudono definitivamente la propria attività hanno diritto a percepire una rendita che risulta pari al trattamento minimo di pensione con durata fissata sino all'accesso alla pensione di vecchiaia. L'art. 2 del D.lgs n. 207/1996 prevede i requisiti per l'accesso a tale indennizzo: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo,
o 57 anni di età, se donna;
2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti CP_1
3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
4) avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Deduce che i requisiti previsti erano posseduti dalla all'atto di presentazione Pt_1 della domanda amministrativa e lamenta il fatto che il Giudice ha rigettato la domanda sul solo presupposto che nel luogo nel quale l'appellante esercitava la propria attività era stato aperto un nuovo esercizio commerciale. Osserva che non vi è stata alcuna prosecuzione ininterrotta posto che l'attività (cfr. documento n. 1 di in primo grado) era stata chiusa dall'appellante in data 20/10/2020 e CP_1 riaperta da altro soggetto estraneo in data 07/12/2020. Ne consegue, sempre a parere dell'appellante, che il Tribunale ha presunto, senza alcun riscontro probatorio, l'intervenuta cessione dell'attività dell'appellante assecondando acriticamente le dichiarazioni dell'Istituto laddove afferma che l'attività commerciale non fosse cessata. Si duole poi del fatto che l'apertura di un nuovo esercizio commerciale nello stesso luogo in cui aveva
2 prestato l'attività parte appellante, peraltro a distanza di mesi, non sia sufficiente a dimostrare la continuità aziendale. Insiste pertanto nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso di primo grado. Nonostante la regolarità della notifica l' non si costituisce nel grado. CP_1
L'appello è meritevole di accoglimento. L'unico requisito, tra quelli previsti dall'art. 2 del citato D.lgs n. 207/1996, che è in contestazione e il cui mancato riscontro costituisce fondamento esclusivo del rigetto dell'originario ricorso presentato dalla è la cessazione definitiva dell'attività Pt_1 commerciale al momento della presentazione della domanda amministrativa. Si legge infatti nella Circolare n. 77 del 24.5.2019 che “la cessione dell'attività CP_1 commerciale, di un ramo di essa o anche di partecipazioni sociali a terzi esclude la fruibilità dell'indennizzo”. Secondo la relazione amministrativa , confluita nelle allegazioni contenute nella CP_1 memoria di costituzione del giudizio di primo grado, dagli accertamenti effettuati in sede istruttoria risulta che in data 7 dicembre 2020 è stata presentata, da parte di altro soggetto, al Comune competente la SCIA per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale di bar con sede nello stesso locale in cui esercitava l'attività . Secondo l'argomentazione Pt_2 dell fatta propria dal giudice di primo grado tale circostanza sarebbe indice della CP_1 continuazione dell'attività commerciale per effetto di “cessione di azienda per compravendita ovvero donazione, affitto, comodato”. Questo Collegio ritiene invece pienamente condivisibile quanto lamentato da parte appellante in ordine all'erroneo accertamento della insussistenza del requisito della cessazione dell'attività commerciale, desunto, senza alcun riscontro probatorio, dalla sola circostanza dell'apertura di un nuovo esercizio commerciale nello stesso locale da parte di un terzo a distanza di ben due mesi dalla data di cancellazione delle attività commerciale (che peraltro nella visura camerale in atti risulta per cessazione di ogni attività e non per cessione di attività). La cancellazione interveniva infatti in data 20 ottobre 2020 a fronte di una domanda presentata il 19 ottobre 2020 con data di cessazione attività al 30 settembre 2020 mentre la SCIA è stata presentata al Comune da terzi solo in data 7 dicembre 2020. Non puo' pertanto riscontrarsi alcuna “protrazione” o continuazione della medesima attività commerciale, in primo luogo per il suddetto scarto temporale e in secondo luogo per la mancanza di qualsiasi deduzione, da parte dell , a contrasto della prova offerta CP_1 dall'allora ricorrente di avvenuta cessazione dell'attività, del benchè minimo elemento in fatto a supporto della tesi della sussistenza di una cessione di azienda (trasferimento del complesso organizzato dei beni di impresa). L'appello è quindi meritevole di accoglimento, per cui in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del ricorso originariamente proposto, deve essere accertato il diritto di all'indennizzo per cessazione delle attività commerciale di cui all'art. 1 Parte_1 comma 1 del decreto legislativo 207 del 1986 e per l'effetto condannato l a CP_1 corrispondere a la suddetta prestazione con decorrenza della domanda Parte_1 amministrativa oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza accerta il diritto di all'indennizzo per cessazione delle attività Parte_1 commerciale di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 207 del 1986 e per l'effetto condanna l a corrispondere a la suddetta prestazione con decorrenza della CP_1 Parte_1 domanda amministrativa oltre accessori;
condanna l' alla refusione delle spese del doppio grado, che si liquidano in € CP_1
3.200,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 6.11.2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani Il Presidente
BI IG TI Nitto de' Rossi
4
La Corte composta dai signori magistrati: BI IG TI Nitto de' Rossi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliera Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, Parte_1
Avv. Mei Francesco
appellante E
Controparte_1 appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1797/2024, pubblicata dal Tribunale di
Frosinone in data 23 ottobre 2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Frosinone, l' per ivi Controparte_2 sentire accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 del D.lgs n. 207 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni,
1 l'erogazione dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale e, conseguentemente, condannare l' ad erogare Controparte_2 la prestazione previdenziale richiesta comprensiva di interessi e rivalutazione con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si costituiva in giudizio l' appellato il quale insisteva per il rigetto del ricorso. CP_2
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando, rigettava il ricorso ritenendo che la ricorrente alla data di presentazione della domanda non avesse cessato definitivamente la propria attività in quanto emergeva piuttosto la continuazione dell'attività commerciale per effetto di cessione di azienda per compravendita ovvero donazione, affitto, comodato. Accertava infatti che nel medesimo luogo in cui aveva operato la era stato aperto, da altro soggetto, altro esercizio commerciale. Pt_1
Appella con ricorso depositato in data 12.12.2024 affidandosi ad un Parte_1 unico motivo di gravame. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui fonda il rigetto della domanda sulla mancata cessazione dell'attività commerciale. Cita l'art. 1 comma 1 del D.lgs n. 207/1996, in base al quale i commercianti che chiudono definitivamente la propria attività hanno diritto a percepire una rendita che risulta pari al trattamento minimo di pensione con durata fissata sino all'accesso alla pensione di vecchiaia. L'art. 2 del D.lgs n. 207/1996 prevede i requisiti per l'accesso a tale indennizzo: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo,
o 57 anni di età, se donna;
2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti CP_1
3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
4) avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Deduce che i requisiti previsti erano posseduti dalla all'atto di presentazione Pt_1 della domanda amministrativa e lamenta il fatto che il Giudice ha rigettato la domanda sul solo presupposto che nel luogo nel quale l'appellante esercitava la propria attività era stato aperto un nuovo esercizio commerciale. Osserva che non vi è stata alcuna prosecuzione ininterrotta posto che l'attività (cfr. documento n. 1 di in primo grado) era stata chiusa dall'appellante in data 20/10/2020 e CP_1 riaperta da altro soggetto estraneo in data 07/12/2020. Ne consegue, sempre a parere dell'appellante, che il Tribunale ha presunto, senza alcun riscontro probatorio, l'intervenuta cessione dell'attività dell'appellante assecondando acriticamente le dichiarazioni dell'Istituto laddove afferma che l'attività commerciale non fosse cessata. Si duole poi del fatto che l'apertura di un nuovo esercizio commerciale nello stesso luogo in cui aveva
2 prestato l'attività parte appellante, peraltro a distanza di mesi, non sia sufficiente a dimostrare la continuità aziendale. Insiste pertanto nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso di primo grado. Nonostante la regolarità della notifica l' non si costituisce nel grado. CP_1
L'appello è meritevole di accoglimento. L'unico requisito, tra quelli previsti dall'art. 2 del citato D.lgs n. 207/1996, che è in contestazione e il cui mancato riscontro costituisce fondamento esclusivo del rigetto dell'originario ricorso presentato dalla è la cessazione definitiva dell'attività Pt_1 commerciale al momento della presentazione della domanda amministrativa. Si legge infatti nella Circolare n. 77 del 24.5.2019 che “la cessione dell'attività CP_1 commerciale, di un ramo di essa o anche di partecipazioni sociali a terzi esclude la fruibilità dell'indennizzo”. Secondo la relazione amministrativa , confluita nelle allegazioni contenute nella CP_1 memoria di costituzione del giudizio di primo grado, dagli accertamenti effettuati in sede istruttoria risulta che in data 7 dicembre 2020 è stata presentata, da parte di altro soggetto, al Comune competente la SCIA per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale di bar con sede nello stesso locale in cui esercitava l'attività . Secondo l'argomentazione Pt_2 dell fatta propria dal giudice di primo grado tale circostanza sarebbe indice della CP_1 continuazione dell'attività commerciale per effetto di “cessione di azienda per compravendita ovvero donazione, affitto, comodato”. Questo Collegio ritiene invece pienamente condivisibile quanto lamentato da parte appellante in ordine all'erroneo accertamento della insussistenza del requisito della cessazione dell'attività commerciale, desunto, senza alcun riscontro probatorio, dalla sola circostanza dell'apertura di un nuovo esercizio commerciale nello stesso locale da parte di un terzo a distanza di ben due mesi dalla data di cancellazione delle attività commerciale (che peraltro nella visura camerale in atti risulta per cessazione di ogni attività e non per cessione di attività). La cancellazione interveniva infatti in data 20 ottobre 2020 a fronte di una domanda presentata il 19 ottobre 2020 con data di cessazione attività al 30 settembre 2020 mentre la SCIA è stata presentata al Comune da terzi solo in data 7 dicembre 2020. Non puo' pertanto riscontrarsi alcuna “protrazione” o continuazione della medesima attività commerciale, in primo luogo per il suddetto scarto temporale e in secondo luogo per la mancanza di qualsiasi deduzione, da parte dell , a contrasto della prova offerta CP_1 dall'allora ricorrente di avvenuta cessazione dell'attività, del benchè minimo elemento in fatto a supporto della tesi della sussistenza di una cessione di azienda (trasferimento del complesso organizzato dei beni di impresa). L'appello è quindi meritevole di accoglimento, per cui in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del ricorso originariamente proposto, deve essere accertato il diritto di all'indennizzo per cessazione delle attività commerciale di cui all'art. 1 Parte_1 comma 1 del decreto legislativo 207 del 1986 e per l'effetto condannato l a CP_1 corrispondere a la suddetta prestazione con decorrenza della domanda Parte_1 amministrativa oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza accerta il diritto di all'indennizzo per cessazione delle attività Parte_1 commerciale di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 207 del 1986 e per l'effetto condanna l a corrispondere a la suddetta prestazione con decorrenza della CP_1 Parte_1 domanda amministrativa oltre accessori;
condanna l' alla refusione delle spese del doppio grado, che si liquidano in € CP_1
3.200,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 6.11.2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani Il Presidente
BI IG TI Nitto de' Rossi
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