Articolo 10 della Legge 6 febbraio 1951, n. 127
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 marzo 1951
Art. 10.
Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall' art. 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , compete la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e dell'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 1, fatta eccezione:
a) dei casi di dimissioni volontarie, nei quali spetta soltanto la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza; ma qualora, all'atto delle dimissioni, il dipendente abbia maturato uno o piu' periodi quinquennali di servizio, egli avra' diritto anche all'indennita' di licenziamento per i periodi quinquennali interi maturati;
b) dei casi di licenziamento per motivi disciplinari, per una delle cause che per i dipendenti di ruolo della Amministrazione dello Stato comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, nei quali casi spetta soltanto la liquidazione delle somme accreditate sul conto "B". Il provvedimento relativo, tuttavia, e' subordinato al parere della apposita Commissione di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 .
Spetta la liquidazione del solo Fondo di previdenza per le somme accreditate sul conto "B" ai dipendenti che ottengano la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste.
Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo favore e l'indennita' di licenziamento sono devoluti secondo le norme dell' art. 2122 del Codice civile .
Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, per coloro che hanno optato per la utilizzazione della totale contribuzione per la stipulazione di una convenzione assicurativa, alla liquidazione dei conti "A" e "B" deve intendersi sostituita quella del valore di riscatto delle corrispondenti polizze assicurative individuali emesse ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4.

Disposizioni transitorie.
Entrata in vigore il 15 marzo 1951